Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18000 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/07/2017), n. 18000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19877/2016 proposto da:
T.C., TO.GI.MA., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato SABBATINA
MOGAVERO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIMONE BONGIOVANNI;
– resistente –
e contro
G.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati MASSIMO AGERLI e MARIAFRANCA BLANGETTI AGERLI;
– resistente –
e contro
UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 16/06/2016, emessa sul procedimento iscritto
al n. 30569/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede
dichiararsi l’inammissibilità del regolamento di competenza
proposto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
To.Gi.Ma. e T.C. hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 16 giugno 2016, con la quale era stata dichiarata la litispendenza tra il giudizio iscritto a ruolo al n. 30569/2015, pendente dinanzi al Tribunale di Torino, ed il giudizio iscritto a ruolo al n. 9266/2012, pendente dinanzi a questa Corte;
le resistenti G.D.A. e G.G. hanno replicato con controricorso, ed il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto;
considerato che:
la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. U. 31/07/2014, n. 17443);
ritenuto che:
il regolamento di competenza sia configurato dal codice di rito – salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza – come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, sicchè, in ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, e che, dunque, ai sensi del n. 6 della succitata norma, la parte sia tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti (Cass. 30/07/2015, n. 16134; Cass. 21/07/2006, n. 16752; Cass. 13/11/2000, n. 14699);
rilevato che:
nel caso concreto, i ricorrenti deducono che i due giudizi suindicati non sarebbero identici sul piano oggettivo, talchè non potrebbe configurarsi l’istituto della litispendenza ex art. 39 c.p.c., atteso che nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte non sarebbe stata proposta, in nessun grado del giudizio, la questione relativa alla nullità o inesistenza della cessione di credito tra Unicredit Corporate Banking s.p.a. e la signora G.D.A., costituente oggetto, invece, del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Torino;
gli istanti non hanno, tuttavia, nè riprodotto nei punti essenziali, nè allegato al ricorso; gli atti del giudizio n. 9266/2012, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, al fine di consentire a questa stessa Corte di verificare se il medesimo abbia, o meno, il medesimo oggetto del giudizio n. 30569/2015, pendente dinanzi al Tribunale di Torino;
ritenuto che:
per le ragioni suesposte, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun resistente, in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017