Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18006 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29103-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 572/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 572/2017 aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Teramo aveva accolto l’opposizione proposta da C.D. all’avviso di addebito relativo a contributi della gestione separata commercianti per il periodo gennaio 2010/settembre 2011. La Corte territoriale, confermando la decisione del tribunale, aveva ritenuto, all’esito della attività istruttoria svolta, che il C. nel periodo in questione non aveva svolto alcuna attività lavorativa all’interno della azienda, tale da determinare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e il pagamento dei contributi invece richiesti dall’Inps.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi. Il C. era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo l’Inps deduce la Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, della L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, L. n. 1397 del 1960, degli artt. 2082, 2203,2204,2205 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’istituto ricorrente ha dedotto che erroneamente la corte d’appello aveva escluso lo svolgimento da parte del C. di attività abituale di gestione della società in quanto vi era prova della pregressa attività di institore all’interno della società oltre che della sua, non contestata, qualità di socio della stessa.

Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ” in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l’elemento del lavoro personale, in coerenza con la “ratio” della disposizione normativa” (da ultimo Cass. n. 19273/2018).

Il giudice d’appello, sulla base delle risultanze testimoniali richiamate in motivazione, ha rilevato che il C. aveva svolto attività ” latu sensu di organizzazione” occupandosi soprattutto della gestione degli aspetti tecnici della struttura. In ragione di tale conclusiva valutazione ha pertanto escluso che tale attività di ” organizzazione e coordinamento dei fattori di produzione” determinasse una costante attività all’interno della azienda. Nell’operare tale giudizio la corte territoriale ha richiamato i concetti di abitualità e prevalenza indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati, quali elementi orientativi nella individuazione dell’obbligo di iscrizione di cui si discute.

Il motivo di censura, al di là della intestazione non individua una reale profilo di violazione delle norme richiamate, e neppure sottolinea divergenze rispetto ai principi sopra enunciati, opponendosi, sostanzialmente, alla valutazione fatta dal giudice di merito prospettandone una differente. Tale profilo di doglianza non è dunque suscettibile di esame in questa sede, trattandosi di richiesta, sostanziale, di nuova valutazione degli elementi istruttori, non consentita in questa sede di legittimità.

Il motivo è inammissibile.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) per aver la corte territoriale, condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellato rimasto contumace.

Il motivo risulta fondato in quanto la sentenza a pg. 2 dà atto della contumacia del C. e poi dispone la condanna dell’Istituto soccombente al pagamento di Euro 1.140,00 oltre spese generali, iva e cpa.

A tal riguardo questa Corte ha chiarito che ” La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174/2018).

Il motivo deve quindi essere accolto, cassata sul punto la sentenza, e, decidendo nel merito, non essendo necessari atti istruttori, deve disporsi che nulla è dovuto per le spese del giudizio di appello (Cass.n. 16786/2018). Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e dichiara l’Inps non tenuto al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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