Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 180 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11560-2015 proposto da:

Avv. A.P., rappresentata e difesa da se stessa unitamente

all’avv. Vittorio Alongi, come da procura speciale a margine del

ricorso ed elettivamente domiciliata presso il secondo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il difensore.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto 1.12.2014 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’opposizione proposta dall’avv. A.P. contro il precedente decreto 5.2.2014 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.300,00 oltre interessi legali a titolo di equa riparazione, in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli dal 27.2.2002 al 7.11.2011 (data di deposito della sentenza).

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha rilevato che il processo aveva avuto una durata di nove anni e otto mesi, e dunque andava rideterminato l’indennizzo sulla base del parametro di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, parametro ritenuto corretto in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e ai principi giurisprudenziali espressi in materia, non essendo stati prospettati particolari elementi a sostegno di una diversa quantificazione.

2 Per la cassazione di tale decreto ricorre l’avvocato A.P. con unico motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto storico: rileva in particolare che la Corte d’Appello non abbia valutato la CTU svolta nel giudizio presupposto da cui emergeva l’aggravamento del danno da stress subito dall’istante per il protrarsi della vicenda processuale e pertanto ritiene che a lei spettante una indennità rapportata ad almeno Euro 750,00 per ogni anno di irragionevole ritardo.

2 Col primo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 5 ter, artt. 101 e 125 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di non avere dichiarato l’inammissibilità dell’atto di opposizione. Ad avviso del Ministero, il ricorso in opposizione era incentrato solo sulla erroneità delle statuizioni sul quantum della pretesa, mentre era privo delle ragioni di fatto e di diritto, mentre era del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla richiesta riparatoria azionata (mancava il riferimento alla data di definizione del processo presupposto e di passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, non era dato evincere alcunchè in ordine alla tempestività del ricorso o all’oggetto del giudizio o all’entità della posta in gioco. In tal modo – afferma – è stato precluso alla parte resistente di contraddire sulla ragioni di fatto poste a fondamento della domanda. Richiama giurisprudenza di merito e legittimità a sostegno della censura.

3. Col secondo motivo – proposto in via subordinata – il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa motivazione su un fatto decisivo (oggetto del giudizio, entità della posta in gioco, complessità del procedimento e rilevanza del comportamento delle parti.

4 Il primo motivo di ricorso incidentale, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di priorità logica, appare fondato.

Come si evince sia dal ricorso principale, ma anche dagli atti del procedimento di equa riparazione che la Corte di Cassazione è abilitata ad esaminare (essendo censurati anche errores in procedendo) l’atto di opposizione originario risulta essere effettivamente privo dei requisiti necessari ad una corretta instaurazione del contraddittorio, così come lamentato dal Ministero.

L’atto infatti circoscrive la cognizione del procedimento presupposto ad un mero richiamo ai suoi estremi e durata e a qualche dato secondario, come lo stress subito dalla parte, senza però riportare alcun elemento utile ad una compiuta determinazione del contenuto e dello svolgimento del processo, pregiudicando pertanto la possibilità della parte resistente di contraddire compiutamente sulle ragioni poste a fondamento della domanda.

Ora, poichè l’opposizione, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, instaura una fase contenziosa vera e propria, la parte resistente viene edotta sulle ragioni della domanda unicamente al momento della notifica dell’atto di opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza, e pertanto, ove tale atto non contenga una precisa esposizione, ma si limiti a fare riferimento al ricorso introduttivo, è necessario che anche quest’ultimo venga allegato e dunque notificato. (Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/02/2015 (Rv. 634558).

In conclusione, nell’ambito del procedimento previsto alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, l’atto di opposizione avverso il detto provvedimento non può essere limitato alla indicazioni delle ragioni per le quali si critica il provvedimento stesso, ma deve contenere altresì la indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che erano contenuti nell’originario ricorso per equa riparazione; e ove tale indicazione venga svolta dall’opponente mediante richiamo al ricorso introduttivo, questo deve essere allegato al ricorso in opposizione o riprodotto nel contesto di tale atto, risultando altrimenti preclusa la possibilità, per l’amministrazione, di svolgere compiutamente le proprie difese;

Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, non risultando l’atto di opposizione idoneo a consentire la piena conoscenza delle ragioni della domanda e quindi lo svolgimento di una idonea difesa.

Il decreto va pertanto cassato per nuovo esame da parte del giudice di rinvio che considererà il seguente principio (v. Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/02/2015 Rv. 634558): nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il ricorso introduttivo dell’opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter, che richiama espressamente l’art. 125 c.p.c., deve contenere l’indicazione del “petitum” e della “causa petendi”, sicchè in caso di omissione o di assoluta incertezza di detti elementi, il ricorso, introduttivo di una fase contenziosa, è nullo e la corte d’appello, rilevatane la nullità, è tenuta a concedere all’opponente, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per l’integrazione del ricorso semprechè dette indicazioni fossero contenute nella domanda monitoria originaria.

L’accoglimento di tale censura comporta l’assorbimento della seconda, proposta in via subordinata e, logicamente dell’unico motivo di ricorso principale relativo esclusivamente al quantum.

Naturalmente, però, in sede di rinvio, la causa verrà decisa nel merito, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso per equa riparazione, essendone ormai l’amministrazione controricorrente venuta a piena conoscenza (Sez. 6 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016 Rv. 638859 in motivazione).

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo nonchè il ricorso principale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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