Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17999 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 02/08/2010), n.17999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6533/2005 proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO

EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NARDINI

PAOLA;

– ricorrente –

contro

TERNA TRASMISSIONE ELETTRICITA’ RETE NAZ SPA P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASSEGGIO FILOMENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ALBERINI Luciano con delega depositata in udienza

degli Avvocati PONTECORVO Enrico, NARDINI Paola, difensori del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GENTILI Giovanni Giuseppe, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1993, T.L., proprietario di un fondo sito nei comuni di (OMISSIS), zona sismica, esponeva che all’interno di detto fondo era sito un traliccio ENEL, fonte di grave pericolo ove non fossero stati eseguiti interventi onerosi al fine di stabilizzare un pendio sito in prossimità di esso; assumeva di aver appreso che l’ENEL aveva realizzato il traliccio senza l’adozione delle misure richieste dalla dichiarata sismicità della zona e chiedeva pertanto l’immediata rimozione del traliccio o la realizzazione di interventi di consolidamento atti a evitare ogni pericolo.

Aggiungeva che il franamento verificatosi aveva comportato l’irrimediabile danneggiamelo dell’unica via di accesso al traliccio e che egli pertanto era stato costretto alla realizzazione di altra carrareccia, utilizzata anche dal l’ENEL per la manutenzione del traliccio de quo, con spesa di oltre sessanta milioni di lire, di cui chiedeva il pagamento del 50% al l’ENEL stessa.

L’Ente convenuto si costituiva resistendo ad ogni profilo della domanda proposta ex adverso; con sentenza del 1999, l’adito tribunale di Venezia respingeva la domanda attorea e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello il T., cui resisteva la TERNA spa, succeduta a titolo particolare all’ENEL spa, chiedendo la reiezione dell’impugnazione del T. e proponendo appello incidentale.

Con sentenza in data 21.10.2003/28.1.2004, la Corte di appello di Venezia respingeva entrambe le impugnazioni e compensava le spese.

Osservava, per quanto qui ancora interessa, la Corte lagunare che il movimento franoso verificatosi era certamente da addebitarsi a fattori estranei e segnatamente ai riempimenti realizzati nella sistemazione agraria effettuati dal T. sul fondo, e comunque non interferiva con le fondazioni del traliccio, cosa questa che consentiva di affermare che non v’erano segni premonitori di potenziali situazioni di instabilità.

Ancora, ritenuta applicabile la normativa allora vigente al riguardo, il CTU aveva potuto verificare, in base a non completi dati in suo possesso, che le verifiche di capacità portante condotte secondo quanto prescritto dal D.M. 21 gennaio 1981, fornivano ancora valori pienamente accettabili. Il perito, all’esito delle sue indagini, aveva concluso nel senso che se erano opportuni interventi cautelativi atti ad escludere qualsiasi eventualità di crollo, la stessa, allo stato non si ravvisava.

In base alle risultanze della CTU, la sentenza impugnata concludeva nel senso che le condizioni di presenza di acqua nel pendio non rappresentavano le condizioni originarie del versante all’epoca di realizzazione del traliccio, nè erano la conseguenza della mancata adozione di interventi di manutenzione e presidio del manufatto, ma erano state determinate da interventi sul fondo dello stesso T., che avevano alterato la situazione preesistente di equilibrio idraulico del pendio.

Non era neppure fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento da parte della TERNA del 50% delle spese occorse per la costruzione delle nuova strada, atteso che la società vantava servitù di passo sul fondo acquistato dal T. e che il vecchio tracciato era stato reso inutilizzabile dalle opere fatte eseguire dallo stesso T., che era quindi tenuto a rendere possibile l’esercizio della servitù di passaggio ripristinandolo a sua cura e spese.

Quanto poi al mappale (OMISSIS), la proprietà dello stesso in capo al T. non era stata provata, neppure in considerazione della documentazione prodotta in grado di appello, in ragione del fatto che non era risultato possibile valutare la coincidenza dei mappali menzionati nei documenti 7 e 8 con quello in questione, che deriverebbe da un frazionamento del mappale (OMISSIS) di proprietà di D.L..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, il T.; resiste con controricorso la TERNA spa;

entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e del D.M. attuativo del 21 gennaio 1981; ribadendo che il terreno de quo sorge in zona ad alto rischio sismico, ci si duole del fatto che, nel valutare i pericoli insiti nella presenza del traliccio in questione, si sia sostanzialmente omesso di valutare l’inosservanza, accertata dal CTU, da parte allora dell’ENEL, della specifica normativa antisismica.

In effetti dalla relazione peritale emerge in modo assolutamente chiaro che nella documentazione acquisita non si era rinvenuto nulla relativamente alle verifiche di stabilità generale nè elementi che comprovassero l’avvenuta esecuzione di esse (pp. 10 e 11 della relazione).

Premesso che tali verifiche sono esplicitamente previste nelle zone a rischio sismico, quale è quella in esame, devesi altresì rilevare che le conclusioni raggiunte dal CTU e che la Corte lagunare ha posto sostanzialmente a base della propria decisione, sono nel senso che la situazione attuale non presentava allo stato pericolo di crollo, anche se sarebbero stati opportuni interventi cautelativi atti ad escludere qualsiasi eventualità di crollo.

A fronte di una conclusione siffatta e tenuto anche conto del fattore, evidenziato nella sentenza impugnata secondo cui l’attuale stato dei luoghi risentiva degli interventi operati sul proprio fondo dal T., resta però assolutamente preliminare e preminente, a fronte di una denuncia di nuova opera e di danno temuto, porsi il problema relativo al se, nella prognosi conclusivamente non infausta del CTU circa il pericolo attuale di crollo, sia stata convenientemente tenuta presente l’elevata sismicità della zona e la mancanza di verifiche di stabilità generale prescritte obbligatoriamente dalla legislazione speciale.

La conclusione peritale è comprensiva del rischio sismico immanente nella zona e, se lo è, su quali basi tecniche si fonda, in mancanza delle suaccennate verifiche? La lettura della sentenza impugnata non offre elementi di certezza nella risposta all’interrogativo come sopra posto, atteso che il danno temuto, nella specie, non è solo quello generico, ma quello specifico, legato cioè all’ipotesi del verificarsi di un sisma, resa immanente dalle caratteristiche della zona.

Risulta evidente che ogni considerazione relativa a tale estremo risulta di preminente rilevanza, attesa la specificità impositiva della legislazione speciale al riguardo, che non lascia alcun margine di soggettività nell’imporre tutte le verifiche utili a prevenire i rischi connessi al verificarsi di un sisma.

Che le verifiche di stabilità generale siano state omesse emerge dalla stessa relazione peritale, che nel raggiungere poi le proprie conclusioni non affronta espressamente la tematica della sismicità della zona; altro è dire che allo stato, in condizioni normali, il traliccio non risulta in imminente pericolo di crollo, altro è specificare se, in caso, reso possibile ed anzi immanente di sisma, in ragione della natura della zona, non sussistono comunque condizioni che possano portare al crollo del traliccio stesso.

Tale riconosciuta inosservanza, all’atto della costruzione (e successiva installazione) del manufatto, delle norme antisismiche in vigore all’epoca, costituisce elemento di rilievo, sia in relazione alla eventualità di crolli a seguito di sisma, sia anche in relazione alla valutazione dell’incidenza effettiva, sullo stato attuale de fondo, delle conseguenze seguite agli interventi eseguiti in loco dal T..

Non emerge, dalla motivazione adottata se la sismicità della zona e l’omissione delle necessarie verifiche di stabilità generale siano state compiutamente valutate in relazione a tutti i profili che sono stati affrontati nella presente controversia e tanto, a fronte di una inosservanza della legislazione antisimica che dalle conclusioni del CTU appare certa, comporta che le conclusioni che l’impugnata sentenza ha raggiunto debbano essere riconsiderate alla luce di tale rilevante profilo.

Il motivo in esame va pertanto accolto e tanto comporta, attesa la pregnanza del profilo che lo stesso pone, l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Con il secondo di essi infatti si censura la motivazione della sentenza de qua laddove avrebbe attribuito agli elementi acquisiti un significato assolutamente in contrasto con altre risultanze ed avrebbe frainteso il senso delle risultanze peritali, anche in relazione alla incidenza delle opere eseguite dal Toni etti.

Con il terzo si lamenta erronea valutazione delle connotazioni della servitù inerente alla installazione del traliccio ed alle conseguenti spese per il mantenimento del passaggio di accesso al manufatto; con il quarto ci si duole della identificazione in concreto del tracciato della servitù in questione.

E’ agevole rilevare che la risposta alla tematica afferente al motivo accolto, può comportare riflessi di qualche spessore in ordine alla valutazione di teli ulteriori motivi di censura, che risultano pertanto assorbiti.

In definitiva, il primo motivo va accolto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione, mentre gli altri motivi risultano assorbiti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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