Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.03/01/2017),  n. 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15087-2012 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FILIPPO ERMINI, 68, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

SALUSTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOMARONI;

– ricorrente –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI

RIENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

BUSIRI VICI;

– controricorrente –

nonchè contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 257/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato Momaroni Paolo difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Di Rienzo Pasquale difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 8.11.1994 C.A. e P.G. convenivano davanti al Tribunale di Perugia T.G. dal quale avevano acquistato una porzione di fabbricato bifamiliare lamentando innumerevoli inadempimenti con richiesta di adempimenti in forma specifica, di rimborso spese e di danni.

Il convenuto contestava la domanda ammettendo solo di non aver eseguito alcuni modesti lavori ed il tribunale, in parziale accoglimento delle domande, condannava il convenuto a pagare Euro 1500, 2500, 1378, 750, 750, 870, 1508,50 oltre spese per le causali indicate, sentenza appellata dal C. in via principale e dal T. in via incidentale, mentre la P. rimaneva contumace in appello nonostante la disposta integrazione del contraddittorio.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza 3.5.2011, condannava l’appellato appellante incidentale a corrispondere il rimborso forfettario del 12,50% e l’appellante principale a metà delle spese del grado sul presupposto che l’impugnazione principale riguardava il difetto di motivazione per la omessa risposta a tutti i quesiti posti dall’attore mentre la sentenza impugnata aveva recepito le conclusioni del ctu, escludendo in negativo la sussistenza di tutti gli altri vizi lamentati dall’attore.

Ricorre C. con tre motivi, resiste T..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia contraddittoria, insufficiente e illogica motivazione in merito alla non disposta rinnovazione della ctu, al rigetto del 1, 2 e 3 motivo di appello sulla questione dello spessore dei muri.

Col secondo motivo si lamenta omessa pronuncia perchè, da pagina 39 a 52, col terzo motivo di appello aveva censurato per svariati profili di omessa pronunzia la sentenza del Tribunale, come da trascrizione, senza ottenere una statuizione.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 343, 166 e 167 c.p.c., circa il mancato deposito dell’appello incidentale venti giorni prima.

Premesso che su quest’ultimo profilo, come eccepito dal controricorrente, non si dimostra l’interesse alla censura posto che l’incidentale non è stato accolto, sugli altri motivi si osserva:

Il giudice non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione come riconosce lo stesso ricorrente nel riferimento al rigetto implicito.

Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce i motivi di appello manifestando dissenso rispetto alla decisione impugnata e richiedendo un inammissibile riesame del merito.

Si ripete l’impostazione dei motivi di appello sui quali è stata data sufficiente risposta mentre la censura ex art. 112 c.p.c., imponeva si riportassero compiutamente le difese svolte in entrambi i gradi del giudizio ed in ogni caso la sentenza richiama quella di primo grado e le conclusioni del ctu ancora in questa sede non condivise dal ricorrente.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello non era tenuto, a disporre una nuova consulenza avendo ritenuto i chiarimenti forniti col supplemento esaurienti e chiari ed alle pagine dieci, undici e dodici ha abbondantemente chiarito, proprio in relazione allo spessore dei muri, che il ctu sia nella originaria relazione sia nei successivi chiarimenti aveva spiegato che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici era rilevante, non derogava alla normativa ma la interpretava, escludendo un danno per deprezzamento dell’immobile.

Una ulteriore ratio della decisione prescinde dal suindicato parere e fa riferimento al momento della vendita del sottotetto, adibito a soffitta e non ad abitazione, conforme alla normativa vigente.

Quanto al secondo motivo, la confessata deduzioni di plurimi profili di omessa pronunzia e la trascrizione del terzo motivo di appello consentono di rilevare che trattasi di ulteriori richieste di supplemento della ctu o di ulteriori rilievi tecnici o di contestazioni su aspetti sui quali la sentenza dà una complessiva sufficiente risposta non essendo tenuta a confutare, come dedotto, ogni singola argomentazione.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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