Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18007 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 02/08/2010), n.18007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo n. 390/05,

depositata in data 29 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto Apice, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 29 ottobre 2005, il Giudice di pace di Alcamo accoglieva l’opposizione proposta da V.G. avverso il verbale, elevato dalla Polizia stradale di Trapani il 10 marzo 2005, di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata a mezzo autovelox modello 104/C2.

Il Giudice, rigettato il motivo di opposizione concernente la mancata contestazione immediata della violazione, riteneva invece meritevole di accoglimento quello relativo alla denunciata inidoneità dell’apparecchiatura utilizzata per non essere stata sottoposta a periodica taratura. In particolare, il Giudice di pace riteneva che l’attestazione dei verbalizzanti circa il regolare funzionamento dell’apparecchio e la semplice presenza della data di omologazione non fossero sufficienti a conferire il carattere della inoppugnabilità.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura di Trapani sulla base di un motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

All’udienza del 17 aprile 2009, la Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso.

L’Amministrazione ricorrente provvedeva all’incombente nel termine fissato; quindi la trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e dell’art. 2700 c.c., nonchè vizio di motivazione erronea e insufficiente.

Il Giudice di pace, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nell’accogliere l’opposizione ritenendo non provato il regolare funzionamento dell’autovelox per carenza di idonea documentazione sull’omologazione dell’apparecchio utilizzato e in mancanza della dimostrazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio spesso. Posto che l’apparecchiatura era omologata, l’accertamento della violazione doveva ritenersi provato sulla base dei rilievi dell’apparecchio, le cui risultanze hanno efficacia probatoria fino a prova contraria, nella specie non offerta con specifico riferimento a difetti di funzionamento dell’autovelox.

Quanto alla taratura, la ricorrente Prefettura sostiene che non esiste nel nostro ordinamento l’obbligo di periodica taratura delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 C.d.S., il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. autovelox) in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature” (Cass., 17361 del 2008). Quanto alla taratura, si è altresì chiarito che “le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie” (Cass., n. 23978 del 2007). Inoltre, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., “nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto le evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrati-va (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature” (Cass., n. 29333 del 2008).

La sentenza impugnata non si è, all’evidenza, attenuta a tali principi, sicchè il ricorso risulta manifestamente fondato e va accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Alcamo, il quale procederà all’esame degli ulteriori motivi di opposizione nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altro Giudice di pace di Alcamo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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