Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 180 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 11/01/2021), n.180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

L.S., S.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’Avvocato CAMPANELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE LEOPARDI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ARBIB PASCUCCI N.

64, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA ULERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ARNALDO SALA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO RG 1691/2018, depositata

il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ordinanza del 28/1/2019 il Tribunale di Taranto ha rigettato, a spese compensate, il ricorso proposto ex art. 98 L. Fall. dall’avv. L.S. e dal Dott. S.L. avverso il provvedimento con il quale il Giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. all’udienza di verifica dello stato passivo del 29/1/2018 aveva ammesso il loro credito per Euro 20.000,00 ciascuno, oltre accessori, in privilegio e non in prededuzione ex art. 111, comma 2, L. Fall., come da loro richiesto in relazione all’incarico professionale ricevuto ed espletato di redazione e compimento degli atti necessari all’ammissione alla procedura di concordato preventivo;

avverso la predetta ordinanza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione l’avv. L.S. e il Dott. S.L. con atto notificato il 26/2/2019, svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 15/3/2019 il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111, comma 2, L. Fall. sostenendo che il credito del professionista relativo ai compensi per l’opera prestata al fine di predisporre la domanda di concordato e per l’assistenza successiva è funzionale e strumentale alla procedura concorsuale minore e, previa valutazione ex ante della sussistenza del requisito, deve essere collocato nello stato passivo con diritto di prededuzione;

secondo i ricorrenti il Tribunale, pur avendo abbandonato la costruzione erronea adottata da parte del Giudice delegato in termini di “utilità” dell’opera del professionista per aderire alla corretta prospettiva della sua “funzionalità e strumentalità” e pur riconoscendo di dover valutare detto requisito con giudizio ex ante, aveva tradito tale premessa per accertare la sussistenza del requisito ex post sulla scorta del risultato finale e cioè sulla base del mancato accoglimento da parte del Tribunale della proposta di concordato;

assumeva così rilievo – proseguono i ricorrenti – il fatto che sulla base dell’opera dei professionisti la proposta di concordato fosse stata presentata e non già la sorte della domanda;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all’art. 101 c.p.c., lamentando nullità della sentenza perchè il rigetto dell’impugnazione era dipeso dalla mancanza di un requisito (quello della funzionalità e strumentalità dell’opera prestata), con prospettazione inedita rispetto alla decisione di primo grado e sulla quale non era stato dato sfogo al diritto di interloquire e difendersi, in violazione del principio del contraddittorio;

ritenuto che:

quanto al primo motivo – e in particolare alle condizioni per la prededuzione ex art. 111, comma 2, L. Fall. del credito del professionista relativo ai compensi per l’opera prestata al fine di predisporre la domanda di concordato – non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 e che pertanto il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della 1 Sezione civile.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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