Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17997 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 14/09/2016), n.17997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6637/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli

Avvocati MAURIZIO COPPA, FABRIZIO MIGLIACCIO, giusta procura in

calce al controricorso;

C.M., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato RAFFAELE DE FELICE, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8119/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/11/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’ari 380 bis c.p.c.: “La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a., confermando la decisione di primo grado che aveva accertato che il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo era avvenuto al di fuori delle ipotesi di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1 e dichiarato, in relazione ai contratti di lavoro temporaneo intercorsi tra M.G. e C.M. e la s.p.a. Adecco SFLT, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatrice Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 3.7.2002, con condanna di quest’ultima società al pagamento delle retribuzioni dal 27.12.2006 in favore della prima lavoratrice e di quelle dovute dal 4.1.2007, in favore della seconda, fino al ripristino del rapporto. La Corte territoriale, nel rilevare che la domanda delle lavoratrici era stata proposta sia nei confronti di Adecco s.p.a. che nei riguardi di Poste Italiane s.p.a., osservava che nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo non erano state esplicitate in termini concreti e sufficientemente esaustivi le ragioni del ricorso al lavoro interinale, non essendo stata individuata alcuna reale esigenza anche eventualmente tra quelle previste dall’accordo sindacale del 4.12.2002 su cui potesse esercitarsi il controllo delle lavoratrici al momento della stipulazione dei contratti e, successivamente, il controllo giudiziale. Osservava il giudice di appello che il generico richiamo alle necessità aziendali rendeva necessario esplicitare e chiarire in cosa consistessero le ragioni poste a fondamento della fornitura di lavoro e quindi dell’assunzione a termine. Per altro verso, poi, la Corte rilevava che nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo non era stata specificata da Poste Italiane la ragione del ricorso a tale tipologia contrattuale e che tale carenza non poteva essere specificata ex post attraverso le istanze istruttorie articolate nella memoria di costituzione, senza considerare che gli esiti della prova testimoniale espletata avevano evidenziato la carenza della eccezionalità dell’attività del call center iniziata nel 2000 e priva di carattere di temporaneità, come tale assicurabile, quanto alle componenti lavorative, con un idoneo e duraturo programma aziendale. In ordine alle conseguenze dell’illegittimo ricorso alla somministrazione di manodopera la Corte osservava che, una volta riconosciuta l’insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto di fornitura e, per l’effetto, di quelle legittimanti l’assunzione a termine, coerentemente era stata riconosciuta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, con assorbimento delle censure che investivano le vicende contrattuali successive. Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono le lavoratrici con distinti controricorsi. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ed interpretazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. c) e art. 5, nonchè degli artt. 3 e 10 della stessa legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte del merito ritenuto generica la causale del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, laddove nessuna disposizione di legge prescrive la specificazione dei motivi quale elemento essenziale della fornitura di manodopera e ben potendo la causale essere determinata per relationem, con il rinvio alla contrattazione collettiva e facoltà di dimostrarne poi, anche con testimoni, l’effettività. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 5, dolendosi dell’esame e della valutazione delle prove operata dal giudice del gravame, avuto riguardo all’esito delle stesse, dal quale era dato evincere l’effettiva adibizione delle controricorrenti al fine di sopperire all’incremento del lavoro nei periodi di causa, in conformità al contratto di fornitura di manodopera. Con il terzo motivo, viene ascritta alla decisione impugnata la violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che si era in presenza di un regolare contratto di fornitura e che, di conseguenza, non poteva essere applicata nei confronti dell’utilizzatrice la sanzione prevista dall’art. 10 citato. In ogni caso, poi, anche ove ritenuto illegittimo il contratto di fornitura, il contratto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore non perdeva la sua natura di contratto a tempo determinato. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, tenuto conto del richiamo generico e quindi omnicomprensivo contenuto in tale articolo, suscettibile di essere applicato anche in ipotesi di somministrazione a tempo determinato. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati, mentre il quarto è, per contro, manifestamente fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In tema di lavoro interinale, la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente” (cfr. Cass. n. 1148 del 2013, n. 22760 del 2014 e n. 13720 2015). Si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all’utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro – rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell’obiettivo della flessibilità. A ciò consegue, peraltro, che i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati. Più specificatamente è stato affermato che “la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice (nella specie la Poste italiane s.p.a.), spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e far venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso” (cfr. Cass. 13960 del 2011). Il secondo motivo denuncia sostanziale travisamento delle risultanze processuali e prospetta censure non riconducibili a nessuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c.,nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 4, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 34. Oggi la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nella sentenza di questa Corte a s.u. 7 aprile 2014 n. 8053. Nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso al lavoro interinale in relazione alle mansioni assegnate alle lavoratrici è stato specificamente esaminato dalla Corte territoriale, le cui conclusioni restano insindacabili in sede di legittimità. Quanto all’applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, va rammentato che costituisce ancora una volta orientamento consolidato quello secondo cui la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; per scelta del legislatore i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto di lavoro e l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e, dunque, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. L’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”. (cfr. in tal senso, oltre a Cass. n. 1148 del 2013, anche Cass. n. 14714 e 13960 del 2011 e n. 23684 del 2010). Alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (sul punto, v. oltre alle sentenze già citate anche Cass. n. 6933 del 2012) e quindi, in conclusione, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si converte in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore. Quanto alle conseguenze economiche della trasformazione del rapporto va richiamata la oramai costante giurisprudenza della Cassazione che ha affermato che “In tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, nel significato chiarito della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, trova applicazione con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a), convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione” (cfr. Cass. n. 1148 del 2013 cit. e, recentemente, n. 8286 del 2015). Alla luce delle esposte considerazioni, i primi tre motivi di ricorso, manifestamente infondati, devono essere rigettati mentre il quarto, manifestamente fondato, va accolto. Per l’effetto, si propone la cassazione della decisione impugnata in relazione al motivo accolto (quarto), con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rilevando, quanto agli altri, che la memoria di Poste non contiene alcun rilievo specifico alla disamina esposta nella relazione, che giustifica la soluzione adottata. Pertanto, va confermato l’accoglimento del quarto motivo ed il rigetto degli altri, con conseguente cassazione della decisione impugnata in parte qua e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla corte designata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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