Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18 del 05/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/01/2021), n.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6409-2020 proposto da:

E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto n. 1/2020 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 08/01/2020 r.g.n. 2436/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 8 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Ancona, che, preliminarmente esclusa la sospendibilità automatica del ricorso per cassazione proposto da E.H., cittadino nigeriano (avverso la reiezione da parte del Tribunale del suo ricorso avverso la decisione di reiezione della Commissione Territoriale della sua domanda di protezione internazionale), dell’efficacia della decisione impugnata, ne rigettava il ricorso avverso il decreto di espulsione 1 ottobre 2019 del Prefetto di Ancona per mancanza di ragioni giustificanti la sua presenza sul territorio nazionale, neppure sotto il profilo della salute per inesistenza di patologie cliniche dello straniero sulla base della scheda della Croce Rossa depositata;

2. il Giudice di Pace riteneva pure congruamente motivata la negazione del rimpatrio con partenza volontaria;

3. con atto notificato il 7 e 17 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; la Prefettura di Ancona restava intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., per omessa o apparente motivazione sui motivi di doglianza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4-bis, art. 5, commi 1 e 5-bis per l’assenza nel decreto prefettizio di espulsione di una motivazione effettiva, semplicemente richiamata nell’ordinanza ricorsa come “congruamente illustrata”, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, in ordine al rischio di fuga del richiedente, ma solo alle previsioni generali di legge (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione del prefetto, il controllo giurisdizionale deve vertere sul riscontro di esistenza dei suoi presupposti, avendo il giudice di pace poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830: entrambe con specifico riferimento all’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nella L. n. 1423 del 1956 e succ. mod., art. 1 e al suo dovere di tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell’attualità della pericolosità, nonchè della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita);

3.1. la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così cla non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

3.2. nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato è davvero meramente apparente, in assenza di alcun riferimento nell’argomentazione del decreto del prefetto (trascritta nella parte d’interesse all’ultimo capoverso di pg. 4 del ricorso), assunta per relationem dall’ordinanza del Giudice di Pace, del suo accertamento, “caso per caso”, del pericolo di fuga, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4-bis;

4. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per il divieto di espulsione dello straniero, che abbia proposto domanda di protezione internazionale, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della pronuncia di rigetto (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

9. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e, con decisione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la pronuncia della sua nullità e di annullamento del decreto prefettizio, con la regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto del Giudice di Pace impugnato e, decidendo nel merito, lo dichiara nullo e annulla il decreto del Prefetto di Ancona; condanna la Prefettura alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimità in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; con distrazione al difensore anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2021

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