Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18001 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 18001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10997/2015 proposto da:

COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CASTANI 195, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO GALATI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA

23, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAVITOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MANZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 gennaio 2015, ha determinato le indennità dovute dal Comune di Albano Laziale ad V.A. per l’occupazione e l’espropriazione di un’area inclusa in un PEEP.

La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune, che ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, con compensazione delle spese. Non va disposto a carico del ricorrente l’onere di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in applicazione del principio, secondo cui tale obbligo non trova applicazione nel caso, qui ricorrente, di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica alle sole ipotesi – tipiche – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 10997/15 RG.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio

2017

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