Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17995 del 24/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17995 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 23162-2011 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
80059790586 in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati PERSIANI
MATTIA e GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e
difendono unitamente all’avvocato FUSILLO MATTEO, giusta
procura speciale per atto notaio Nicola Atlante di Roma, in data
6.5.2013, n. rep. 44420, che viene allegata in atti;
– ricorrente contro
AMMANNATI ADOLFO MMNDLF40D30F205B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUÈ BORSI 4, presso lo studio

4559

Data pubblicazione: 24/07/2013

dell’avvocato ESPOSITO ELISABETTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 688/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 4.5.2011, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Beretta che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23162 sez. ML – ud. 13-05-2013
-2-

– ricorrenti incidentali –

23162/2011 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali c. Ammannati Adolfo
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, riformando la statuizione di primo grado,
condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti
commerciali a pagare a Ammannati Adolfo le differenze pensionistiche ( decorrenza pensione
maggio 2004), affermando la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa,
introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in
base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi
professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione
anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi
professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di
quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale
affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del principio del pro
rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 . La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui alla L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il primo e secondo periodo della

L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l’arco temporale da prendere in esame per
assicurare l’equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del pro rata. La Corte
territoriale infme condannava la Cassa alla rifusione delle spese del doppio grado.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre.
Resiste il professionista con controricorso e ricorso incidentale;
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso
principale;
Lette le memorie di entrambe le parti;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso principale è manifestamente infondato.
1. Questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonché con le
successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre conformi, in cui si è affermato ««Nel
1

Ordinanza

regime dettato dall’art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare
dall’art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia
costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius
dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo
alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto
dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari
adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso,
hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica
regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota
B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio del pro
rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15
redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di
maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni».
2. Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e
ritenute non condivisibili.
Inoltre, la sentenza invocata da parte ricorrente n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le
argomentazioni di parte ricorrente avendo affermato « Non occorre quindi – diversamente da
quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via
modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi
dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato
posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo
dall’entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con
riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero
stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità. »
Il ricorso principale va quindi rigettato.

2

trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate

3. Va parimenti rigettato il ricorso incidentale, con cui si lamenta che la sentenza impugnata abbia
limitato la condanna della Cassa al pagamento delle spese del giudizio d’appello, senza pronunziarsi
sulle spese del giudizio di primo grado, che erano state espressamente richieste con l’appello
avverso la primo sentenza, che aveva rigettato la domanda compensando le spese.
Non è vero infatti che la sentenza impugnata abbia limitato la condanna alle spese del grado
d’appello, avendo espressamente disposto la condanna alle spese del doppio grado.
giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la Cassa alla rifusione delle spese del presente
giudizio liquidate in euro 50 per esborsi e 3.500 per compensi professionali, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2013.

Il presidente

Il ricorrente principale, soccombente nel merito, va condannato al pagamento delle spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA