Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17996 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15822-2016 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 12, presso lo studio TRAISCI –

TITOMANLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARIA

D’ANGIOLELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 9/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/6/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Scafati, respingeva le domande proposte (con separati ricorsi) da A.M.G., + ALTRI OMESSI

– per la cassazione della sentenza ricorrono il lavoratori che articolano tre motivi cui resiste il Comune di Scafati con tempestivo controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– i ricorrenti e il Comune di Scafati hanno depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa (;erte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;

– si evince, innanzitutto, dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione lavorativa articolata in turni;

– si evince, altresì, che i ricorrenti hanno lavorato per esigenze di servizio di domenica, senza fruire del riposo compensativo nei termini; – quale sia stata la specifica deduzione circa la suddetta affermazione dei giudici di merito ed in particolare circa il mancato godimento del riposo compensativo nei termini (che la Corte territoriale ha interpretato in rapporto alle regole ordinarie in tema di riposo settimanale: si veda il passaggio motivazionale di pag. 7 e l’espresso riferimento al mancato riposo settimanale e dunque al mancato riposo dopo un periodo di lavoro continuato di sei giorni) non è dato rilevare dal ricorso per cassazione;

– in quest’ultimo, infatti, i ricorrenti si dilungano in una premessa in fatto evidenziante per ciascuno di essi distinte annualità e prestazioni effettuate di domenica ma nessun riferimento è operato al preciso contenuto del ricorso (melius dei ricorsi) di primo grado con riguardo alla causa petendi ed alle circostanze che, alla luce della norma di legge eventualmente invocata, avessero l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta;

– anzi, a ben guardare, proprio l’indicazione delle sole prestazioni effettuate di domenica e l’assenza di ogni cenno ai giorni di riposo (eventualmente goduti in ritardo) sono significative del fatto che la pretesa risarcitoria sia stata fatta valere proprio con riguardo alla prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale e dunque al ritardato godimento di tale riposo rispetto al periodo continuato di sei giorni;

– ed allora non può sussistere alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sol che si consideri che la corte territoriale ha considerato la situazione dei ricorrenti interpretando la pretesa risarcitoria dagli stessi fatta valere come riferita alla mancanza di riposo `settimanalè quale mancanza di riposo nei termini;

– nè, del resto, emerge che vi sia stato cenno alla violazione da parte dell’Ente delle disposizioni contrattuali regolanti le ipotesi in cui, con riguardo all’attività prestata come lavoro a turni, particolari esigenze di servizio non abbiano consentito di usufruire del giorno di riposo settimanale e che la pretesa risarcitoria sia stata posta specificamente in relazione alla violazione di determinare norme pattizie eventualmente rilevanti in rapporto alle situazioni fattuali di ciascuno dei ricorrenti;

– conseguentemente non sussiste alcuna omessa valutazione di risultanze documentali avendo la Corte territoriale, coerentemente con l’interpretazione della domanda nei termini sopra evidenziati, assunto come pacifiche le circostanze dello svolgimento della prestazione di domenica secondo i turni predisposti dal datore di lavoro;

– è, poi, inammissibile ed inconferente rispetto al decisum la censura relativa alla violazione dell’art. 345 c.p.c. ed all’omessa valutazione di risultanze documentali non evincendosi quali emergenze di causa siano state valorizzate dalla Corte territoriale in dispregio di preclusioni e decadenze ovvero quali significativi atti di causa siano stati inopinatamente trascurati e comunque risultando nel ragionamento della Corte territoriale pacifici tra le parti i dati ritenuti rilevanti al fine del decidere (mancata fruizione del riposo dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro ed in coincidenza con la domenica, avvenuta percezione dell’indennità contrattuale prevista per i lavoratori turnisti dall’art. 22 del c.c.n.l.);

– tanto chiarito, si osserva che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 36 Cost. e neppure la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del c.c.n.l. del 14.9.7000;

– nelle sentenze di questa Corte sopra citate ed in quelle n. 2888 del 24 febbraio 2012 e n. 8458 del 9 aprile 2010 si è offerta un’ampia ed analitica ricostruzione della disciplina negoziale applicabile all’ipotesi in esame;

– così è stato evidenziato, sulla base degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. 14.9.2000, che: 1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2.- L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3.- L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5.- Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30%;

– è stato, altresì, osservato che “le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggior azione del 300/o della – retribuzione)”. “Resta perciò escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro”. “I primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”. “La clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del c.c.n.l. del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando) così come l’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni”;

– ne segue che “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2”;

– l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro (cfr. Cass. n. 8458/2010 e n. 2888/2012 cit. ed anche Cass. n. 23646/2012 e recentemente Cass. n. 14038/2014);

– solo quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale, l’indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula con il compenso di cui all’art. 22 c.c.n.1.;

– come rilevato dal giudice di merito, con accertamento in fatto in questa sede non censurabile, il caso in esame rientra nella previsione dell’art. 22 citato (nè invero è reclamata l’applicazione della diversa disposizione collettiva) ed è pacifico che per la prestazione resa di domenica secondo i turni predisposti dal datore di lavoro i lavoratori avessero già percepito l’indennità contrattuale prevista da tale norma;

– per il resto è da evidenziarsi che è corretto il ragionamento sviluppato dai giudici di appello con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, conseguente alle modalità di svolgimento della prestazione;

– la giurisprudenza di questa Corte avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retribuiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo e che in questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126 c.c., comma 2;

che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale (cfr. Cass. 26 novembre 2013, n. 26398, che richiama Cass. 3 luglio 2001, n. 9009); che nello stesso solco, si è poi affermato che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una infermità del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, in quanto, nella prima ipotesi, il danno sull’an deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive, laddove, nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale (Cass. 20 agosto 2004, n. 16398; Cass. 16 gennaio 2004, n. 615; Cass. 3 aprile 2003, n. 5207; Cass. 4 marzo 2000, n. 2455; Cass. 3 luglio 2001, n. 9009; Cass. 12 marzo 1996, n. 2004 ed anche recentemente Cass. 20 ottobre 2015, n. 21225 e, da ultimo Cass. 25 luglio 2016, nn. 15267 e 15268);

così nessun rilievo può esser,: mosso alla Corte territoriale laddove ha escluso il risarcimento avendo verificato, dà un canto che erano state corrisposte le maggiorazioni contrattualmente spettanti in relazione all’articolazione dei turni su giorni festivi ed al protrarsi del lavoro al settimo giorno con slittamento del riposo compensativo e, dall’altro, avendo constatato che nessuna allegazione e prova era stata fornita dai lavoratori sul danno alla salute riportato;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

-in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

-la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

-va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Scafati, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Luigi Maria D’Angiolella dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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