Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1800 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 25710/12) proposto da:

B.R. (c.f.: (OMISSIS));

P.A. (c.f.: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e difese

dall’avv. Affili Paola ed elettivamente domiciliate presso lo studio

della medesima in Roma, via Della Conciliazione n. 10, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Avv. R.F.M. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Massimo Parisella in Roma, via Re Tancredi n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2011 del Tribunale di Velletri,

deliberata il 13 settembre 2011 e depositata il 24 ottobre 2011; non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

Uditi l’avv. Paola Attili per i ricorrenti e l’avv.

R.F.M. in difesa di se stesso.

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. ed P.A. proposero opposizione avverso l’ingiunzione di pagare Euro 1150,00 per prestazioni professionali svolte in loro favore dall’avv. R.F.M., asseverate da parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine; a sostegno dell’opposizione dedussero di aver corrisposto al predetto professionista Euro 600,00 in contanti ed Euro 1.000,00 per il tramite di un assegno bancario, a fronte del quale l’avv. R. aveva emesso fattura attestante il ricevimento di tale maggior somma. L’ingiungente contrastò l’opposizione rilevando che con la richiesta monitoria erano stati chiesti solo gli onorari mentre i diritti di procuratore avevano formato oggetto di domanda nell’ambito del procedimento ex art. 28 legge professionale separatamente promosso presso il Tribunale di Frosinone e chiese che, nell’eventualità che l’opposizione fosse stata accolta, la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto dovuto, fosse scomputata dal maggior suo credito nei confronti degli stessi clienti, giusta una serie di altre attività difensive per cause differenti, che domandò che fossero riunite al giudizio di opposizione.

L’adito Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo, accertando il pagamento di Euro 1.000,00, e rigettò la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

L’avv. R. propose appello che fu accolto dal tribunale di Velletri che, con sentenza pubblicata il 24 ottobre 2011, osservò: a – il parere di congruità del consiglio dell’ordine non era stato “impugnato” in sede amministrativa; b – la fattura n. (OMISSIS) non era stata emessa a saldo definitivo delle pretese del professionista; il giudice dell’appello ritenne altresì di condannare ex art. 96 c.p.c., parte appellata, ritenendo sussistente un abuso del processo.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso B. e P., sulla base di due motivi, l’avv. R. ha resistito con controricorso, illustrato con successiva memoria con allegata ordinanza emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., artt. 375 e 376 c.p.c. tra le medesime parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, basata sull’osservazione che nella fattispecie – in cui l’impugnazione è stata proposta nel c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione originaria – avrebbe dovuto invece trovare applicazione il termine dimidiato di sei mesi quale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17: invero tale disposizione trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, ai soli giudizi iniziati – in primo grado – dopo il 4 luglio 2009 (v cass sez. 1 n. 17060/2012) mentre il presente è iniziato con la notifica del D.I. avvenuta in epoca precedente (non risultante dagli atti ma sicuramente prima del luglio del 2009 in quanto il Decreto Ingiuntivo fu emesso il 21 novembre 2008).

p. 2 – La produzione – peraltro irrituale – dell’ordinanza ex art. 380 bis c.p.c., in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. è del tutto ininfluente ai fini del decidere in quanto con la stessa è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avv. R. contro la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva dichiarato a sua volta la inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto: che se poi il ricorrente con ciò avesse voluto stabilire una simmetria argomentativa – a parti invertite ed invocando una parità di trattamento – con la pretesa inammissibilità del ricorso che in memoria sostiene a cagione della non autosufficienza nell’esposizione dei fatti a corredo dell’impugnazione, neppure allora la produzione di che trattasi sarebbe stata rilevante, perchè non si ravvisa alcun vulnus nel presente ricorso, al principio della necessaria specificità del mezzo – al quale va ricondotto quale ipotesi particolare il principio di autosufficienza del ricorso; la sanzione poi di inammissibilità comminata in quella separata sede per la commistione di motivi attinenti in modo indifferenziato alla triplice ipotesi di vizi di motivazione ed a profili attinenti alla violazione di legge, trovava colà base argomentativa nella concreta articolazione di quel ricorso del cui contenuto nulla si sa; va comunque escluso che i medesimi profili siano riscontrabili nel presente atto di impugnazione in quanto l’inquadramento di esso quale mezzo per far valere vizi specifici va condotto sul contenuto del mezzo e non solo avuto riguardo alla intestazione dello stesso, sempre che, come nel caso che ne occupa, le argomentazioni poste a corredo delle censure siano, esse stesse, ben individuabili con riferimento ai vizi denunciati.

p.3 – Con il primo motivo viene denunciato un vizio di motivazione ricondotto sostanzialmente al difetto di argomentazione, in cui sarebbe incorso il giudice della impugnazione nel ritenere che la fattura n (OMISSIS) non fosse stata rilasciata a saldo delle competenze dell’avv. R.: i ricorrenti evidenziano al proposito: a – che il Tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione non considerando un dato letterale importante emergente dalla lettura del documento fiscale, rappresentato dall’espressione “per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione” che seguiva quella riportata in sentenza (“onorari per vertenza B. – P.”); b – che nel ricorso monitorio non veniva fatta menzione della percezione della somma indicata in fattura; c – che per la contestazione della pretesa trasfusa nel ricorso per ingiunzione non era necessaria l’impugnazione del parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine, essendo a tal scopo sufficiente l’atto di opposizione.

p.4 – Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, sia perchè tale previsione normativa, introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, non sarebbe stata applicabile ratione temporis alla fattispecie; viene altresì dedotta l’esistenza di un vizio di motivazione asseritamente apparente, in quanto basata su un concetto di abuso dello strumento processuale senza alcun riferimento alla condotta delle parti ricorrenti.

p.5 – Il primo motivo è fondato ed il secondo ne risulta assorbito.

p. 5.a – Invero i profili subb a-c messi in evidenza nel mezzo in esame avrebbero dovuto formare oggetto di analisi da parte del giudice di secondo grado al fine di decidere se la fattura del cui pagamento l’ingiungente non dava notizia nel ricorso dovesse essere considerata a titolo di acconto o di saldo definitivo; erronea è poi la statuizione che sembra conferire al parere del consiglio dell’ordine un valore indiziante sulla effettiva prestazione (e, soprattutto: sul mancato pagamento) prospettata dal professionista, e non semplicemente un parere di congruità delle prestazioni professionali rispetto a quanto previsto in tariffa; ne consegue che è citata non a proposito l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 6534/2008 in sede di regolamento giurisdizione, la quale, oltre tutto, aveva ad oggetto una fattispecie del tutto estranea a quella qui indagata, dovendosi in quella sede giudicare se appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudice amministrativo la controversia risarcitoria agita da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine per effetto dell’emanazione di un parere di congruità su parcella.

p.6 – La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata innanzi al Tribunale di Roma che provvederà anche sulla ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA