Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1800 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4762-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PINUCCIA BRUCCHIERI;

– ricorrente –

contro

A.L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMA TACCIA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1532/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Catania, con sentenza in data 5 maggio 2017, dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato fra A.L.G.F. e P.S., nella contumacia di quest’ultima;

2. la Corte d’appello di Catania, a seguito dell’impugnazione proposta dalla P. con cui l’appellante lamentava l’inesistenza o la nullità delle notifiche del ricorso introduttivo e delle ordinanze di fissazione dell’udienza presidenziale e dell’udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, rilevava che le stesse erano state ritualmente effettuate presso la residenza della destinataria nel rispetto delle formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8;

3. per la cassazione della sentenza con cui la Corte di merito ha rigettato l’appello, depositata in data 29 giugno 2018, ha proposto ricorso P.S. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso A.L.G.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4, 8 e 9, dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 24Cost., comma 2, e dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, con conseguente nullità dell’intero procedimento e dei provvedimenti e delle sentenze pronunciate nel corso dello stesso, in quanto nei due avvisi di ricevimento – l’uno relativo alla notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione d’udienza innanzi al Presidente del Tribunale, dell’istanza di anticipazione di udienza e del decreto di anticipazione dell’udienza presidenziale, l’altro concernente il verbale di comparizione dell’ A. davanti al Presidente del Tribunale e la fissazione dell’udienza avanti al giudice istruttore – mancherebbe del tutto l’indicazione delle modalità con cui il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito;

5. il motivo è manifestamente infondato;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in caso di notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga la precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta akunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (v. Cass. 10998/2011, Cass. 28856/2005);

pertanto, posto che nella fattispecie in esame rimane indiscussa la residenza della notificanda nel luogo dove vennero eseguite le notifiche, l’ufficiale postale aveva l’obbligo, a mente della L. n. 890 del 1982, art. 8, nel testo applicabile ratione temporis, di: i) verificare che il destinatario fosse temporaneamente assente e mancassero persone abilitate a ricevere il piego; ii) rilasciare al notificando l’avviso del

deposito del piego nell’ufficio postale; provvedere, eseguito il

deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento, con la menzione di tutte le formalità eseguite;

l’attestazione del regolare adempimento di tali attività ben poteva ben essere compiuta mediante il riempimento, puntuale e completo, dei modelli predisposti da Poste Italiane, che contemplano apposite diciture indicanti tutte le formalità che l’ufficiale postale è tenuto a compiere e non richiedono alcuna ulteriore aggiunta; non si presta quindi a censure la sentenza impugnata laddove ha constatato che entrambi gli avvisi di ricevimento – con attestazione che fa fede fino a querela di falso per le attività che risultano in esso compiute (Cass. 22058/2019) – contengono l’indicazione della temporanea assenza del destinatario, della mancanza di persone abilitate al ritiro del piego, dell’avvenuta immissione di un avviso di deposito nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo e del successivo deposito del plico presso l’ufficio postale, oltre che della spedizione di una raccomandata con la relativa comunicazione; ne discende la correttezza della constatazione della ritualità di ambedue le notifiche effettuate nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di P.S.;

6. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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