Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17997 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16780-2016 proposto da:

P.G., C.G., N.P.,

T.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1825/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOli,

depositata il 4/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/6/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello principale proposto dal Comune di San Giorgio a Cremano e su quello incidentale proposto da C.G., N.P., T.G., P.G. (oltre che da A.V.), vigili urbani dipendenti del Comune suddetto, rigettava la domanda tesa ad ottenere: – il risarcimento del danno biologico conseguente all’usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale; – i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate;

– per la cassazione della sentenza ricorrono C.G., N.P., T.G., P.G. che articolano cinque motivi cui resiste il Comune di San Giorgio a Cremano con tempestivo controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– i ricorrenti hanno depositato memoria (nell’intestazione della quale risulta anche A.V., già appellato e appellante incidentale, il quale, però, non ha proposto ricorso per cassazione);

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;

– non sussiste la denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. avendo la Corte di appello espressamente esaminato l’eccezione di inammissibilità proposta dai lavoratori e deciso conformemente al devolutum;

– non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2087 e 2109 c.c. e dell’art. 36 Cost. e neppure la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1sul lavoro turnista e degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. del 14.9.2000 in relazione al pagamento dello straordinario svolto nel giorno domenicale;

– si evince innanzitutto dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione lavorativa articolata in turni – cfr. pag. 3 -;

– nel caso in esame, in cui non può essere revocata in dubbio la qualificazione dell’attività prestata come lavoro a turni, viene in discussione l’interpretazione della normativa collettiva che ne regola i compensi;

– sulla base delle disposizioni pattizie applicabili (artt. 22 e 24 del c.c.n.l. 14.9.2000): 1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3.- L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4.- La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5.- Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30%;

– con le sentenze di questa Corte n. 2888 del 24 febbraio 2012 e n. 8458 del 9 aprile 2010 è stato osservato che “le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)”. “Resta perciò escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro”. “I primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodici predisposizione dei predetti turni di lavoro”.

“La clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del c.c.n.l. del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come t’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni”;

– ne segue che “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2”;

– l’art 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i normale orario di lavoro (cfr. Cass. n. 8458/2010 e n. 2888/2012 cit. ed anche Cass. n. 23646/2012 e recentemente Cass. n. 14038/2014);

– solo quando la prestazione dei tornisti ecceda l’orario normale, l’indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula con il compenso di cui all’art. 22 c.c.n.l.;

– come rilevato dal giudice di merito, con accertamento in fatto in questa, sede non censurabile, il caso in esame rientra nella previsione dell’art. 22 citato e dunque nulla spetta non essendosi realizzate le condizioni per l’applicazione della diversa disposizione collettiva;

– nè è ravvisabile la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1 (di attuazione delle direttive 93/104/CE, e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro). La disposizione, peraltro ratione temporis non applicabile nel caso in esame trattandosi di compensi relativi ad attività prestata negli anni 1997-2001, contiene la definizione del lavoro per turni da intendersi “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane” e di lavoratore a turni (qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni);

– inammissibile infine la censura che investe la sentenza sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio perchè suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, integrando l’inosservanza dell’obbligo di motivazione violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014);

– in ogni caso avendo la Corte di appello ritenuto applicabile il solo art. 22 del c.c.n.l. e le maggiorazioni previste dal comma 7 di detto art., sono state evidentemente considerate assorbile le richieste relative allo straordinario festivo;

– è inammissibile, poi, la censura relativa al mancato esame del motivo di appello relativo al risarcimento del danno da usura psicofisica, atteso che la Corte di appello ha specificamente esaminato la questione relativa alla lamentata lesione dell’integrità psico-fisica sotto il profilo del danno biologico;

– è, in ogni caso, il ragionamento sviluppato dai giudici di appello con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, conseguente alle modalità di svolgimento della prestazione, avendo la giurisprudenza di questa Corte avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retribuiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo e che in questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126 c.c., comma 2 che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale (cfr. Cass. 26 novembre 2013, n. 26398, che richiama Cass. 3 luglio 2001, n. 9009); che nello stesso solco, si è poi affermato che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una infermità del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, in quanto, nella prima ipotesi, il danno sull’an deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive, laddove, nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale (Cass. 20 agosto 2004, n. 16398; Cass. 16 gennaio 2004, n. 615; Cass. 3 aprile 2003, n. 5207; Cass. 4 marzo 2000, n. 2455; Cass. 3 luglio 2001, n. 9009; Cass. 12 marzo 1996, n. 2004 ed anche recentemente Cass. 20 ottobre 2015, n. 21225 e, da ultimo Cass. 25 luglio 2016, nn. 15267 e 15268);

– così nessun rilievo può essere mosso alla Corte territoriale laddove ha escluso il risarcimento avendo verificato, da un canto, che erano state corrisposte le maggiorazioni contrattualmente spettanti in relazione all’articolazione dei turni su giorni festivi ed al protrarsi del lavoro al settimo giorno con slittamento del riposo compensativo e, dall’altro, avendo constatato che nessuna allegazione e prova era stata fornita dai lavoratori sul danno alla salute riportato;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di San Giorgio a Cremano, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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