Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18000 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 02/08/2010), n.18000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7824/2005 proposto da:

A.P., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MAZZA’ MARIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGNELLO COSTRUZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE BLASIIS DARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUFFRIDA TAVIANO ANTONIO;

COMUNE DI SINAGRA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAIJA LEONE;

R.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIUZZO GIUSEPPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato MAZZA’ Susanna con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MAZZA’ Mauro, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 giugno 1994 A.P., proprietario di un fondo sito in contrada (OMISSIS), citò davanti al Tribunale di Patti il Comune di Sinagra, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, poichè in esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente (OMISSIS), disposti dall’ente convenuto, era stata eliminata una stradella che consentiva l’accesso al terreno dell’attore, sicchè non avevano potuto raggiungerlo i mezzi dei vigili del fuoco, in occasione di un incendio che vi si era sviluppato. Il Comune di Sinagra contestò la fondatezza della domanda e in subordine sostenne che responsabili erano semmai l’esecutrice delle opere s.p.a. Agnello Costruzioni e il direttore dei lavori ing. L.B., i quali, su autorizzazione del giudice istruttore furono chiamati in causa in garanzia dal convenuto, ma rimasero contumaci.

All’esito dell’istruzione, con sentenza del 13 dicembre 2000 il Tribunale condannò il Comune di Sinagra al risarcimento dei danni, nella misura di L. 21.559.129, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; condannò la s.p.a. Agnello Costruzioni e R.B. a rivalere lo stesso Comune di quanto avrebbe pagato a A.P..

Impugnata separatamente sia dal Comune di Sinagra, sia dalla s.p.a. Agnello Costruzioni, sia da R.B., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza del 7 gennaio 2005, previa riunione dei procedimenti, ha accolto il primo gravame e ha dichiarato assorbiti gli altri, rigettando la domanda proposta dall’originario attore. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che la stradella in questione non aveva natura pubblica e che la sua eliminazione non era riconducibile al Comune, non essendo derivata da previsioni progettuali nè da disposizioni date dall’ente committente alla società appaltatrice dei lavori.

Contro tale sentenza A.P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. Si sono costituiti con distinti controricorsi il Comune di Sinagra, la s.p.a. Agnello Costruzioni e R.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso A.P. si duole di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (natura pubblica della strada e sussistenza dell’obbligo di manutenzione)”, lamentando che la Corte d’appello ingiustificatamente ha disconosciuto l’appartenenza al Comune di Sinagra della strada oggetto della causa.

La censura è fondata.

Dopo aver esposto quanto era emerso dalla relazione del consulente tecnico di ufficio e dai documenti prodotti, il giudice di secondo grado ha affermato che “alla stregua di tali risultanze deve escludersi natura pubblica, comunale, della stradella in questione (non svolgentesi nell’alveo del torrente Patrì, non riportata nelle mappe catastali e negli stradari)”.

La conclusione appare però incongrua. Le due circostanze che unicamente sembrano essere state tenute in conto nella sentenza impugnata non sono significative, poichè non occorre che una strada, per essere pubblica, percorra il letto di un corso d’acqua anzichè, come nella specie, il suo argine, nè che sia inserita in catasto o in elenchi ufficiali (Cass. 9 novembre 2009 n. 23705). Ugualmente irrilevante è poi che un privato, come pure ha rilevato la Corte d’appello, si fosse opposto al ripristino, quale proprietario del fondo sul quale correva la strada: si sarebbe dovuto accertare se tale opposizione fosse fondata, a fronte di una iniziativa che peraltro denotava la convinzione del Comune circa la demanialità della strada, la quale in effetti era stata ricostruita dall’ente, nella parte in cui attraversava il torrente e raggiungeva l’appezzamento di A.P.. Nè è stata svolta alcuna verifica in ordine agli elementi presuntivi ai quali, in mancanza di altri dati, occorre fare riferimento per accertare l’eventuale natura comunale di una strada, come in particolare la sua destinazione al pubblico transito da parte dell’ente, che secondo il ricorrente nella specie era avvenuta per collegare una strada provinciale a una comunale (cfr. Cass. 10 aprile 2001 n. 5339).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Catania, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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