Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 03/01/2011), n.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso l’avvocato COLOMBO

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPAGLIARDI RICCARDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY 28, presso l’avvocato IANNIELLO

NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il

16/07/2008, n. 808/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COLOMBO CLAUDIO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

-udito, per la controricorrente, l’Avvocato IANNIELLO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2 novembre 2007, il Tribunale di Savona, pronunciandosi sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi P.N. e B.A., pose a carico del primo un assegno di divorzio di Euro 250,00, e dichiaro’ cessato dal 31 agosto 2006 l’obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia maggiore, che non conviveva piu’ con la madre.

La Corte d’appello di Genova, pronunciandosi con decreto 16 luglio 2008 sul reclamo proposto dal signor P., lo respinse, e in accoglimento del reclamo incidentale della signora B., determino’ l’assegno di divorzio in Euro 400,00 mensili, e affermo’ la persistenza fino alla data suindicata dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno per il mantenimento della figlia. Esaminando le ragioni del P. la corte osservo’ che:

– nel precedente provvedimento del Tribunale di Savona in data 9 ottobre 1997, che aveva respinto la richiesta della B. di attribuzione di un assegno a carico del coniuge divorziato, non si affermava che la donna non avesse alcuna attivita’ lavorativa, si’ che potesse dedursi che da allora nulla era cambiato, ma soltanto che non aveva una attivita’ lavorativa stabile; – a quel tempo l’eta’ consentiva alla B. di mantenersi svolgendo un’attivita’ lavorativa, anche se non stabile;

– al momento della decisione, la donna, all’eta’ di 58 anni, sola e con patologia invalidante, aveva una capacita’ lavorativa ridotta con maggiori difficolta’ di soddisfare le sue esigenze di mantenimento, in passato affidata a saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria;

– l’assegno di divorzio non poteva che essere integrativo di altre entrate, fosse il reddito derivante dall’investimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile di sua proprieta’, o quello derivante dalle saltuarie attivita’ ancora svolte;

– il P. aveva sviluppato una buona capacita’ reddituale, avendo ricoperto cariche in varie societa’ che si erano succedute nel tempo;

– la precaria attivita’ lavorativa svolta dalla figlia non significava indipendenza economica che potesse giustificare l’esonero dei genitori dal suo mantenimento ne’ la riduzione dell’assegno.

Per la cassazione del decreto, non notificato, il signor P. ricorre per dodici motivi, con atto notificato il 5 ottobre 2009.

Successivamente ha depositato memoria. La signora B. resiste con controricorso notificato il 4 novembre 2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso proposto contro il decreto, sollevata dalla resistente, non ha fondamento. Per consolidata giurisprudenza della corte, il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole,, ha carattere decisorio e definitivo, ed e’ pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non puo’ essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorieta’ e definitivita’ (tra le piu’ recenti, Cass. 6 novembre 2006 n. 23673).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. mod., per avere la corte di merito attribuito alla signora B. un assegno di divorzio sulla base di una circostanza inidonea ad alterare l’equilibrio economico esistente tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate nella parte in cui ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. di per se’ idoneo a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il divorzio nell’impossibilita’ di quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, anche se, secondo il costante insegnamento della corte di legittimita’, lo svolgimento di attivita’ lavorative saltuarie e’ privo di rilevanza nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non essendo in grado di incidere in modo stabile sul tenore di vita del richiedente, ne’ di alterare significativamente l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento del divorzio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorieta’ della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata da contraddittorieta’ la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia L. n. 898 del 1970, ex art. 9 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della richiedente (tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile) nell’impossibilita’ per quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, affermando che tale genere di attivita’, all’epoca del divorzio “le permetteva di provvedere al suo mantenimento”, benche’ in relazione allo stesso genere di attivita’ svolte dalla figlia, avesse affermato che esse “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno di mantenimento tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarieta’ e modestia, non potendosi fare serio affidamento su somme che non consentono di provvedere alla complessa gestione della vita quotidiana”.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia L. n. 898 del 1970, ex art. 9 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. nell’impossibilita’ per quest’ultima di svolgere le attivita’ lavorative saltuarie che in passato le avevano consentito di mantenersi, anche se la circostanza che la richiedente avesse svolto attivita’ lavorative saltuarie all’epoca del divorzio non risultava da nessun documento ne’, in particolare, dal provvedimento del Tribunale di Savona del 7 ottobre 1997, che e’ stato erroneamente interpretato.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la contraddittorieta’ e/o insufficienza della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da contraddittorieta’ e/o insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia L. n. 898 del 1970, ex art. 9 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha affermato che era sopravvenuto un peggioramento della condizione lavorativa della ex moglie, pur avendo accertato, da un lato, che la signora B. aveva svolto solo attivita’ lavorative saltuarie in passato e, dall’altro, che la stessa continuava a svolgere attivita’ lavorative saltuarie al momento della pronuncia impugnata, senza considerare, tra l’altro, che la competente commissione medica le aveva riconosciuto solo una invalidita’ parziale, precisando che le sue capacita’ specifiche avrebbero potuto essere impiegate anche in attivita’ complesse.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto l’assegno divorzile benche’ non fosse sopravvenuto alcun deterioramento delle sue condizioni economiche idoneo ad alterare l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile in assenza di qualsiasi deterioramento delle sue condizioni economiche, affermando che all’eta’ di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacita’ lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficolta’ a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria, senza considerare, da un lato, che una volta accertato dal precedente provvedimento del Tribunale di Savona del 7.10.1997 che la signora B., gia’ all’epoca del divorzio, non aveva un impiego stabile, a nulla rilevando le ragioni per cui, successivamente, non riesce a reperire un’occupazione e, dall’altro, che il peggioramento delle sue condizioni di salute, non avendo inciso sulla sua situazione lavorativa, rimasta inalterata rispetto al divorzio, avrebbe potuto giustificare esclusivamente il rimborso delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto alla controparte l’assegno divorzile sulla base di circostanze che determinano un miglioramento delle condizioni economiche dell’interessato. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte genovese fondato la condanna dell’esponente alla corresponsione dell’assegno divorzile unicamente sul fatto che la signora B., all’eta’ di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacita’ lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficolta’ a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria, anche se, secondo le nozioni di comune esperienza e i principi espressi da questa suprema corte in casi analoghi, la parziale invalidita’, l’eta’, non avanzata (49 anni e non 58) e le specifiche capacita’ professionali del soggetto richiedente l’assegno, unitamente al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, determinano un miglioramento delle sue condizioni economiche, consentendo una significativa riduzione di spese e rendendo piu’ facile il reperimento di un lavoro, quantomeno occasionale.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamiate per avere la corte genovese inferito l’esistenza di una buona capacita’ economica dell’esponente unicamente dal fatto che lo stesso aveva “ricoperto cariche in varie societa’, che si sono succedute nel tempo”, benche’ da tale circostanza potesse essere alternativamente desunta, a seconda dell’effettivo andamento delle societa’, che non e’ stato accertato, tanto un’elevata, quanto una modesta capacita’ economica del signor P., sicche’ nessuno dei due fatti ignoti poteva essere presunto a preferenza dell’altro.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 nonche’ degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile, limitandosi a compiere una valutazione unilaterale delle sostanze del P., senza compararle con quelle della ex moglie, nonche’ una valutazione isolata dell’unico elemento presuntivo contrario all’esponente, anziche’ una valutazione globale di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio, senza considerare, in particolare, tutte le circostanze che, da un lato, escludevano l’esistenza di una buona capacita’ reddituale del signor P. e, dall’altro, dimostravano le reali capacita’ economiche patrimoniali della signora B..

Con il nono motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte genovese riconosciuto ex novo l’assegno di divorzio alla signora B., omettendo qualsiasi tipo d’indagine e di valutazione sull’effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio che, secondo il costante insegnamento di questa suprema corte, costituisce l’unico parametro a cui si possa fare riferimento per stabilire se il richiedente sia in possesso, o meno, di quei “mezzi adeguati” alla cui mancanza la legge ricollega il diritto all’assegno divorzile.

Con il decimo motivo denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertare se la mancanza di mezzi adeguati in capo al soggetto che richiede l’assegno divorzile sia dovuta a ragioni oggettive, ha ritenuto indistintamente irrilevanti tutte le istanze istruttorie formulate dalla parti, tra le quali erano compresi diversi capitoli di prova per interpello e testi dedotti dall’esponenti idonei a dimostrare che la signora B. aveva abbandonato e/o rifiutato numerose attivita’ compatibili con il suo stato di salute, la sua formazione e le sue precedenti esperienze.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito disposto un aumento dell’assegno di divorzio rispetto a quello riconosciuto alla signora B. dal provvedimento di primo grado, in considerazione della durata del matrimonio, che e’ stata determinata in dodici anni, calcolando tutto il periodo compreso tra la data del matrimonio e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mentre avrebbe dovuto essere computato solo il periodo compreso tra la data del matrimonio e il momento in cui e’ venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, coincidente con la data di presentazione del ricorso per separazione o, al massimo, con la data di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al giudice della separazione.

Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione, e formula il seguente quesito:

se sia viziata o meno da insufficienza e/o contraddittorieta’ la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertamento dei presupposti per la riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia (con decorrenza da un momento anteriore alla proposizione della domanda) — ne ha escluso la ricorrenza, sostenendo che le attivita’ lavorative svolte in passato da E. all’insaputa dall’esponente “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarieta’ e modestia”, senza considerare, da un lato, che tali attivita’ avevano assicurato alla figlia guadagni costanti e regolari in misura superiore al contributo paterne e, dall’altro, che in relazione allo stesso genere di attivita’ svolte dalla signora B., la corte d’appello aveva contraddittoriamente affermato che “anche se non stabile, le permetteva di provvedere al suo mantenimento”.

Il ricorso e’ infondato in tutte le sue parti. Il giudice di merito ha riconosciuto essersi verificato un significativo mutamento delle condizioni economiche dei coniugi divorziati valutate comparativamente, e specificamente una sopravvenuta incapacita’ – per ragioni di eta’ e di salute – della signora B. di mantenersi da sola, come in precedenza aveva fatto svolgendo attivita’ lavorative saltuarie -, mentre l’appellante aveva sviluppato una buona capacita’ di reddito. Nella sopravvenuta incapacita’ di una delle parti di mantenersi da sola, valutata comparativamente con le condizioni economiche dell’altra, e’ certamente ravvisabile un fatto idoneo a modificare il regolamento dei rapporti patrimoniali stabilito al momento del divorzio. Tale decisione non si discosta in alcun modo dai principi costantemente affermati da questa corte in ordine ai criteri legali, desumibili dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 e succ. mod., per la definizione dei giustificati motivi che giustificano la modificazione del regolamento patrimoniale dei coniugi divorziati.

Infondato e’ anche l’ultimo motivo. La valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarieta’ e modestia delle attivita’ lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno a carico del padre.

Gli accertamenti sollecitati dal mezzo d’impugnazione ineriscono al merito della controversia, mentre la supposta contraddittorieta’ con la pronuncia concernente le condizioni economiche della signora B., oltre che basata su elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimita’, e’ il risultato di una comparazione del tutto impropria tra posizioni di soggetti diversi, i cui diritti hanno presupposti giuridici e fattuali distinti.

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della parte soccombente e sono liquidate, come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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