Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18005 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4288-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ERMAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1620/2014 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata l’11/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FABRIZIO URBANI NERI che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Erman s.r.l. venne emesso relativamente all’anno 2005 avviso di accertamento con cui, secondo quanto risultante dal p.v.c., si recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta per uso puramente virtuale di deposito IVA, al solo fine di non corrispondere l’IVA all’importazione e di posticipare l’effettivo pagamento dell’imposta all’atto della prima cessione nazionale della merce estratta dal deposito. La CTP accolse il ricorso sulla base del rilievo della regolarità della depositeria gestita da Work System s.r.l. per essere stata concessa in sanatoria l’autorizzazione alla gestione del deposito franco, e stante la regolarità della documentazione relativa alle operazioni doganali. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

Va rilevato il difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, essendo l’Agenzia delle Dogane l’unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione. I rilievi in ordine alla movimentazione delle merci gestita in modo “virtuale” o “reale” per il tramite del deposito IVA sono estranei al contribuente, che nell’anno d’imposta in questione “ha provato documentalmente la correttezza e la legittimità del proprio operato, in ossequio a quanto prescritto espressamente dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, senza incorrere in alcuna omissione dei relativi adempimenti in materia di IVA, così come previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972”. Il deposito fiscale IVA era legittimamente gestito da Work System s.r.l., regolarmente autorizzata, come comprovato dal decreto penale di archiviazione. Le violazioni contestate si basano su dichiarazioni rese da terzi, riguardanti il titolare del deposito doganale, e non conseguono ad un esame documentale o ad una attività ispettiva presso gli utenti della società. I verificatori “hanno affermato un utilizzo solo virtuale del deposito da parte degli utenti della succitata struttura, fra cui si rileva la contribuente, il collegio non rileva elementi concreti, comprovanti che tutte le operazioni sono irregolari”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5 convertito con L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, non essendovi stato accertamento dell’Agenzia delle Dogane per il recupero dell’IVA all’importazione, legittimo era l’intervento dell’Agenzia delle Entrate operato non mediante il recupero dell’IVA all’importazione bensì mediante il disconoscimento della detrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito con L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che poichè il deposito aveva carattere virtuale, e dunque illecito, non spettava la detrazione dell’IVA, da considerare riferita ad operazione inesistente.

Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che la CTR ha omesso di valutare la natura virtuale del deposito, che non derivava unicamente dalle dichiarazioni dei terzi, ma anche dagli ulteriori elementi oggettivi risultanti dall’avviso di accertamento, ed in particolare: la merce, nella quasi totalità dei casi, veniva annotata su registri di carico-scarico nello stesso giorno sia in entrata che in uscita ed il tempo che ciascun mezzo impiegava per l’espletamento della pratica IVA spesso non superava i quindici minuti; molti operatori emettevano le autofatture con data antecedente il giorno di ingresso nel deposito; non è mai stato esibito un contratto di deposito.

Va premesso che ai fini dell’esame del ricorso non rileva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, disposto con ordinanza 6 maggio 2016, n. 9278 in controversia relativa al deposito fiscale, sulla compatibilità della normativa interna con il principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice comunitaria laddove non prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell’adozione dell’atto fiscale da parte dell’amministrazione doganale, la sospensione dell’atto come conseguenza normale della proposizione del ricorso in via amministrativa. La controversia in esame non involge infatti profili afferenti il principio del contraddittorio procedimentale.

Stante il carattere pregiudiziale, vanno esaminati prioritariamente il secondo ed il terzo motivo, i quali sono da valutare unitariamente stante il vincolo di connessione. Trattasi di motivi infondati. L’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland (Cass. 29 luglio 2015, n. 16109 e n. 15988; 8 settembre 2015, n. 17815 e 8 settembre 2015 n. 17814; 29 luglio 2015, n. 16109; si veda anche Cass. 19 settembre 2014, n. 19749).

L’accoglimento di secondo e terzo motivo determina l’inammissibilità del primo motivo. La censura è priva di decisività perchè resta l’ulteriore ratio decidendi non neutralizzata dalle censure a base del secondo e terzo motivo.

La decisione del ricorso sulla base della giurisprudenza sovranazionale e nazionale successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo; dispone la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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