Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17996 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/08/2010), n.17996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N. (OMISSIS), S.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio

dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati BRUNO LUCA, DI MARZIO LORENZO;

– ricorrenti –

contro

VODAFONE OMNITEL SPA P. IVA (OMISSIS), in persona del Legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato BRIZZOLARI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.P.A., P.G.;

– intimati –

sul ricorso 9579-2005 proposto da:

P.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE

LUCA DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL FINTO

MAURIZIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

S.N. (OMISSIS), S.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio

dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati BRUNO LUCA, DI MARZIO LORENZO;

– controricorrenti –

e contro

VODAFONE OMNITEL SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 547/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato Luigi ONOFRI, con delega depositata in udienza degli

Avvocati BRUNO e DI MAURO, difensori dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso principale, rigetto del resto;

udito l’Avvocato BRIZZOLARI difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.1.1997 e notificato in data 10.5.1997 D.F.M., quale possessore del terreno sito in (OMISSIS), riportato in catasto al fl. (OMISSIS) par. (OMISSIS), conveniva in giudizio davanti al Tribunale dell’Aquila la Omnitel Pronto Italia spa per sentirla condannare alla reintegra nel possesso della porzione di fondo da questa recintata ed occupata con un ripetitore, mediante la rimozione delle menzionate opere, La convenuta, costituitasi, respingeva l’addebito, asserendo di avere stipulato in data 19.2.1996 un contratto di locazione per la durata di 6 anni con P.P.A. e P.G., avente ad oggetto una porzione di mq 150 circa del terreno in questione, di proprietà degli stessi, per la diffusione del segnale radiotelefonico e di avere iniziato i lavori in data 1.11.1006, per poi, completarli in data 25.12.96.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e chiamava in causa, previa autorizzazione, i predetti locatari per essere garantita in caso di soccombenza.

Questi, costituitisi, contestavano la situazione possessoria della ricorrente e chiedevano dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della domanda.

Rigettata la richiesta di provvedimento interdittale, la causa veniva istruita con l’espletamento dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della Omnitel e dei fratelli P., nonchè con l’espletamento della prova per testi;quindi, con sentenza n. 379/01 l’adito Tribunale, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea e compensava per un terzo le spese di lite fra le parti, liquidandole per l’intero e ponendo i restanti due terzi a carico dell’attrice.

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 547/04, depositata il 23.8.04, notificata il 4.12.04, rigettava l’appello proposto da S.N., quale erede di D.F.M., deceduta;

compensando per l’intero le spese del grado.

Per la cassazione della decisione ricorre S.N. e S.E., quali eredi di D.F.M., esponendo tre motivi, cui resistono con separati controricorsi la Omnitel e P.P.A., che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale basato su di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsici principale e l’incidentale, vanno riuniti perchè riguardano la stessa sentenza.

Acquista valore pregiudiziale la questione sollevata nel ricorso incidentale, attinente alla nullità del procedimento per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di S.E. nelle due fasi di merito, perchè a seguito del decesso dell’originaria ricorrente, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la prosecuzione del processo era avvenuta ad opera di uno solo dei due figli della ricorrente, esso S.N., mentre l’altra erede S.E. si era costituita proponendo con l’altro erede il ricorso per Cassazione.

Il motivo è infondato, in quanto, pur sussistendo il litisconsorzio necessario processuale dal lato attivo dell’azione possessoria, l’intervento in giudizio, già nella fase di appello, della seconda figlia della originaria ricorrente e la successiva partecipazione della stessa al giudizio di Cassazione sono significativi della spontanea accettazione del contraddittorio nella fase in cui si trovava al momento dell’intervento.

Inammissibile risulta, invece, il ricorso avverso la sentenza di appello-risultando che la decisione impugnata aveva due “rationes decidendi” la mancanza della prova di un possesso tutelabile, la primate l’assenza dell’elemento soggettivo dello spoglio (animus spoliandi), la seconda, mentre, invece, la sentenza impugnata risulta censurata solo in ordine al primo profilo di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso.

Ben vero, la giurisprudenza di legittimità con successive pronunce ha ritenuto che l’omessa impugnazione anche di una soltanto di più “ratio decidendi” su cui si fonda la sentenza determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata (Cass. civ. 23.4.2002/5902; Cass. 23.3.2002/4199).

D’altro canto, nemmeno si può sostenere che la sussistenza di tale requisito del possesso sia desumibile dall’accertamento del corpus possidendi, perchè la Corte di merito ha escluso che sia stata data una prova precisa e concordante su tale aspetto del problema e il relativo giudizio non appare censurabile in base alle dichiarazione dei testi riportate in ricorso, i quali concordemente escludono che dopo il 1995 sia stata ancora esercitata l’aratura o altra forma di esercizio del possesso sul terreno in questione.

Per le ragioni suesposte i due ricorsici principale e l’incidentale, vanno rigettati e le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta;compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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