Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17996 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17996 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4330-2011 proposto da:
SANTOPAOLO GIANPAOLO SNTGPL60C30H235H, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARBIA 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SICA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MIGALDI FRANCESCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ENTE UNIONE DELLA PRESILA;
– intimato avverso il provvedimento n. R.G. 1982/2008 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositato il 18/02/2010;

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1

Data pubblicazione: 24/07/2013

I

R.G. n. 4330/11
Ud. 13.5.13
Santopaolo c. Ente Unione della Presila

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
G4

1.

– Con ordinanza del 18.2.10 la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava improcedibile per

mancata notifica l’appello proposto da Gianpaolo Santopaolo contro la sentenza con cui il
Tribunale di Cosenza aveva rigettato la sua domanda di condanna dell’Ente “Unione della
Presila” a pagargli la somma di e 25.408,13 per l’incarico da lui svolto di segretario di detto ente
dal 4.5.04 al 15.11.04.
2. – Per la cassazione di tale ordinanza ricorre il Santopaolo con un solo motivo con cui deduce
vizio di motivazione e violazione di legge in quanto, premesso che nel rito speciale l’appello si
perfeziona con il deposito dell’atto e non con la sua notifica all ‘appellato, erroneamente la Corte
territoriale ha negato un nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per la notifica medesima, malgrado la
contraria giurisprudenza delle S. U. di questa S. C. (Cass. S.0 29.7.96 n. 6841), giurisprudenza che
il ricorrente espressamente invoca.
2.1. – L’Ente “Unione della Presila” è rimasto intimato.
3. – Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. – Premessa la pacifica ricorribilità per cassazione delle ordinanze che dichiarino
improcedibile l’appello, va ricordato che l’orientamento espresso da Cass. S. U. 29.7.96 n. 6841,
secondo il quale “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell’appello si
perfeziona, ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del
ricorso nella cancelleria del giudice “ad quem”, che impedisce ogni decadenza dall’impugnazione,
con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza – giuridica o di fatto – della notificazione
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione
(ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante ex art.

2

è presente il P.G. in persona del Doti. COSTANTINO FUCCI.

R.G. n. 4330/11
Ud. 13.5.13
Santopaolo c. Ente Unione della Presila

421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di
discussione, un termine – necessariamente perentorio – per provvedere a notificare il ricorso –

tornando sull’argomento, ha invece statuito che “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente
proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso
depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla
stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta
ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare,
“ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova
notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.”.
3.2. — A tale più recente orientamento delle S.0 va data continuità nella presente sede,
conformemente a tutta la successiva giurisprudenza di questa S. C. espressasi in tema (v., da ultimo,
Cass. 30.4.11 n. 9597).
3.3. – Né nel caso di specie sarebbe configurabile un’applicazione della cd. prospective
overruling (per altro, neppure invocata dal ricorrente) su una regola del processo (nei sensi di cui
a Cass. S. U. 11.7.2011 n. 15144), poiché essa presuppone un mutamento di indirizzo
giurisprudenziale successivo al compimento (o all’omissione) d’un atto che esponga la parte a
preclusione o decadenza, mentre nell ‘ipotesi in esame l’omessa notifica dell’appello e la richiesta
di nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per provvedervi sono successivi alla giurisprudenza sul punto
inaugurata dalla citata sentenza n. 20604/08 delle Sezioni Unite.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che l’ente intimato è rimasto tale.

P. Q. M.
La Corte
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decreto.”, è stato superato dalla sentenza 30.7.08 n. 20604 delle stesse S. U, pronunzia che,

R.G. n. 4330/11
Ud. 13.5.13
Santopaolo c. Ente Unione della Presila

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.13.

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