Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17998 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8395/2015 proposto da:

STUDIO LEGALE D. E ASSOCIATI – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante avvocato D.C. che lo rappresenta

e difende, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1400/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

lo Studio Legale D. e Associati ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Torino, depositata il 18 luglio 2014, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’avv. S.C. avverso la sentenza n. 1835/2013 emessa dal Tribunale di Torino, con condanna dell’appellato studio al pagamento, a favore dell’appellante, della somma di Euro 1.100,00 a titolo di compenso; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del fatto che non sarebbe stato comunicato allo studio D. e Associati il rinvio della causa disposto all’udienza del 27 marzo 2014, nella quale detto studio non sarebbe comparso, per la comunicata (al giudice ed alla controparte) adesione alla proclamata astensione della categoria forense – sia inammissibile, in quanto la questione deve reputarsi proposta per la prima volta in cassazione, non risultando in alcun modo menzionata nell’impugnata sentenza;

qualora con il ricorso per cassazione siano, invero, prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, sia onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 3664/2006; 23675/2013), laddove, nel caso di specie, nessuna indicazione in tal senso è stata operata dall’istante;

il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, in quanto – sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e della violazione di legge di cui al n. 3 della medesima disposizione l’istante si duole dell’ erronea valutazione delle prove (testi, fax), o dell’omesso esame delle argomentazioni difensive contenuta. nella comparsa di appello (peraltro neppure riprodotta o allegata al ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) da parte del giudice di seconde cure;

che tali questioni non possano essere proposte in questa sede, nè sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè sotto quello della violazione di legge di cui al n. 3 della stessa norma, non potendo il ricorrente rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, dal momento che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 06/04/2011, n 7921; Cass. 07/04/2017, n. 9097);

pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata nel presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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