Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18000 del 14/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18000 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 7665-2013 proposto da:
L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN

LIQUIDAZIONE

COATTA

AMMINISTRATIVA

(C.F.

062593450584), in persona del Commissario

Data pubblicazione: 14/08/2014

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
2014
929

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FEDERICA IANNOTTA, giusta
procura a margine del ricorso;

ricorrente

1

contro

L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN BONIS (c.f. 02593450584), in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
l’avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
SOCIETA’ CREDITO VALTELLINESE S.C. (C.F./P.I.
00043260140), già CREDITO ARTIGIANO S.P.A.
incorporante il CREDITO DEL LAZIO S.P.A., già BANCA
DELLA CIOCIARIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
l’avvocato BARONE ANSELMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 884/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

*

udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati IANNOTTA
FEDERICA e IANNOTTA GREGORIO che si riportano;
udito, per la controricorrente CREDITO VALTELLINESE,
l’Avvocato BARONE ANSELMO che si riporta;

2

udito, per la controricorrente L’EDERA, l’Avvocato
BARONE CARLO MARIA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

e

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo L’Edera — Compagnia Italiana di
Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ricorreva al
Tribunale di Cassino affinché ingiungesse alla Banca della Ciociaria s.p.a. il

insoluti di locazione di un immobile ad uso non abitativo.
Il tribunale emetteva il decreto ingiuntivo in data 5/04/2006 e la Banca della
Ciociaria s.p.a. proponeva opposizione con atto di citazione notificato
1’1/06/2006.
Integrato il contraddittorio, interveniva altresì L’Edera s.p.a. in persona del
suo legale rappresentante ed amministratore delegato che chiedeva
pronunziarsi l’inammissibilità dell’azione e della pretesa avanzata ed accertarsi
la carenza di legittimazione ad agire del Commissario Liquidatore in nome e
per conto de L’Edera in 1.c.a., stante l’inesistenza giuridica della procedura
concorsuale illegittimamente aperta, in carenza di potere dell’allora Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato, dopo che la Compagnia aveva
comunicato la cessazione dell’attività assicurativa.
Con sentenza del 7/01/2009 il Tribunale di Cassino accoglieva l’opposizione
e revocava il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione delle spese
processuali.
Il successivo gravame interposto da L’Edera s.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa era rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del
27/02/2013 sulla base del rilievo che con sentenza della Corte d’appello di
Roma n. 2064/2008, passata in giudicato dopo il rigetto del successivo
ricorso per cassazione con sentenza n. 4690 del 25/2011, era stata dichiarata

pagamento in suo favore della somma di Euro 26.043,39, a titolo di canoni

l’inesistenza del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa de
L’Edera s.p.a.
La corte territoriale precisava che “ogni ulteriore incertezza in ordine alla
formazione del giudicato negativo sulla procedura di 1.c.a., è stata fugata dalla
successiva sentenza della Corte Suprema n. 13190/2012”; statuiva che nel

non dava adito all’interruzione del processo, ma all’improcedibilità dello
stesso per intervenuta dichiarazione di rinuncia all’appello pronunciata dalla
società in bonis, che si era già costituita ed era legittimata a proseguire il
giudizio.
Avverso la sentenza, L’Edera — Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa proponeva ricorso per cassazione affidato
a tre motivi e notificato in data 12/03/2013.
La ricorrente deduceva
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. e degli artt. 2, 4 e
5 della legge n. 2248 del 1865, all.E nella parte in cui disciplina il potere
del G.O. con riferimento agli atti amministrativi, nonché l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma II, della legge n.
2248 del 1865, all.E, dei princìpi e norme che disciplinano il potere del
Giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione e gli
effetti del giudicato del Giudice ordinario nei confronti della stessa
Pubblica Amministrazione, nonché l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei
princìpi e norme che disciplinano la corrispondenza tra il chiesto e
2

caso di specie la perdita di capacità processuale del Commissario Liquidatore

pronunciato; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod.
proc. civ. e dei princìpi e norme che disciplinano l’intervento
volontario.
Resistevano con distinti controricorsi L’Edera s.p.a. in persona del Presidente
del Consiglio d’amministrazione e la Società Credito Valtellinese (già Banca

La ricorrente e la resistente Edera S.p.a. depositavano memoria illustrativa ex
art. 378 cod. proc. civ.
All’udienza del 30 aprile 2014, il Procuratore Generale e i difensori
precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
o

Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di
contenuti, il Commissario Liquidatore deduce la violazione di legge, nonché
la carenza di motivazione nel ritenere l’irrevocabilità e l’efficacia erga omnes
dell’accertamento della inesistenza del decreto ministeriale di liquidazione
coatta amministrativa.
La censura è infondata.
Si osserva al riguardo che l’inesistenza del decreto di liquidazione coatta
amministrativa, dichiarata espressamente nel dispositivo della sentenza della
Corte d’appello di Roma n. 2064/2008, è stata oggetto di un accertamento
svolto in via principale sulla base della domanda originaria proposta dai soci
della società in bonis che, con atto di citazione notificato il 29/08/1997,

— avevano chiesto l’accertamento della già maturata decadenza dalle
autorizzazioni ministeriali, per effetto della propria rinuncia all’autorizzazione
all’esercizio di attività assicurativa, e la conseguente dichiarazione di
3

della Ciociaria).

inesistenza dei provvedimenti adottati in carenza di potere dal Ministero dello
Sviluppo Economico già Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato,
nonché dall’ISVAP.
Nè può incidere sull’efficacia del giudicato ex art. 2909 cod. civ. la cassazione
della citata sentenza, n. 2064 del 16/05/2008, della Corte d’appello di Roma

compagnia in bonis, motivato con la carenza di prova di alcun danno ingiusto
subìto per effetto del vizio procedurale che aveva comportato l’accertata
inesistenza della procedura concorsuale.
Appare di tutta evidenza che tale statuizione ha involto unicamente la
domanda consequenziale, volta ad ottenere la condanna generica del
Ministero; e non pure l’accertamento preliminare circa l’inesistenza giuridica
della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ne costituiva
proprio la

causa petendi: accertamento, dotato di propria autonomia

processuale e sostanziale e, dunque, non infirmato dalla reiezione
dell’ulteriore domanda in difetto di prova del pregiudizio sofferto in
concreto.
Deve quindi ritenersi corretta la statuizione della Corte d’appello di Roma
che, sulla base della perdita di capacità processuale del Commissario
Liquidatore, ha dichiarato l’improcedibilità del gravame da lui proposto
avverso la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Banca
della Ciociaria s.p.a.: in conformità con l’interpretazione del giudicato già
espressa da questa Corte con la sentenza n. 13190 del 26/07/2012, sulla base
del princìpio di diritto enunciato nella sentenza n. 27346 del 24/12/2009
delle Sezioni Unite.

4

con il contestuale rigetto nel merito della domanda risarcitoria svolta dalla

Alla conclusione raggiunta neppure osta l’invocata disciplina
dell’impugnazione degli atti amministrativi di cui alla L. n. 2248/1865.
• Se è vero che l’invalidità degli atti amministrativi può essere solo rilevata dal
giudice civile, il quale può esercitare unicamente un potere di disapplicazione
dell’atto e non di diretto annullamento, nel rispetto del riparto di

pronuncia del giudice ordinario accerti la carenza assoluta dei poteri della
Pubblica Amministrazione nell’emanazione dell’atto, determinante la radicale
inesistenza del provvedimento emesso.
Si deve dunque concludere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
in quanto proposto a seguito dell’avvenuto accertamento, passato in
giudicato, della inesistenza del decreto ministeriale di liquidazione coatta
amministrativa emesso dal Ministero in carenza assoluta di potere; restando
assorbito, per tale ragione, l’esame delle ulteriori censure.
In considerazione dell’acclarata inesistenza della procedura di liquidazione
coatta amministrativa che, determinando la perdita della capacità processuale
del Commissario Liquidatore con efficacia ex nunc, comporta il venir meno
dell’alterità soggettiva delle parti in giudizio, sussistono giusti motivi per
l’integrale compensazione delle spese della fase di legittimità tra L’Edera —
Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. e L’Edera Compagnia
Italiana Assicurazioni s.p.a.
La particolare complessità ed incertezza delle questioni giuridiche trattate
giustifica pure la compensazione delle spese tra la ricorrente e il Credito
Valtellinese soc. coop.

5

giurisdizione, deve osservarsi che tale preclusione non opera nei casi in cui la

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso n. 7665/2013 de L’Edera — Compagnia Italiana di
Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. nei sensi di cui in motivazione;
– Compensa le spese della fase di legittimità tra L’Edera — Compagnia

– Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposkioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusiiia -T. U.

SPESE DI GIUSTIZIA), art.13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dall’art. , comma
17,1. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013).

Roma, 30 Aprile 2014

IL REL. EST.

Italiana di Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. e le parti controricorrenti nel ricorso;

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