Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17997 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ACIREALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12 – INT. 4, presso l’avvocato DI

LORENZO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCIAGLI

NUNZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (C.F. (OMISSIS)), N.M. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 95, presso l’avvocato MENICHELLI MARCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CONDORELLI DOMENICO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controrlcorrenti –

avverso la sentenza n. 558/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato N. MANCIAGLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato R. PERRONE, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 31.5.05, pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima proposto dai coniugi G. G. e N.M. nei confronti del Comune di (OMISSIS), condivise le valutazioni del secondo ctu nominato in corso di causa:

1) ha liquidato l’indennità dovuta agli attori per l’esproprio di un fabbricato e delle relative pertinenze, insistenti sulla p.lla 232 e sulla p.lla 347 del f. 38, nonchè di una porzione di ulteriori mq.

29 della p.lla 347, ritenuta edificabile, in rispettivi Euro 73.078,65 ed Euro 697,22; 2) ha liquidato l’indennità di occupazione in misura corrispondente agli interessi legali annui dal 17.2.99 al 18.1.2000 sulla somma di Euro 71.710,04; 3) ha condannato l’ente territoriale a versare presso la Cassa DD.PP. le differenze a credito degli aventi diritto fra le somme liquidate, maggiorate degli interessi legali, e quelle eventualmente già depositate per i medesimi titoli ed a pagare delle spese processuali.

Il Comune di Acireale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi. G.G. e M. N. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Acireale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183 e 184 c.p.c., nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che nell’ atto di citazione i coniugi G. si erano limitati a domandare l’indennità di esproprio del fabbricato costruito sulla p.lla 232 e della porzione della p.lla 347 effettivamente occupata (costituita per mq. 24 da pertinenze del fabbricato e per mq. 29 da terreno libero ed edificabile) e che solo in corso di causa avevano formulato richiesta di risarcimento dei danni connessi alla dedotta inutilizzabilità della residua parte dell’immobile, edificata su ulteriori mq. 57 della p.lla 347, in tal modo introducendo in giudizio una domanda nuova, sulla quale essa amministrazione non aveva mai accettato il contraddittorio.

Il motivo, palesemente infondato, trova smentita nella lettura della parte narrativa della sentenza impugnata, nella quale la Corte di merito – nell’operare una ricognizione del contenuto degli atti introduttivi del giudizio la cui correttezza non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente – ha accertato che non solo gli opponenti avevano richiesto già nell’atto di citazione che la liquidazione delle indennità fosse comprensiva dell’immobile costruito sulla p.lla 347, che, pur non dovendo essere demolito, sarebbe rimasto inutilizzabile, ma addirittura che il Comune, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva riconosciuto la fondatezza di tale pretesa, precisando che l’indennità offerta atteneva al fabbricato nel suo complesso “considerato che, proprio per le ragioni esposte dagli attori, non si era ritenuto legittimo ed opportuno escludere dal procedimento espropriativo quella parte residua del fabbricato la cui permanenza nella disponibilità degli espropriati non avrebbe avuto alcun senso per la sua inutilizzabilità”.

2) Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 16, della L. n. 10 del 1977, art. 15 della L. n. 47 del 1865, art. 17 nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, assume di aver comunque eccepito che la predetta porzione di fabbricato non era indennizzabile, in quanto costruita abusivamente, e che la Corte territoriale, ignorando tale difesa, l’ha invece computata nel calcolo dell’indennità.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

2.1) Non risulta, in primo luogo, che l’eccezione all’evidenza incompatibile con l’avvenuto riconoscimento da parte del Comune del diritto dei coniugi G. al pagamento di un’indennità comprensiva della porzione di immobile divenuta inutilizzabile per effetto dell’esproprio dell’altra porzione – sia stata effettivamente sollevata dal Comune nel corso del giudizio di merito.

2.2) Costituisce, peraltro, principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 12992/010, 5203/010, 2234/010, 26598/09), cui il collegio intende dare continuità, che la censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nè, a maggior ragione, come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia).

3) Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 46 nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente rileva che l’art. 46, richiamato dagli opponenti ai fini della liquidazione dell’indennità loro dovuta per la perdita di valore del terreno residuo, è applicabile solo nei confronti di soggetti estranei al procedimento espropriativo; assume inoltre che la porzione di immobile residuata all’esproprio – contrariamente a quanto affermato dal ctu in base ad una valutazione soggettiva e personalizzata, che non avrebbe potuto essere assunta a fondamento della decisione – godeva di piena autonomia funzionale e pertanto non avrebbe potuto essere indennizzata neppure ai sensi dell’art. 40 della L. fondamentale; sostiene, infine, che gli espropriati non hanno subito alcun nocumento patrimoniale per il mancato utilizzo della ridetta porzione, perchè, contestualmente all’attivazione del procedimento ablativo, hanno presentato un progetto di costruzione di un nuovo fabbricato per civile abitazione, insistente su tutto il terreno residuo, che prevedeva la demolizione dell’immobile non espropriato ed abusivamente costruito. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha accertato che anche l’immobile costruito sulla particella 347 è stato interamente demolito, tanto che il giudice del merito, dopo aver premesso, nella parte motiva della sentenza, che “è ormai superata dai fatti ogni questione relativa alla cosiddetta espropriazione parziale del fabbricato, all’utilizzabilità o meno della residua parte ed ai conseguenti criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi della L. del 1865, art. 40”, ha liquidato l’indennità di esproprio in misura corrispondente al valore venale dell’intero fabbricato.

Il ricorrente, che non ha contestato specificamente il predetto accertamento, continua dunque incomprensibilmente a discutere di “fabbricato residuato agli espropriati” e di errata applicazione di articoli di legge che, in realtà, la Corte territoriale non ha mai applicato, sicchè, nella sua prima parte, la doglianza è totalmente priva di attinenza alla decisione. Per il resto, il motivo illustra un’eccezione che non risulta essere stata dedotta dinanzi alla Corte d’Appello.

Atteso il principio di autosufficienza del ricorso, il Comune, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe pertanto dovuto precisare in quale specifico atto del giudizio l’aveva sollevata, onde consentire a questa Corte di operare il dovuto controllo circa l’effettiva sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia (cfr. da ultimo, fra molte, Cass. nn. 3374/010, 23066/09, 9021/09).

4) Inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza è pure il quarto motivo di ricorso, con il quale il Comune, lamentando violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 42, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè vizio di omessa e insufficiente motivazione, assume che il secondo ctu ha stimato il valore del fabbricato omettendo di applicare i coefficienti correttivi (in funzione del tipo, della classe demografica del comune, dell’ubicazione, del livello del piano e dello stato di conservazione dell’immobile), dei quali aveva invece correttamente tenuto conto il primo ctu, e che sarebbe pertanto pervenuto a conclusioni “frutto di libero arbitrio”, ancorchè integralmente condivise dalla Corte di merito. Il principio secondo il quale in sede di legittimità non possono essere prospettati nuovi temi di dibattito, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, trova infatti applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del ctu (e con esse alla sentenza che, come nel caso di specie, le abbia recepite in sede di motivazione).

Ne consegue che, poichè la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento ai rilievi illustrati nel motivo in esame, il Comune, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto indicare con puntualità gli atti del procedimento di merito in cui li aveva formulati, riportandone i brani o quantomeno rinviando alle pagine di riscontro. In difetto, non essendo consentito a questa Corte di sopperire alle carenze del ricorso attraverso indagini integrative, le questioni illustrate nel motivo non possono essere esaminate (cfr., fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).

5) Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando vizi di violazione di legge e di omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 lamenta: 1) che l’indennità relativa all’area pertinenziale sia stata computata in quella dovuta per l’abbattimento del fabbricato, anzichè essere liquidata in base al criterio previsto dalla L. n359 del 1992, art. 5 bis; 2) che l’area residua sia stata ritenuta edificabile; 3) che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull’eccezione da esso sollevata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16.

5.1) La prima delle tre diverse censure nelle quali si articola il motivo è fondata.

Costituisce infatti principio costantemente affermato da questa Corte che, in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, le pertinenze mantengono la loro individualità fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili in ragione delle caratteristiche ad esse proprie, sicchè, laddove, come nella specie, si tratti di valutare un fabbricato e l’area ad esso circostante, collegata al primo da vincolo pertinenziale, è illegittimo il ricorso ad un unico criterio indennitario (Cass. nn. 24703/07, 18602/05, 9372/05, 16710/03).

5.2) La seconda censura è invece infondata, avendo la Corte di merito accertato che il terreno ricadeva in origine in area classificata come zona territoriale omogenea B2, di completamento delle frazioni e borgate, e che la sua successiva destinazione a sede viaria (che comunque non ne implicava la vera e propria inedificabilità) discendeva dal vincolo preordinato all’esproprio.

5.3) La terza censura, infine, è inammissibile per le ragioni già indicate sub. 2.1), che vanno qui integralmente richiamate.

6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 71 e segg. nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ed assume che la Corte territoriale l’ha erroneamente condannato al versamento dell’indennità di occupazione, nonostante il ctu avesse accertato che l’immobile era rimasto nella detenzione dei proprietari espropriati sino alla data della sua demolizione.

La censura va dichiarata inammissibile, in quanto ripropone le argomentazioni difensive già illustrate dal Comune in sede di merito, ma non rivolge alcuna critica alla motivazione in base alla quale la Corte territoriale le ha respinte, osservando che la circostanza accertata dal ctu era irrilevante, posto che il verbale di immissione in possesso, redatto da pubblico ufficiale e facente fede sino a querela di falso, attestava l’effettiva presa di possesso dell’immobile da parte dell’incaricato della P.A. Il parziale accoglimento del quinto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito.

Attesa l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 l’indennità relativa ai 24 mq.

della particella 347 costituenti pertinenza del fabbricato va determinata in misura pari al loro valore venale, e quindi in Euro 1.884,00 (24 x L. 152.000); la medesima area era stata invece indennizzata dalla Corte territoriale in Euro 3.067 (15% del valore a mq. del fabbricato).

Pertanto, ferme restando le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, l’indennità di esproprio complessivamente dovuta dal Comune di Acireale va ridotta ad Euro 72.592,87 (Euro 73.775,87 complessivamente liquidati dalla Corte di merito – Euro 3.067,00 + Euro 1.884,00). Il ricorrente, sostanzialmente soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte: accoglie in parte il quinto motivo di ricorso e rigetta ogni altro motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida l’indennità di esproprio in complessivi Euro 72.592,54, ferma restando ogni altra statuizione della sentenza impugnata; condanna il Comune di Acireale al pagamento in favore di G.G. e di N.M., in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 5.967,50, di cui Euro 980,00 per diritti ed Euro 4.445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; pone a carico del Comune le spese delle espletate ctu.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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