Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17999 del 20/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6733/2016 proposto da:

BANCO POPOLARE SOC. COOP. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VELLETRI 10, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO D’AVELLA e VITIORIO

COLOMBA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 592/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Banco Popolare Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, depositato il 3 febbraio 2016, con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.n.c., nel quale il credito vantato dalla Banca per Euro 171.665,61 era stato ammesso al chirografo, sebbene la medesima avesse indicato nella domanda di insinuazione al passivo che il credito era “garantito da ipoteca di 2^ grado formale e di I grado sostanziale”;

la curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

i primi due motivi siano infondati, atteso che, in tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l’onere, giusta la L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione (Cass. 07/06/2016, n. 11656);

pertanto, nel caso di specie, la mera indicazione effettuata dalla ricorrente, nella domanda di insinuazione al passivo, che il credito derivante dal contratto di mutuo era garantito da ipoteca, senza indicazione alcuna del bene concesso in garanzia dal debitore, non possa integrare il requisito per il riconoscimento della prelazione, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4;

il credito non andava, quindi, nè escluso, nè ammesso al passivo privilegiato, come dedotto dal ricorrente, ma – come correttamente ha fatto il Tribunale – andava considerato come chirografario;

il terzo motivo – con il quale il ricorrente si duole del fatto che sia stata rigettata anche la domanda subordinata di declaratoria di inammissibilità della domanda, che avrebbe consentito all’istituto di credito di rinnovarla, ai sensi della L. Fall., art. 96, comma 1 – è infondato, considerato che, nella fattispecie in esame, l’amissione del credito al chirografo è prevista dalla L. Fall., art. 93, comma 4;

di conseguenza, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della procedura fallimentare nel presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA