Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18004 del 23/06/2021

Cassazione civile sez. II, 23/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 23/06/2021), n.18004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18342/2016 proposto da:

P.L., G.G., G.B., G.A.,

rappresentati e difesi dall’avv. NICOLA GRANI;

– ricorrenti –

contro

PO.MA.LU., PA.AN., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN

LUIGI LOY, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERO VITACCHIO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il

25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 25.2.2014, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da P.L., G.B. e G.G. e G.A., nella qualità di eredi di D.G.A., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice della Sezione Distaccata di Schio, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 26.897,90 in favore di Pa.An. e Po.Ma., quali eredi dell’Avv. Franco Pasquariello per le prestazioni professionali svolte dal de cuius.

Il Tribunale accertò che l’opposizione era stata tardivamente notificata oltre il termine di quaranta giorni.

Hanno proposto ricorso per cassazione P.L., G.B. ed G.A. sulla base di quattro motivi.

Pa.An. e Po.Ma.Lu. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dai controricorrenti, i quali hanno dedotto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza; assumevano che l’ordinanza del Tribunale era stata depositata e comunicata in data 25.2.2006 mentre il ricorso era stato notificato il 20.7.2016, oltre il termine di sessanta giorni.

L’eccezione è infondata.

L’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi, tanto più alla luce delle modifiche previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha reso applicabile il rito speciale anche in caso di contestazioni sull’an debeatur.

Non essendo detta ordinanza impugnabile attraverso l’appello, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell’ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria (conf. Cass. n. 3935/2001; Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n. 5990 in tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u.).

In assenza di notificazione dell’ordinanza impugnata, deve quindi reputarsi applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., (cfr. Cass. n. 13037/1992), che risulta essere stato rispettato nel caso in esame (ordinanza pubblicata in data 25.2.2006 e ricorso notificato in data 10-11-2017).

Detto principio era stato del resto già affermato in relazione al procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, nella vigenza della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, secondo cui “il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza di liquidazione degli onorari professionali emessa ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, può proporsi, in caso di mancata notificazione, nel termine di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., senza che rilevi la sottoscrizione “per presa visione” apposta dal difensore a margine dell’ordinanza (Cassazione civile sez. II, 23/03/2006, n. 6564; Cassazione civile sez. II, 21/02/1996, n. 1331).

Passando all’esame del ricorso, va trattato preliminarmente il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma e del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto emessa dal giudice monocratico e non dal collegio.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza del 23.2.2018 n. 4485, hanno stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg..

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, come chiaramente si evince dalla stessa intestazione dell’atto.

Conseguentemente il provvedimento decisorio doveva essere emesso dal Tribunale in composizione collegiale e non monocratica, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sicchè l’ordinanza impugnata è nulla per difetto di composizione dell’organo giudicante (Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23259).

L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Vicenza in persona di altro magistrato.

Sono assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Vicenza in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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