Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17998 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22433/2005 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso GREZ

GIAN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati PINTO Ferdinando,

BRANCA CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (P.I./C.F. (OMISSIS)), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIACOMO PUCCINI 10, presso l’avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARRATO Mario, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

sul ricorso 26034/2005 proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)), B.M.

C. (C.F. (OMISSIS)), B.G. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TREBBIA

3, presso l’avvocato CASSESE ANTONIETTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERRARA FELICE, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso

l’avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARRATO MARIO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 434/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. BRANCA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto degli altri ricorsi;

udito, per il controricorrente Comune Vallo della Lucania, l’Avvocato

M.F. CARRATO che ha chiesto l’accoglimento dei propri motivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13.9.04, ha respinto le opposizioni alla stima proposte con separati giudizi, poi riuniti, dai germani V. ed B.A. nei confronti del Comune di Vallo della Lucania.

La Corte ha ritenuto che il terreno di proprietà degli opponenti, individuato dall’ente territoriale espropriante come area sulla quale costruire il nuovo palazzo di giustizia, avesse natura agricola e non edificatoria e che pertanto il suo valore andasse determinato in L. 70.000 al mq., secondo la stima eseguita dal ctu; ha quindi rilevato che, partendo da tale valore, l’indennità di espropriazione risultante dall’applicazione del criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, era pressochè corrispondente a quella offerta dal Comune ed ha pertanto ritenuto che correttamente l’ente territoriale, a fronte della mancata accettazione degli espropriati, l’avesse decurtata del 40%, depositando presso la Cassa DD.PP. la somma di L. 333.552.226 oltre a L. 42.826.080 a titolo di indennità di occupazione.

B.A. e gli eredi di B.V., deceduto il 6.1.2002, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza, illustrati da memorie.

Il Comune di Vallo della Lucania ha resistito con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso degli eredi di B.V., notificato alle controparti entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Deve escludersi, infatti, che il termine per proporre impugnazione da parte di costoro decorresse dalla data di notifica del ricorso di B.A., da ritenersi nulla, in quanto eseguita, anzichè nei loro personali confronti, presso il procuratore domiciliatario del defunto (Cass. S.U. 14699/010, Cass. n. 259/011).

2) Il ricorso proposto da B.A. si articola in quattro distinti motivi, con i quali il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, errores in procedendo e vizi di motivazione, lamenta che la Corte di merito: a) abbia qualificato il suolo come agricolo tenendo conto della sua destinazione anteriore alla delibera di approvazione del progetto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, costituente variante del P.R.G., anzichè della destinazione esistente alla data dell’esproprio; b) abbia ritenuta corretta la decisione del Comune di ridurre del 40% l’indennità offerta e non accettata; c) abbia liquidato l’indennità ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, pur qualificando il suolo come agricolo; d) abbia in conseguenza liquidato l’indennità di occupazione in base al medesimo criterio riduttivo.

3) Il ricorso degli eredi di B.V. si fonda, invece, su due soli motivi: con il primo, i ricorrenti denunciano il vizio di ultrapetizione della sentenza, che ha accertato la natura agricola del terreno nonostante la sua destinazione edificatoria dovesse ritenersi incontestata fra le parti, sia alla luce del criterio in base al quale il Comune aveva proceduto alla liquidazione delle indennità, sia alla luce dell’espresso riconoscimento in tal senso operato dall’ente territoriale all’atto della sua costituzione in giudizio; con il secondo svolgono le medesime censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto da B.A..

Il primo motivo del ricorso proposto dagli eredi B. ed il primo ed il terzo motivo di quello proposto da B.A., che, per una migliore comprensione delle ragioni della decisione, verranno esaminati in tale ordine, l’uno di seguito all’altro, sono fondati e devono essere accolti.

Va dunque in primo luogo rilevato che, secondo quanto correttamente dedotto dagli eredi di B.V., nel caso di specie la natura edificabile del terreno per cui è causa non era in contestazione fra le parti. Il Comune di Vallo della Lucania aveva infatti provveduto a determinare le indennità offerte agli espropriati secondo il criterio previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 (all’epoca) applicabile esclusivamente ai terreni edificabili (ed oggi non più operante, a seguito della declaratoria di incostituzionalità delle norme predette).

L’ente territoriale aveva pertanto implicitamente riconosciuto che il suolo oggetto di esproprio avevano vocazione edificatoria, ed, in coerenza con tale riconoscimento, aveva dato atto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, che la determinazione dell’indennità era stata effettuata L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, in quanto il terreno è stato considerato suscettibile di edificazione.

L’oggetto del giudizio, così come delineato dalle circostanze dedotte negli atti introduttivi e dalle conclusioni spiegate dalle parti, era dunque limitato all’accertamento della congruità del valore del suolo stimato dal Comune ed alla correttezza della decurtazione del 40% dallo stesso operata a seguito della mancata accettazione dell’indennità offerta.

La Corte di merito, nell’affermare la natura agricola del terreno ablato, ha pertanto pronunciato su una questione che non era stata sottoposta al suo esame e che non era rilevabile d’ufficio, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato dai ricorrenti incidentali.

La statuizione emessa in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., è stata peraltro assunta dalla Corte di merito senza un’adeguata valutazione delle circostanze di fatto emergenti dagli atti del giudizio. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 442/93, ha evidenziato che una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, impone di interpretarlo nel senso che l’indennità debba essere quantificata tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata al momento in cui il proprietario ne è privato, e non al momento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Questa Corte, in coerenza con tale pronuncia, ha costantemente affermato che l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione del suolo ablato prescinde dall’incidenza del vìncolo preordinato all’esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area alla data di adozione del decreto di espropriazione (Cass. S.U, n. 818/99, nonchè, fra molte, Cass. nn. 5909/05, 7755/04, 11729/03, 9808/03).

La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, in quanto si è limitata ad accertare che alla data di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio i terreni di proprietà dei ricorrenti ricadevano in zona agricola, ma non ha considerato che l’avvenuta offerta da parte del Comune di un’indennità calcolata dall’UTC ai sensi dei citati commi 1 e 2, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e le risultanze dell’indagine compiuta dal ctu, secondo il quale il terreno ricadeva in zona periferica, ma caratterizzata da notevole espansione edilizia attesa la sua ubicazione in prossimità di aree aventi destinazioni urbanistiche residenziali, costituivano circostanze decisive al fine di ritenere che, fra la data di apposizione del vincolo e quella di emissione del decreto, erano intervenute variazioni dello strumento urbanistico generale, comportanti una nuova classificazione del medesimo terreno e la sua inclusione in zona edificabile.

L’affermazione della natura agricola del suolo si pone, infine, in insanabile contrasto con l’adozione da parte del giudice del merito del criterio di calcolo dell’indennità previsto (dai citati commi 1 e 2 della L. n. 359 del 1992) per i soli terreni edificabili.

Ricorrono, pertanto, anche i vizi di motivazione e di violazione di legge denunciati da B.A..

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rimessione della causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi.

PQM

La Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da B.A. ed il primo motivo del ricorso proposto dagli eredi di B.V. e dichiara assorbito ogni altro motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimette la causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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