Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18005 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 15/03/2017, dep.20/07/2017),  n. 18005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28385-2015 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VITOLO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DE.GA. TOURIST DI G.D.V. E F.LLI S.N.C. – P.I.

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 70, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3772/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. prodotta dalla

controricorrente.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il giudizio ha ad oggetto una ingiunzione di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento per mancato pagamento della seconda rata ICI 2004, notificato alla società Dega Tourist s.n.c. il 23/12/2009 e divenuto definitivo perchè non impugnato dalla contribuente, che si era limitata a presentare istanza di accertamento con adesione, non riscontrata dall’amministrazione comunale;

2. la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dal Comune contro la decisione di prime cure – che aveva annullato l’ingiunzione in quanto non emessa dalla Genesis s.r.l. “cui era stata affidata la fase dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali” – per la diversa ragione che doveva ritenersi venuto meno il presupposto impositivo, a fronte del deposito da parte della contribuente di due ricevute di pagamento del dovuto;

3. con il primo motivo l’odierno ricorrente lamenta la mancata valutazione del fatto decisivo che il pagamento effettuato non esauriva in realtà il dovuto (v. pag. 3 del ricorso) e quindi non aveva fatto venir meno il presupposto impositivo; di conseguenza, con il secondo mezzo – da riqualificare in termini di omessa pronuncia – sostiene la piena legittimità dell’ingiunzione emessa dal Comune, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 e dell’art. 5 del Regolamento delle entrate comunali;

4. nel controricorso la società contribuente eccepisce, tra l’altro, la “nullità assoluta insanabile dell’atto impugnato sottoscritto da persona senza alcuna legittimazione”, in quanto da ritenersi un “falso dirigente”;

5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. va preliminarmente respinta l’eccezione della controricorrente, in quanto essa pone una questione nuova – la sottoscrizione dell’atto da parte di un dirigente non legittimato – non rilevabile d’ufficio per la prima volta in sede di legittimità (Cass. sez. 5, n- 22810/15);

7. va altresì rilevato, con riguardo alla buona fede invocata dalla contribuente a pag. 7 del controricorso a giustificazione del proprio pagamento in misura ridotta con i benefici dell’accertamento con adesione – ossia il fatto che “il Comune non provvedeva, immotivatamente ed illegittimamente, nei termini a comunicare il diniego alla proposta” – che, in realtà, l’amministrazione non è obbligata a rispondere all’istanza di accertamento con adesione (Cass. nn. 28051/09, 3368/12, 993/15);

8. nel merito, le censure proposte – che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente – risultano fondate, poichè con nella propria lapidaria motivazione il giudice d’appello ha del tutto omesso di considerare e valutare le circostanze in punto di pagamento segnalate dall’amministrazione, senza nemmeno pronunciarsi sulla contestata legittimazione della stessa alla riscossione del dovuto;

9. la sentenza merita quindi di essere cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame e compiuta motivazione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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