Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18006 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.20/07/2017), n. 18006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2796/2016 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO 9,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3649//35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 22/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef degli anni di imposta 2002-2005 a carico di M.T. quale socio (insieme alla madre P.A. ed alla sorella M.R.) della società Acutina s.a.s. – prima che essa si trasformasse in “TCR Costruzioni restauri s.r.l.” – i giudici di entrambi i gradi di merito hanno respinto il ricorso proposto dal contribuente, il quale impugna ora la sentenza d’appello proponendo i due seguenti motivi di ricorso: 1) “violazione di legge: violazione ex art. 2697 c.c.; violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24; violazione L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1; omessa, contraddittoria e lacunosa motivazione su un punto determinante della controversia”; 2) “violazione di legge: violazione art. 2291 c.c. e artt. 2312 c.c. e segg., violazione D.Lgs. n. 472 del 1997 – omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;
2. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. i motivi proposti presentano plurimi profili di inammissibilità.
3.1. innanzitutto essi veicolano cumulativamente e confusamente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in iudicando e vizi motivazionali), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 19761/16, 19040/16, 13336/16, 6690/16, 5964/15, 26018/14, 22404/14);
3.2. in secondo luogo, essi prospettano profili di vizio motivazionale incompatibili, quali l’omessa e contraddittoria motivazione, non potendosi logicamente predicare l’assenza di ciò che si critica quanto ad estensione e contenuto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 13336/16, 6690/16);
3.3. inoltre, a fronte della pubblicazione della sentenza d’appello dopo l’11 settembre 2012, la censura motivazionale non poteva essere proposta secondo la precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), bensì conformemente al vigente tenore della disposizione, che richiede l’indicazione di specifici fatti decisivi sui quali sia in ipotesi omessa la motivazione (Cass. 19761/16, 19040/16);
3.4. le censure difettano infine di autosufficienza e specificità, tanto da non risultare agevole coglierne esattamente e chiaramente la portata (cfr. Cass. 9536/13, 8312/13, 15867/04), specie con riguardo alle ampie deduzioni sul tema del “contraddittorio preventivo” e della “prova di resistenza”, di cui non è traccia nella sentenza impugnata;
4. al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue la condanna alle spese del grado, le quali rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate, in mancanza di difese dell’amministrazione intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017