Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17997 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17997 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15573-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DI REDA RITA;
– intimata –

0 9,
13

1

Data pubblicazione: 24/07/2013

R.G. n. 15573/11
Ud. 13.5.13
INPS c. Di Reda

avverso la sentenza n. 2577/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 10.5.2010,
depositata il 07/06/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con ricorso al Tribunale di Bari Rita Di Reda, operaia agricola a tempo determinato,
conveniva in giudizio l ‘INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione
d’un maggior importo di trattamento di disoccupazione agricola che includesse, nella relativa base
di calcolo, anche la voce denominata “quota di TFR”.
In riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure, la Corte d’appello di Bari, con
pronuncia n. 2577/10, accoglieva la domanda.
2. — Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS, affidandosi ad un
unico motivo.
2.1. — Parte intimata è rimasta tale.
3. — Con l’unico motivo di ricorso l ‘INPS lamenta violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 10.7.2002 in relazione all’art. 6, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 314/97, e
all’art. 3 d.l. 14.6.96 n. 318, convertito in legge 29.7.96 n. 402, nonché in relazione agli arti. 1362
e ss. c.c., 2120 c.c. e all’art. 4, commi 10 e 11, legge n. 297/82, censurando la sentenza per avere
incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola, anche la voce denominata “quota di TFR”.
4. — Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di
questa S.C. (v., da ultimo, Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente sentenza n.
10546/07), secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2013 dal

R.G. n. 15573/11
Ud. 13.5.13
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nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario
medio convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n. 146/97, non comprende il trattamento di fine rapporto.

di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991 va esclusa dal computo
dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’ari. 3 d.L 14.6.96 n. 318, convertito con modificazioni in
legge 29.7.96 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi.
4.2. — La summenzionata giurisprudenza di questa S.C. ha, poi, trovato esplicito avallo nel d.L
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15.7.2011 n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’ari. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Decidendo nel merito ex art.
384 co. 2° c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo del trattamento di disoccupazione agricola.
IV – Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti, attesa la problematicità della
materia del contendere.
P. Q. M.

La Corte

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4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata “quota

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accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.13.

Compensa le spese dell’intero processo.

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