Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17997 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/08/2010), n.17997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L MANCINELLI 60, presso lo studio dell’avvocato

PROSSOMARITI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRICONE

DOMENICO;

– ricorrente –

contro

D.C. in proprio e nella qualità di eredi D.

A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE

ALESSANDRO, che li rappresenta e difende;

C.O. (OMISSIS), C.B.

(OMISSIS), C.S. (OMISSIS), V.

C. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI UMBERTO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CL.ST., D.R.M., R.E., O.

M., T.E., F.N.;

– intimati –

sul ricorso 32242-2005 proposto da:

CL.ST. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DI

MATTIA GIANCARLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

D.A., D.C., C.B., C.

S., V.C., P.M., O.C.,

C.S., O.M., T.E., F.

N., R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1428/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato PETRICONE Domenico difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI MATTIA Giancarlo, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 20 gennaio 1998 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da P.M., C.O., C. B., C.S., V.C., O.M., T.E. e F.N. contro U.P., Cl.St., R.E. e C.S. con la quale gli attori, quali condomini dell’edificio di via (OMISSIS), avevano chiesto la demolizione dei manufatti costruiti dai convenuti nelle rispettive proprietà individuali comprese nello stesso stabile in violazione del regolamento convenzionale di condominio che vietava la alterazione dell’aspetto esteriore del fabbricato.

Con sentenza n. 3116/2000 la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto dai convenuti contro la decisione del Tribunale, che passava in giudicato.

Avverso tale decisione hanno proposto opposizione di terzo D. C. e D.A., con citazione notificata a tutte le parti del giudizio così definito (salvo che a U.P., nel frattempo deceduto) ed a D.R.M. (vedova di U. P.), chiedendo che fosse dichiarata la nullità di quella decisione, perchè adottata all’esito di un processo al quale essi opponenti non avevano partecipato: infatti, l’appartamento interno n. (OMISSIS) della scala (OMISSIS) dell’edificio di via (OMISSIS), sul quale era stata realizzato uno dei manufatti ritenuti abusivi dei quali era stata ordinata la demolizione, apparteneva a U. P. solo quanto all’usufrutto della metà, perchè per l’altra metà (ed ora per l’intero, a seguito della morte dell’ U.) ne era usufruttuaria D.R.M., mentre gli istanti ne erano nudi proprietari Cl.St., R.E. e C. S. si sono costituiti in giudizio chiedendo anch’essi la declaratoria di nullità della decisione impugnata, e la rimessione del processo al giudice di primo grado. P.M., C. O., C.B., C.S. e V.C. hanno chiesto il rigetto, della domanda. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.

Con sentenza dep. il 31 marzo 2005 la Corte di appello di Roma ha ritenuto la nullità del giudizio di cui alle richiamate sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma per violazione del contraddittorio limitatamente al rapporto processuale fra gli originari attori e U.P., atteso che al riguardo parti necessarie del giudizio erano anche D.R.M., usufruttuaria per la metà (e poi per l’intero alla morte di U. P.), nonchè i nudi proprietari D.C. e D. A..

Era invece respinta l’opposizione proposta da Cl.St. e C.S., tenuto conto dell’autonomia della controversia proposta nei confronti dei medesimi dagli originari attori per la demolizione dei manufatti realizzati nei rispettivi appartamenti.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il C. s.b.d.u.u.m.i.d.m.R.c. s.c.Mario @Piccinini,.Cara Organda ,.Contini Bruno,.Silvia @Cardolini,.Claudia @Vattani ,.c.h.d.

m.d.u.c.e.Cristian @D’Orazio ,.a.q.e.d.

D’.Al., dall’altro.

Cl.St. ha proposto ricorso incidentale adesivo a quello principale.

Il C. procedeva ad integrare il contraddittorio nei confronti di D.R.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che: a) il ricorso principale e quello incidentale adesivo vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza; b) seppure nell’intestazione del controricorso depositato da P.M., C.O., C.B., C.S., V. C. vi è l’indicazione del ricorso incidentale, dai medesimi non è stata spiegata alcuna impugnazione o formulata specifica censura avverso la sentenza gravata; c) la dichiarazione formulata dai predetti con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., in ordine all’avvenuta transazione e reciproca rinuncia della controversia nei confronti della Cl. unilaterale è priva di alcun riscontro probatorio, per cui anche il ricorso proposto da quest’ultima deve essere deciso.

Con l’unico motivo il ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la decisione gravata aveva ritenuto che le cause promosse dalla Cl. e dal C. fossero autonome, omettendo di esplicare le ragioni e le premesse giuridiche di tali conclusioni, quando invece le alterazione architettoniche dell’edificio erano state determinate da tutti gli interventi eseguiti, per cui le cause non potevano essere considerate scindibili.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la Cl. formula censure analoghe a quelle formulate con il ricorso principale.

Con il secondo motivo la Cl. denuncia il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata la quale, pur avendo riconosciuto l’analogia tra la domanda degli opponenti e quelle degli intervenuti, aveva poi ritenuto le cause autonome.

I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente stante la sostanziale identità delle doglianze sollevate.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale (nella specie la nullità del rapporto processuale per violazione del contraddittorio) non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione poichè in tal caso la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa. Se dunque la deduzione dell'(eventuale) vizio di motivazione deve ritenersi inammissibile, infondate sono le censure volte comunque a ravvisare nell’operato della Corte di appello un error in procedendo. Al riguardo va sottolineato che l’accoglimento dell’opposizione di terzo, anche se normalmente produce l’effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario, qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione.

Nella specie, la sentenza ha correttamente ritenuto che la nullità del rapporto processuale accertato non poteva avere alcuna incidenza su quello delle altre parti che avevano partecipato al giudizio in considerazione dell’autonomia delle parti e del petitum, atteso che la domanda proposta dagli attori originari riguardava la realizzazione dei vari manufatti costruiti da parte dei vari condomini nei rispettivi appartamenti in violazione delle prescrizioni del regolamento condominiale (secondo quanto emerge dalla stessa sentenza); l’analogia delle ragioni di diritto, se giustificavano la trattazione unitaria per ragioni di connessione, non comportava certo l’inscindibilità delle cause, che presuppone l’unicità del rapporto sostanziale o di quello processuale dedotto in giudizio, di guisa che la sentenza pronunciata nei confronti soltanto di alcuni dei litisconsorti sia inutiliter data. Al riguardo va considerato che gli attori avrebbero potuto agire anche separatamente nei confronti dei vari condomini, atteso che l’indagine in ordine all’alterazione del decoro architettonico del fabbricato e l’incidenza su di essa anche dei manufatti realizzati da coloro che non erano stati evocati in giudizio, assumevano rilevanza sotto il profilo probatorio nei confronti dei soggetti evocati in giudizio e a tal fine potevano essere compiuti i relativi accertamenti senza la contemporanea partecipazione al giudizio degli altri condomini. Ogni altra valutazione era estranea al giudizio di opposizione di terzo deciso dalla sentenza impugnata. I ricorsi vanno rigettati. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida in favore di: a) P.M., C.O., C.B., C.S., V.C. in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; b) D.C. in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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