Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17999 del 14/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 13/03/2015, dep. 14/09/2016), n.17999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SAILA srl, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Coglitore,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via

Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 108/01/08, depositata il 15 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

marzo 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Emanuele Coglitore per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Alessia Urbani Neri per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl SAILA propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa dell’amministrazione finanziaria manifestata con l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperate, per l’anno 1999, ritenute d’acconto non versate.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso la società contribuente censura la decisione per aver ritenuto operante la proroga biennale, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, del termine di decadenza dall’accertamento fissato, per le imposte dirette, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e per l’IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Il motivo è fondato, per essere l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento, non operando nella specie la proroga biennale dei termini ordinari, par le imposte dirette e per l’IVA, disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, e ciò pur avendo la contribuente aderito al condono ai sensi del precedente art. 9, e non, come per l’ufficio sarebbe stato corretto trattandosi di ritenute d’acconto, in base all’art. 8 della medesima legge.

Questa Corte ha infatti chiarito come in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, ai “contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9” opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge (Cass. n. 17395 del 2010).

Il discrimine individuato dal legislatore sta dunque nell’essersi avvalsi delle disposizioni di favore “recate dagli artt. da 7 a 9” della normativa sul condono, cane nella specie, ovvero nel non essersene avvalsi.

In proposito il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, a tenore della quale “per escludere l’applicazione della proroga biennale è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o diniego. A tale interpretazione inducono sia la lettera della L. n. 289 del 2002, art. 10 (che non condiziona l’applicazione della proroga biennale al perfezionamento del condono, ma si limita ad affermare che essa è prevista nei confronti dei contribuenti che “non si avvalgano” delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della stessa legge, cioè nei confronti di coloro che omettono di avanzare le suddette richieste agevolative non avvalendosi della facoltà loro concessa da tali articoli); sia la ratio della proroga (diretta a consentire agli uffici tributari di procedere all’accertamento in un termine più ampio nei soli confronti dei contribuenti che non hanno portato all’attenzione degli uffici le loro posizioni tributarie attraverso la presentazione delle istanze di condono, cane evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 356 del 2008); sia la natura eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi (ampliamento di stretta interpretazione e, quindi, non estensibile ai contribuenti che abbiano presentato la richiesta di agevolazione e non abbiano, poi, di essa effettivamente goduto)”.

Il motivo va pertanto accolto, con assorbimento dell’esame degli altri quattro motivi aventi ad oggetto il merito dell’accertamento, la sentenza impugnata va russata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente diretto a far valere la decadenza dell’ufficio dall’accertamento.

L’essersi formata la giurisprudenza di riferimento in epoca successiva all’introduzione del giudizio consente di dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA