Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18003 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 18003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25587-2015 proposto da:

L.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO NICOLOSI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRSAP)

– GESTIONE SEPARATA CONSORZIO CATANIA ASI DI CATANIA IN

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 588/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.C.F. ricorre, sulla scorta di due motivi, nei confronti del Consorzio ASI di Catania e dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Gestione separata Consorzio ASI) per la cassazione della sentenza non definitiva del 27.4.2011 con cui è stata rigettata la domanda volta alla determinazione dell’indennità di espropriazione, per la mancata produzione del decreto, e della sentenza definitiva del 1.8.2014, con cui è stata liquidata l’indennità di occupazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il secondo motivo a carattere più liquido con cui si deduce la violazione dell’obbligo di indicare la questione, rilevabile d’ufficio, della mancata acquisizione del decreto di espropriazione, è fondato.

3. Questa Corte (sez. 1^ nsent. 2984/16) ha affermato il principio secondo cui “la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini”.

4. Tale secondo caso si è in concreto verificato: la sentenza d’inammissibilità per la mancata produzione del decreto di espropriazione è stata emessa senza indicare il tema d’indagine alle parti, e l’espropriato ha, poi, depositato detto decreto, emesso in data 1.9.2008, in esito a procedimento di rimessione in termini e nel prosieguo del processo (per la determinazione dell’indennità di occupazione).

5. Il ricorso va accolto, restando assorbito il primo motivo (con cui si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla determinazione dell’indennità di espropriazione, di cui si sottolinea la natura di condizione dell’azione), ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Catania in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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