Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18006 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25768-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.C., P.V.N., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM. TRIB. REG. della Puglia,

depositata il 25/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso a seguito del trasferimento di un immobile in virtù di una sentenza resa, ex art. 2932 c.c., con la quale veniva disposto il predetto trasferimento, previa corresponsione del prezzo dovuto. Il ricorrente ha evidenziato come il pagamento non ha avuto luogo e, quindi, non si era verificata la condizione alla quale era subordinato il trasferimento e, pertanto, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali liquidate dall’ufficio non erano dovute. L’ufficio nel costituirsi ha eccepito che il mancato pagamento del residuo prezzo, comporta comunque, la tassazione della sentenza con la corresponsione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, anche se, al momento della registrazione la sentenza sia stata impugnata o sia ancora impugnabile. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, la condizione sospensiva apposta al trasferimento, da individuarsi nella subordinazione dello stesso al pagamento del residuo prezzo, non poteva comportare il pagamento delle sole imposte fisse, dato che per tale norma, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti subordinati a un evento il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’ufficio.

Avverso tale pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 57, in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenute generiche le censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado.

In via preliminare, va disatteso il primo motivo di controricorso, secondo il quale il motivo di ricorso, sopra indicato (ma la censura è estesa anche ai restanti motivi), non sarebbe autosufficiente, per mancata trascrizione integrale degli atti del processo, utilizzati dall’amministrazione a supporto delle proprie ragioni. La doglianza del controricorrente va disattesa, in quanto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è sufficiente che il ricorrente riassuma nei suoi esatti termini il contenuto degli atti, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.

Nel merito, il motivo di ricorso va accolto, è infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “(…)..in tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dalla norma suindicata, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi di gravame essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (v., ex plurimis, Cass. 1224/07, 1574/05, 1642/05)” (Cass. nn. 802/11, 7393/11, 346/09,). Nel caso di specie, dall’esame del ricorso – che lo riporta espressamente – è possibile evincere con sufficiente chiarezza il motivo di gravame proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la decisione di prime cure.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, ad avviso dell’ufficio, la subordinazione del trasferimento dell’immobile al pagamento del saldo di quanto dovuto dall’acquirente, comporta, comunque, la tassazione della sentenza con le imposte proporzionali, in quanto l’art. 37 del D.P.R. n. 131 cit. non farebbe alcuna distinzione rispetto agli atti giudiziari (sarebbero, pertanto, ricomprese anche le sentenze civili che comportano l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare), quand’anche soggetti ad impugnazione, inoltre, la condizione del pagamento del saldo, non rileverebbe ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all’autonomia dell’acquirente, dipenderebbe dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dall’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 131 cit., ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.

Il motivo è fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio” (Cass nn 21625/2015, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003, contra Cass. n. 9097/2012 e Cass, ordinanza n. 18180/2013, con orientamento, però, non condiviso dal Collegio). Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse soggetto a una doppia condizione, relativa non solo al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, ma anche all’esito dell’impugnazione proposta con la riserva d’appello contro la sentenza parziale, ritenendo in maniera erronea che “… il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, che contiene la disposizione specifica di sottoposizione ad imposta in misura fissa di un atto condizionato, assorbe e comprende in sè, rendendolo di fatto inapplicabile, l’art. 37 dello stesso decreto che, genericamente, sottopone all’imposta gli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili”. E’, invece, evidente come il dettato normativa sottoponga a tassazione tutti gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, anche se siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, mentre, l’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 131 cit., non considera, ai fini fiscali, sottoposti a condizione sospensiva gli atti che fanno dipendere l’avveramento degli effetti della predetta condizione, dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore (nel caso di specie, dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente).

Con il terzo motivo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, in quanto i giudici d’appello avrebbero erroneamente censurato l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione, avendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il motivo è fondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente generica, non indicando gli elementi di motivazione dell’avviso di liquidazione che sarebbero carenti e facendo discendere il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione dal fatto che la sentenza, ex art. 2932 c.c., sarebbe condizionata e non sarebbe definitiva perchè non passata in giudicato, questioni di diritto sulla illegittimità della liquidazione, già disattese con l’accoglimento del primo motivo di ricorso, che non sono pertinenti quanto all’asserito difetto di motivazione. Inoltre, dallo stesso controricorso del contribuente (p. 24) si evince che l’avviso di liquidazione era congruamente motivato con l’indicazione della sentenza del Tribunale di Bari, delle somme dovute a titolo d’imposte calcolate sulla base dell’imponibile risultante dalla sentenza e con l’applicazione delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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