Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18000 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 01/09/2011), n.18000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13666/2010 proposto da:

P.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso l’avvocato

SCHIAVETTI MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIRIBALDI Nicola, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE di appello di

Firenze; curatore del minore M.P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 356/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da S.K. e P.F. avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 25 luglio 2009 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della loro figlia Se.

S., nata nel (OMISSIS), e disposta la sospensione della potestà genitoriale e degli incontri tra genitori e bambina. La Corte, in conformità con le richieste del Procuratore Generale e del Curatore della minore, ha ritenuto che So., già alla nascita risultata positiva agli oppiacei e subito affidata ai servizi sociali, non è mai stata seguita nè dalla madre (persona tossicodipendente spesso detenuta per reati attinenti alla droga, sottoposta alla sorveglianza speciale, priva di situazione abitativa stabile e madre di altra minore avuta da altro uomo, affidata alla nonna materna), nè dal padre (detenuto per reati di droga), anche nel breve periodo in cui non è stato detenuto. E che la disponibilità, dichiarata dal S., dei genitori di questo – residenti in (OMISSIS) – ad accudire la bambina non consente di escludere lo stato di abbandono, non avendo i predetti rapporti significativi con la minore, che non risultano neppure aver mai visto.

2. Contro tale sentenza, depositata in data 8 marzo 2010, P. F. ha proposto, con atto notificato il 6 maggio 2010, ricorso per cassazione affidandolo a due motivi; successivamente, anche il S. ha proposto ricorso, affidandolo ad unico motivo. Gli intimati non hanno formulato difese. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Deve innanzitutto disporsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza.

4. Con il primo motivo di ricorso, la P. censura la valutazione, compiuta dalla Corte territoriale, dei presupposti necessari a dichiarare lo stato di adottabilità della minore, denunziando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che la sua condotta è stata causata dalla impossibilità a recarsi nel territorio di Pisa, ove si trovava la figlia So., in base al provvedimento, adottato dal Tribunale di Perugia nel marzo 2004, con il quale le era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Livorno; provvedimento del quale ha invano chiesto la modifica (con autorizzazione al trasferimento in Pisa) al Tribunale di Perugia, che ha respinto l’istanza anche per il divieto, disposto con il provvedimento di affidamento provvisorio della minore al Responsabile della U.O. di neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Pisa, di distogliere la medesima dalla struttura. Osserva in primo luogo il collegio che il vizio di violazione di legge, pur inserito nella rubrica, non risulta in effetti compreso nella illustrazione del motivo, che non contiene alcun riferimento specifico ad una erronea ricognizione, nella sentenza impugnata, della fattispecie astratta prevista dalle norme applicate. Vi è piuttosto il riferimento ad una carente ricognizione, sulla base delle risultanze di causa, della fattispecie concreta in esame, ma sotto questo profilo il motivo è inammissibile, atteso che risulta diretto a contestare le valutazioni di merito espresse dalla Corte d’appello proponendo in alternativa altra valutazione favorevole alla ricorrente, senza peraltro indicare quali risultanze in atti sarebbero state trascurate dalla Corte.

4.1 Con il secondo motivo, si censura la ritenuta inidoneità, ad escludere lo stato di abbandono, della disponibilità dei nonni paterni ad occuparsi della minore, denunziando la violazione e/o falsa applicazione delle norme della L. n. 184 del 1983, in ordine ai presupposti necessari a dichiarare lo stato di adattabilità, nonchè vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato. Rettamente la Corte di merito ha specificato l’assenza di rapporti significativi tra i nonni paterni e la nipote So., in tal modo escludendo la necessità della audizione delle parti (profilo peraltro nuovo), ed in ogni caso la rilevanza della disponibilità offerta dai nonni stessi.

5. Il S. denunzia la violazione della L. n. 184, art. 1 (sotto il profilo della violazione del diritto della minore ad essere educata nella propria famiglia) e vizio di motivazione circa i presupposti della dichiarazione di adattabilità. Lamenta che la Corte abbia basato le sue valutazioni esclusivamente sulle relazioni rese dai Servizi Sociali in primo grado senza disporre d’ufficio un nuovo accertamento, dal quale sarebbe potuto emergere come egli abbia completamente cambiato il proprio stile di vita ottenendo un lavoro da operaio ed abbia preso in locazione un appartamento in (OMISSIS) per andarvi a vivere con la figlia. Il ricorso è tuttavia inammissibile, in quanto diretto ad un riesame del merito della controversia, non consentito a questa Corte di legittimità. 6. Va escluso ogni provvedimento di regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto difese e non potendo ravvisarsi nel ricorso incidentale del S. una difesa contraria al ricorso principale della P..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale e rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione della Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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