Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17996 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 14/09/2016), n.17996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27266/2014 proposto da:

D.D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO NATALE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso Io studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2063/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

09/07/2014, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO, difensore del controricorrente, il

quale si riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha condannato l’INPS al pagamento degli importi differenziali accertati dal primo giudice, a titolo di ricalcolo della pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione quinquennale. 3. Ricorre per cassazione la ricorrente, con ricorso affidato a due motivi con i quali, deducendo violazione di legge, assume l’applicabilità, per la natura previdenziale del credito, della prescrizione decennale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e chiede l’applicazione del principio di diritto in tema di perdita del diritto all’integrazione al minimo nell’ipotesi di bititolarità di trattamenti pensionistici. 4. Il ricorso è qualificabile come inammissibile. 5. Il primo mezzo, incentrato sul termine prescrizionale e sulla relativa decorrenza, assume la presentazione di un’istanza amministrativa (della quale nella sentenza impugnata non è dato alcun cenno) ed è inammissibile per la mancata ottemperanza alle puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione e successive conformi). 6. La norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili. 7. Merita puntualizzare che le Sezioni unite della Corte (sentenza 3 novembre 2011 n. 22726), intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento. 8. Invero il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull’estensione dell’onere di “specifica indicazione” di cui al n. 6 della norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli “atti processuali” generalmente intesi. 9. La parte ricorrente non ha, pertanto, fornito adeguata indicazione, nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, dell’invocata istanza a suffragio della censura. 10. Nondimeno inammissibile è il secondo mezzo, non risultando pertinente, la dedotta violazione di legge, con la decisione della Corte territoriale che, con proposizione non fatta segno di censura, ha premesso, all’astratta applicabilità della norma di legge evocata dalla ricorrente, la mancanza di prova della sussistenza della pretesa erroneità dei conteggi operati dall’INPS. 11. In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo, agli atti, le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese. 13. L’ammissione al gratuito patrocinio impone di dar atto dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un 22035/2014 e alle numerose successive conformi). 14. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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