Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17998 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 02/08/2010), n.17998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7470/2005 proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio dell’avvocato SABBADINI

GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIANI FILIBERTO;

– ricorrente –

e contro

G.G., D.I.;

– intimati –

sul ricorso 9476-2005 proposto da:

G.G., D.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO LAURA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORONI ALESSANDRO;

– ricorrenti –

e contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 632/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO ODDO;

udito l’Avvocato SABBADINI GIANCARLO, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

Udito l’Avvocato DEL BUFALO LAURA, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 27.5.1983 P.V. conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Sanremo, coniugi G.G. e D.I. e, deducendo che gli stessi con scrittura privata del 27.7.1982 gli avevano venduto l’appartamento al secondo piano, int. 9 del Condominio (OMISSIS), e che, pur avendo pagato l’intero prezzo di L. 92.000.000,non aveva ancora ottenuto il trasferimento dell’immobile con atto notarile; chiedeva che, verificata l’autenticità delle firme apposte alla scrittura privata,fosse emessa a suo favore sentenza dichiarativa dell’avvenuto trasferimento dell’immobile in suo favore. Con successivo ricorso per decreto ingiuntivo il P., assumendo di avere ceduto lo stesso immobile a G.G. con scrittura privata, stilata in quarta pagina dello stesso foglio riportante la prima scrittura privata, per il prezzo di L. 103.000.000, basato su dieci assegni di L. 10.000.000 ciascuno e di un altro di L. 3.000.000,chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Sanremo provvedimento monitorio dello stesso importo nei confronti del G., il quale con citazione 21.5.1993 proponeva opposizione, contestando l’avvenuta vendita. Riuniti di due procedimenti, il Tribunale, con sentenza n. 91/2001,espunta la scrittura privata dal fascicolo di parte attrice perchè non ritualmente prodotta in giudizio, rigettava tutte le domande proposte dal P.; revocava il decreto ingiuntivo e condannava il P. alle spese di lite. La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 632/04,depositata il 2.9.04, notificata il 191.2001, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P., riduceva i diritti e gli onorari liquidati in favore del G., confermando nel resto l’impugnata sentenza;dichiarava compensate nella misura di 1/5 le spese del grado,ponendo i restanti 4/5 a carico del P..

Per la cassazione della decisione ricorre il P. esponendo due motivi, cui resistono con controricorso i coniugi G.- D., proponendo ricorso incidentale basato su (Ndr: testo originale non comprensibile) motivi).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 3146 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha dichiarato la nullità dell’atto di compravendita intervenuto fra le parti per indeterminatezza dell’oggetto: “immobile di loro proprietà sito in (OMISSIS) e rappresentato da appartamento sito al 2^ piano int. 9 del Condominio (OMISSIS) composto di tre vani, cucina, bagno e cameretta, posto sotto tetto, per il prezzo di L. 92.000.000”.

Si sostiene che l’immobile sia ben individuato per ubicazione, piano e numero di vani, pur non essendo stato specificato il numero civico, giacchè il Condominio (OMISSIS) è uno solo nella predetta via;oltretutto il fatto in sè non risultava contestato dai resistenti e, a un tempo, trovava conferma nella scrittura privata stilata alla quarta pagina dello stesso foglio, con la quale esso ricorrente dichiarava di rivendere lo stesso immobile al G. e costui accettava di comprarlo per il prezzo di L. 100.000.000, che si impegnava a versare con il pagamento di altrettanti titoli cambiati da lui sottoscritti. Vale considerare che le azioni reali a difesa della proprietà si distinguono da quelle cosiddette personali immobiliari, volte, cioè, a far valere diritti personali, ossia pretese creditorie o rimedi a tutela di rapporti obbligatorii. Le azioni reali sono soggette a trascrizione (art. 2653 c.c.) ed hanno come fondamento della domanda (causa petendi) la lesione di un diritto reale;quelle personali immobiliari hanno, invece, a fondamento l’inadempimento o il fatto illecito del convenuto e si risolvono, quindi, in una declaratoria di inadempimento della controparte con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Ritiene il Collegio che,nel caso che ne occupaci versi in ipotesi di azione reale e, in quanto tale, pregiudiziale ad ogni altra questione, sia l’identificazione dell’immobile descritto in contratto a sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c.. Sul punto la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione,riproducendo in sentenza la descrizione dell’immobile come riportato nella scrittura privata e non è dubbio che la mancata indicazione in contratto della località o paese ove sorge l’immobile non consente di asserire che ci si trovi di fronte ad un bene agevolmente identificabile. Tale imperfezione si riflette sulla validità del secondo contratto con cui il P. asseriva di rivendere al G. lo stesso immobile per il maggior prezzo di L. 100 milioni, ricevendone titoli di pagherò cambiario per lo stesso importo. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., ed il vizio di motivazione, la sentenza è censurata per avere negato efficacia alle promesse di pagamento contenute nei vaglia cambiari rilasciati dagli ingiunti a pagamento del prezzo pattuito per il ritrasferimento dell’immobile.

Il motivo è infondato.

La nullità del secondo contratto (ritrasferimento) escludeva l’esistenza di una causa a fondamento dei vaglia cambiari, e delle promesse di pagamento, ad esso relativi e nessuna domanda il ricorrente aveva proposto nel giudizio per far valere il suo diverso diritto alla restituzione del presso corrisposto in adempimento del primo contratto.

Infondato è altresì il ricorso incidentale (condizionato) dei coniugi G. e D., non rinvenendosi elementi utili a sostegno della loro tesi di essere stati vittime di raggiri del P., che abbiano assunto i caratteri della truffa. Per la decisione adottata le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale;compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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