Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18004 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 18004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. RG 162-2017

sollevato dalla Corte d’Appello di Venezia con ordinanza in data

15.11.2016, nel procedimento vertente tra:

ERICA DI B.N. & BO.VA. SNC, da una parte e

VENETO STRADE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, qui

rappresentata e difesa dall’avvocato SARA BONIVENTO, con domicilio

eletto in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l’avvocato CORSINI

SUSANNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto

Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che chiede che si dichiari la

competenza in unico grado della Corte D’Appello di Venezia in

relazione alla domanda principale, indennitaria e che si riconosca

la competenza per valore del Tribunale, in relazione alla domanda

subordinata risarcitoria ex art. 2043 c.c..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 7.3.2016, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente in unico grado la Corte d’Appello di Venezia a conoscere della domanda con la quale la S.n.c. Erica di B.N. e Bo.Va., allegando di esser conduttrice del fondo di proprietà di D.R.E., espropriato dalla Veneto Strade S.p.A. per decreto n. 456 del 2014, aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 o, in subordine, il risarcimento del danno. Con provvedimento del 15.11.20161 la Corte d’appello di Venezia, adita in riassunzione, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, reputando la domanda estranea al disposto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e di competenza del Tribunale, in quanto la proprietaria espropriata aveva proposto un giudizio d’opposizione alla stima, che si era estinto per effetto di una transazione in data 25.6.2015, e la conduttrice non si era doluta della stima definitiva operata dai tecnici ex art. 21 del TU espropriazioni, ma aveva inteso far valere “la circostanza di non aver partecipato alla transazionè; con ciò vedendo compromesso il proprio diritto ad ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto per la perdita del vivaio impiantato sul suolo ablato, tanto a titolo indennitario, quanto a titolo risarcitorio. La Veneto Strade S.p.A. ha chiesto rigettarsi il ricorso ed il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso, relativamente alla domanda principale a natura indennitaria e riconoscersi la competenza del Tribunale in relazione alla domanda subordinata a carattere risarcitorio. La Società Erica non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. In relazione alla domanda principale, va, anzitutto, osservato che è incontroverso che il giudizio è stato instaurato dalla S.n.c. Erica a seguito del diniego di riconoscimento della indennità aggiuntiva manifestato dalla Veneto Strade, dopo l’accordo con l’espropriata, talchè nei confronti dell’affittuario non può dirsi che l’indennità in questione sia divenuta definitiva ed inoppugnabile.

3. Va quindi rilevato che, già in riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 865 del 1971, questa Corte (cfr. Cass. n. 18450/11) ha affermato il condivisibile principio secondo cui la speciale competenza in unico grado della Corte di appello, prevista dall’art. 19 Legge, a decidere le cause di opposizione avverso la stima della indennità di espropriazione, comprende anche i giudizi per la determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretti ad abbandonare il terreno espropriato di cui all’art. 17, comma 2, della medesima legge. Tale indirizzo interpretativo va confermato con riguardo alle nuove norme degli artt. 42 e 54 del TU sulle espropriazioni: appare in tal senso inequivoca la previsione, di cui all’art. 54, comma 1, della speciale competenza in unico grado della Corte d’appello non solo dei giudizi di impugnazione avverso i vari atti del procedimento amministrativo di stima della indennità, ma anche “e comunque” dei giudizi diretti alla “determinazione giudiziale dell’indennità”, che ogni “terzo che ne abbia interesse” (non soltanto il proprietario espropriato o il promotore dell’espropriazione) è legittimato ad instaurare. Deve, perciò, affermarsi che rientra nella speciale competenza della Corte d’appello di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1 la domanda (principale) volta alla determinazione dell’indennità aggiuntiva nel caso (ricorrente nella specie) di rifiuto del riconoscimento da parte della autorità espropriante (Cass. n. 23767 del 2016).

4. La competenza a decidere sulla domanda a carattere risarcitorio, avanzata in subordinata, esula invece da tale speciale competenza e va riconosciuta in favore del Tribunale, competente per territorio e valore, secondo le regole ordinarie.

5. Le spese andranno regolate nell’ambito del giudizio di merito.

PQM

 

dichiara la competenza della Corte d’appello di Venezia, in unico grado, a conoscere della domanda principale e la competenza per territorio e valore del Tribunale di Venezia a conoscere quella subordinata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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