Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18006 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 02/08/2010), n.18006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8537/2007 proposto da:

BUSTURS AUTOLINEE DI CARTOCETI VITTORIO & SALVATORI MARIO SNC,

(di seguito soltanto: Busturs), in persona dell’Amministratore

Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso

lo studio dell’avvocato BAVA RAFFAELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRICATORE CLAUDIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104090/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

25/01/06, depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Napoli ha respinto l’opposizione proposta dalla Busturs Autolinee di Cartoceti Vittorio e Salvatori Mario s.n.c. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 85 C.d.S., comma 4 bis, motivando con l’esclusione della prescrizione;

che la società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;

che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza sia per extrapetizione che per omessa pronuncia, avendo il Giudice di pace, per un verso, pronunziato su una questione – la prescrizione – in realtà non dedotta e non essendosi, per converso, pronunziato sui motivi di opposizione effettivamente dedotti (illegittima duplicazione della contestazione di una medesima condotta; illegittima applicazione dell’art. 85 C.d.S., comma 4 bis; illegittima contestazione di mancate annotazioni nella carta di circolazione del veicolo);

che il motivo è fondato sotto entrambi i profili, trovando pieno riscontro negli atti, che questa Corte è tenuta ad esaminare essendo dedotto un vizio in procedendo;

che resta in ciò assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà sui motivi di opposizione formulati dalla opponente, nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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