Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 180 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 04/01/2011), n.180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22849/2009 proposto da:

F.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTRELLA Loris,

giusta mandato ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERNI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO Alessandro

(dell’Avvocatura Comunale) giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/2009 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Terni con sentenza del 23 giugno 2009 accoglieva l’appello proposto dal comune di Terni avverso F.O. per la riforma della sentenza resa il 12 maggio 2006 dal giudice di pace di Terni, con la quale era stato annullato il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada n. (OMISSIS).

F.O., conducente del veicolo, sanzionata per mancato uso delle cinture di sicurezza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2009. Il Comune di Terni ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Nella relazione comunicata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore, concordando con i rilievi del controricorrente, ha osservato che l’unico motivo esposto da parte ricorrente è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

Ha aggiunto che l’abrogazione di detto articolo, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è retroattiva, in forza del regime transitorio fissato dall’art. 58 (Cass. 22578/09).

Il Collegio condivide il contenuto della relazione.

Ritiene che il quesito di diritto resta indispensabile, a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con riferimento a tutti i ricorsi relativi a sentenze rese prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge citata.

Nella specie parte ricorrente lamentava violazione falsa applicazione di norme di diritto, non precisate nella rubrica del motivo, dolendosi della notifica dell’atto di appello, effettuata alle parti appellate personalmente anzichè al procuratore costituito.

La censura, riconducibile al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto relativa a un vizio del procedimento non ha esposto il quesito, indispensabile per sintetizzare i profili di fatto e di diritto della questione giuridica posta.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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