Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17998 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17998 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23022-2011 proposto da:
BENIGNO AURELIO BNGRLA55E26M018W, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocatgo
TRUNFIO EUGENIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 80185250588, in
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “RIGHI” DI REGGIO CALABRIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

1

Data pubblicazione: 24/07/2013

R.G. n. 23022/11
Ud. 13.5.13
Benigno c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca + 2

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

– controricorrenti avverso la sentenza n. 1290/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA

del 24/09/2010, depositata 1’11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1.1. — Con sentenza depositata in data 11.1.2011 la Corte d’appello di Reggio Calabria
rigettava il gravame interposto da Aurelio Benigno — dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) – contro la pronuncia del Tribunale della stessa sede che ne
aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di
tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati dall’attore anteriormente al 1°.9.2000, data del nuovo
inquadramento nel profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA).
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Benigno con un solo motivo con il quale lamenta
sotto vari profili violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del
4.8.95, dell’art. 4 co. 13 0 d.P.R. n. 399/88, dell’art. 34 CCNL 26.5.99 e dell’art. 8 CCNL 15.3.01.
2.1. – Resiste con controricorso il MIUR.
3. — Il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di
questa S. C. — da cui non vi è ragione di discostarsi – secondo la quale “la specifica norma di cui
all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall ‘1.9.2000 al personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di

2

li rappresenta e difende ope legis;

R.G. n. 23022/11
Ud. 13.5.13
Benigno c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca + 2

prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che
operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera

configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile
sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. Cass.
23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass.
1°.3.2010 n. 4885).
3.1. — Il principio giurisprudenziale sopra ricordato assorbe l’esame di ogni altra
argomentazione svolta in ricorso.
4— Per tutto quanto sopra considerato, si

PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il — Nelle more il ricorrente ha fatto pervenire propria personale rinuncia al ricorso.

III – Conseguentemente, il giudizio va dichiarato estinto.
IV — L’intervenuta rinuncia consiglia di compensare fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
P. Q. M.

La Corte
dichiara il giudizio estinto per rinuncia. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.13.

anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia

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