Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17998 del 14/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17998 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ALLIANZ s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via
Muzio Clementi 48, presso lo studio dell’avv. Michele
Roma che, unitamente all’avv. Aldo Frignani, la
rappresenta e difende, per procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente nei confronti di

Alfonso Positano, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al controricorso,

2014
dagli avv.ti Bartolo De Vita e Giovanni Laurito;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/08/2014

avverso la sentenza n. 434/07 della Corte d’appello di
Salerno emessa in data 3 maggio 2007 e depositata il 27
giugno 2007, R.G. n. 242/2006;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha

Rilevato che:
1. Alfonso Positano, richiamato il provvedimento n.
8546 del 28 luglio 2000 dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, con cui era
stata sanzionata un’intesa restrittiva della
concorrenza tra 29 compagnie di assicurazioni
operanti nel settore R.C.A.,

tra cui la

convenuta, ha chiamato in giudizio la R.A.S.
s.p.a. per sentirla condannare ex art. 2043 c.c.
al risarcimento del danno derivante da tale
intesa e quantificato in somma pari al 20% del
premio r.c.a. pagato per i periodi dal 1995 al
2000.
2. Si è costituita R.A.S. s.p.a. che ha contestato
la domanda eccependo la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno e contestando, nel
merito, l’applicabilità diretta della normativa
antitrust, la sussistenza di un nesso eziologico
fra la condotta accertata dall’autorità garante e
il danno lamentato dallo Scavarelli, l’entità del
danno oggetto della richiesta di risarcimento.

1303-ti

2

concluso per il rigetto del ricorso;

3. Con sentenza n. 434/07 la Corte di appello di
Salerno ha accolto la domanda e condannato la
R.A.S. al pagamento della somma di 67,75 euro
oltre rivalutazione e interessi e spese
processuali.
4. Ricorre per cassazione ALLIANZ s.p.a. (subentrata

R.A.S.) affidandosi a due motivi di ricorso con í
quali deduce: a) mancata corrispondenza fra il
chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e
conseguente nullità del procedimento (art. 360,
comma 1, n. 4 c.p.c.). Omessa motivazione circa
diversi punti decisivi della controversia
prospettati ed eccepiti dalla ricorrente e omessa
valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente
(art. 360 comma l n. 5 c.p.c.); b) violazione e
falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dei
principi generali

in materia dì

presunzioni

semplici (art. 360 comma l n. 3 c.p.c.). Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia (art. 360
comma l n. 5 c.p.c.).
i Con il primo motivo di ricorso il ricorrente pone
alla Corte i seguenti quesiti di diritto: a) se
“l’omessa pronuncia su specifiche eccezioni fatte
valere dalla parte integra una violazione
dell’art. 112 c.p.c.?”; b)

se

“il giudice di

merito può ‘omettere di valutare gli elementi di
prova offerti dal convenuto che tenda a provare

5„.

3

alla s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà

contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento
di fattori causali diversi, che siano stati da
soli idonei a produrre il danno, o che abbiano,
comunque, concorso a produrlo?”.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
pone alla Corte i seguenti quesiti di diritto: a)
“può il giudice porre quale elemento che

costituisce la premessa per risalire a un fatto
ignoto una decisione di una autorità
amministrativa che non abbia ‘accertato
l’esistenza del fatto noto?”; b) se “nel caso in
cui il giudice ricorra all’utilizzo delle
presunzioni semplici è autorizzato a non tenere
conto di una pluralità dì elementi presuntivi
contrari ed è obbligato a motivare le ragioni per
le quali ha escluso l’esistenza di elementi
presuntivi contrari a quelli da lui adottati per
la formazione del proprio convincimento?”.
T

Si difende con controricorso Alfonso Positano.

Ritenuto che
8. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Nel ricorso per cassazione, il motivo di
impugnazione che prospetti una pluralità di
questioni precedute unitariamente dalla
elencazione delle norme che si assumono

violate,

e dalla deduzione del vizio di motivazione, è
inammissibile, richiedendo un inesigibile
intervento

integrativo della Corte

che, per

giungere alla compiuta formulazione del motivo,

4

se

dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze
lo specifico vizio di violazione di legge o del
vizio di motivazione
2013).

(Cass. civ. sezione I n. del

E’ inammissibile altresì, ai sensi

dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause
ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per

motivazione qualora non sia stato formulato il
c.d. quesito di fatto che ha la funzione di
indicare specificamente il fatto controverso o
decisivo in relazione al quale la motivazione si
assume carente, dovendosi intendere perr sfatto non
una questione o un punto della sentenza, ma un
fatto vero e proprio e, quindi, un fatto
principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un
fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o
estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un
fatto dedotto in funzione di prova di un fatto
principale),
cfr.,

purché controverso e decisivo (

ex multís, Cass. civ. sez. V n. 24255 del

18 novembre 2011; Cass civ. sez. V nn: 2805 del
5 febbraio 2011 e 13457 del 27 luglio 2012).

Il

motivo di ricorso per cassazione con cui si
denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ.,m da parte del giudice di merito, in relazione
all’art. 360, comma primo, n.

4, cod. proc. civ.,

deve essere concluso in ogni caso con la
formulazione di un quesito di diritto, ai sensi
dell’art. 366-bis del codice di rito civile, che

Sot

5

omessa, insufficiente o contraddittoria

non può essere generica (esaurendosi nella
enunciazione della regola della corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato), né può omettere
di precisare su quale questione il giudice aveva
omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i
(Cass. sez. lavoro, n. 4146

del 21 febbraio 2011).

Infine il quesito di

diritto deve consentire di comprendere dalla sua
sola lettura quale sia l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e
quale, secondo la prospettazione del ricorrente,
la regola da applicare cosicché è inammissibile

il

ricorso per cassazione nel quale

l’illustrazione dei singoli motivi sia
accompagnata dalla formulazione di un quesito di
diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presuppone la
risposta ovvero la cui risposta non consenta di
risolvere il caso

sub íudice (

cfr.

Cass. cív.

sezioni unite n. 28536 del 2 dicembre 2008, Cass.
civ. sez. V n. 774 del 14 gennaio 2011).

Il

ricorso in esame non appare corrispondere a
nessuno dei predetti principi fissati nella
giurisprudenza di questa Corte.
9. Va peraltro rilevato come l’applicazione della
presunzione di lesività del comportamento anticoncorrenziale, in applicazione della
giurisprudenza univoca di questa Corte (a partire
da

Cass. civ. sezioni

6

unite

n. 2207 del 4

limiti della domanda

febbraio

2005),

si basa non su un

fatto non

accertato come noto ma al contrario su un
accertamento compiuto dall’autorità preposta alla
tutela del mercato e della concorrenza oltre che
sul pacifico riconoscimento della condotta da
parte della odierna ricorrente

(cfr. Cass. civ.

cív. sezione VI-3 ord. n. 9116 del 23 aprile
2014).
10.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile
con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 1.000 euro di cui
200 per spese, oltre spese forfetarie e accbssori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
24 aprile 2014.

sez. III, n. 13486 del 20 giugno 2011 e Cass.

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