Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17995 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 02/08/2010), n.17995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato PASCONE GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio V. A.

FIDUCCIA di ROMA rep. 22780 del 4/5/2010;

– ricorrente –

e contro

COMUNITA’ MONTANA MATESE DI BOIANO;

– intimato –

sul ricorso 8449-2005 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA MATESE DI BOIANO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLALILLO VINCENZO;

– ricorrente –

e contro

S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 729/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato PASCONE Giovanni difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato MOSCARINI Lucio Valerio, difensore del resistente

che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vantando un credito per competenze professionali calcolato secondo le tariffe CASMEZ relativamente ad una eseguita progettazione di reti irrigue commissionatagli dalla Comunità Montana del Matese di Boiano, l’agronomo S.E. otteneva nei confronti della committente un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di L. 291.537.665.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione presso il Tribunale di Campobasso l’ingiunta deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell’art. 5 della convenzione sottoscritta dalle parti il (OMISSIS).

Il Tribunale adito, sull’accordo delle parti, sospendeva il giudizio.

Instauratosi il giudizio arbitrale il Collegio arbitrale con lodo del 14-1-1998 accoglieva parzialmente le richieste del S., riconoscendo che il compenso spettantegli avrebbe dovuto essere commisurato alle tariffe previste per la Cassa per il Mezzogiorno (e non essere calcolato nella misura forfettaria pretesa dalla controparte), ma ritenendo non liquidabile tale compenso per non essersi verificato l’evento, cui il pagamento sarebbe stato pattiziamente condizionato, ovvero l’avvenuto accreditamento di somme alla Comunità per effetto di finanziamento da parte della CASMEZ;

rigettava per il resto le ulteriori richieste delle parti, ponendo a carico della Comunità i due terzi delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale.

Entrambe le impugnazioni del lodo proposte dalle parti venivano rigettate dalla Corte di Appello di Campobasso.

A seguito di ricorso per cassazione in via principale da parte del S. e di ricorso incidentale da parte della Comunità questa Corte con sentenza del 10-7-2002 n. 10011, riuniti i ricorsi, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo, rigettava il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti il primo ed il quinto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli;

in particolare rilevava il mancato esame da parte della Corte di Appello di Campobasso del motivo di impugnazione con il quale il S. aveva dedotto che l’inesigibilità del compenso in ordine al progetto pur regolarmente consegnato, ritenuta dagli arbitri in dipendenza del mancato finanziamento da parte della CASMEZ, svuotava di contenuto ed effetti la clausola di sbarramento temporale per la quale allo scadere del termine prefissato di mesi 18 decorrenti dal 6- 7-1983 il compenso avrebbe dovuto essere “comunque erogato”.

Riassunta la causa da parte del S. cui resisteva la Comunità Montana del Matese di Boiano la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 27-2-2004 ha dichiarato la nullità del lodo impugnato limitatamente alla parte di cui al capo 2) del dispositivo, e per l’effetto ha dichiarato scaduto in coincidenza del decorso di mesi 18 dal 6-7-1983 il termine ultimo per l’erogazione del saldo spettante al S. per la progettazione delle reti irrigue aziendali nel primo distretto irriguo di Boiano di cui alla convenzione del 29-5- 1984, confermando nel resto la decisione arbitrale, ed ha interamente compensato le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio.

Per la cassazione di tale sentenza il S. ha proposto un ricorso basato su quattro motivi cui la Comunità Montana del Matese di Boiano ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale affidato a due motivi e depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il S., deducendo violazione degli artt. 653 e 830 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo nonostante l’opposizione proposta avverso di esso fosse stata interamente rigettata.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha correttamente evidenziato che il giudizio di cognizione sorto in seguito alla opposizione al predetto decreto ingiuntivo da parte della Comunità Montana del Malese costituiva soltanto l’antefatto storico e non processuale del giudizio arbitrale introdotto sull’accordo delle parti per effetto della riconosciuta operatività della clausola compromissoria prevista nell’art. 5 della convenzione da esse stipulata; ha inoltre aggiunto che il procedimento monitorio si era comunque estinto, avendo il S. riassunto il giudizio sospeso dinanzi al Tribunale di Campobasso limitatamente al rapporto processuale riguardante una propria domanda riconvenzionale non avente ad oggetto il pagamento della medesima parcella inizialmente richiesta con il decreto ingiuntivo e poi sottoposto alla cognizione degli arbitri, ma la richiesta di compensi ulteriori relativi ad opere successive ed estranei alla materia compromessa agli arbitri, come rilevato dalla sentenza di questa stessa Corte sopra menzionata (vedi paragrafo 5 di tale sentenza);

conseguentemente la pretesa relativa alla declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in questione è assolutamente estranea alla natura ed all’oggetto del presente giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 384 c.p.c., assume che la Corte territoriale ha disatteso le statuizioni rese da questa Corte con la sentenza sopra richiamata in quanto, avendo quest’ultima ritenuto assorbito in particolare il terzo motivo di ricorso – relativo al vizio di ultrapetizione per avere gli arbitri prima e la Corte di Appello poi esaminato d’ufficio la questione della esatta corrispondenza alle tariffe CASMEZ della somma liquidata in decreto ingiuntivo – si imponeva il suo esame in sede di rinvio, erroneamente invece ritenuto superfluo dalla sentenza impugnata; in ogni caso il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevare che l’opponente non aveva mai sollevato riserve o rilievi sull’esattezza dei conteggi compiuti dal creditore.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo è sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha rilevato espressamente di dover esaminare la questione, ritenuta assorbita in sede di legittimità, relativa ad una pretesa erroneità dell’inclusione nell’oggetto dell’arbitrato dell’aspetto relativo al “quantum” del compenso, e che anzi non vi erano ragioni a sostegno delle pretesa superfluità di una pronuncia al riguardo, come invece sostenuto dal S.; pertanto la prima parte del motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte territoriale ha poi esaurientemente spiegato le ragioni per le quali era insussistente il dedotto vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nell’ambito del giudizio arbitrale, considerato che tra i quesiti devoluti agli arbitri dalla Comunità Montana ve ne era un primo sub)f che verteva sulla circostanza che non era dovuta al progettista nessuna somma oltre quelle già versate, ed un secondo sub f) che riguardava il fatto che in ogni caso nessuna ulteriore somma aggiuntiva era dovuta dalla Comunità Montana, oltre a quelle già concordate e statuite in convenzione; pertanto da tali statuizioni non oggetto di censure quantomeno specifiche consegue l’infondatezza del secondo profilo del motivo in esame.

Con il terzo motivo il S., deducendo carenza ed illogicità della motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto dovuta al S. almeno la somma di oltre 20 milioni di lire che risultava assolutamente incontestata; infatti tale residuo credito emergeva dalle stesse ammissioni della controparte di dovere all’esponente per la sua prestazione professionale la somma di L. 67.861.352 dalla quale doveva essere detratta la somma già ricevuta di L. 47.144.415.

La censura è inammissibile.

Premesso che tale questione, implicante un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente principale aveva l’onere – in realtà non assolto – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne l’oggetto.

Con il quarto motivo il S., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio per la particolare delicatezza della controversia e per la complessità delle questioni trattate; il ricorrente principale rileva che la risoluzione di questioni complesse e delicate non può essere ritenuta equivalente, ai fini della pronuncia sulle spese, alla reciproca soccombenza, e che comunque doveva escludersi che nella specie la controversia avesse comportato la necessità di risolvere problemi di diritto particolarmente complessi.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nel compensare interamente tra le parti per giusti motivi le spese di giudizio per le ragioni sopra espresse, ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale in proposito fornendo sotto tale profilo una logica e adeguata motivazione, posto che il riferimento alla delicatezza ed alla complessità delle questioni esaminate, e quindi alla loro controvertibilità ed opinabilità, integra certamente l’ipotesi dei giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che la Comunità Montana del Matese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la nullità del capo 2) del dispositivo del lodo arbitrale del 14-1- 1998, e per aver dichiarato scaduto in coincidenza con il decorso di diciotto mesi dal 6-7-1983 il termine fissato nella convenzione per l’erogazione del saldo dovuto al S., intendendo così dare la prevalenza immotivatamente al suddetto termine rispetto alla condizione al cui avveramento era subordinato il pagamento del prezzo.

La ricorrente incidentale, premesso che la sentenza sopra menzionata di questa stessa Corte, avendo accolto il motivo di ricorso proposto per vizio di motivazione, non aveva affrontato i problema della esistenza di una condizione non verificatasi, nè aveva inteso affermare la prevalenza del termine finale rispetto alla condizione, sostiene che il riferimento al criterio ermeneutico principale della volontà delle parti conduceva alla constatazione che nella specie nella delibera di conferimento dell’incarico mai impugnata dal S. si era stabilito che gli oneri progettuali non sarebbero gravati sul bilancio dell’Ente, bensì sarebbero stati finanziati dalla CASMEZ, con la conseguenza che, finchè la Comunità non avesse ricevuto il finanziamento, non sarebbe stata in grado di corrispondere al progettista il compenso; di qui pertanto la logica conclusione della prevalenza della condizione apposta rispetto al termine finale.

La censura è infondata.

Premesso che la sentenza di questa Corte del 10-7-2002 n. 10011 aveva accolto il motivo di ricorso proposto dal S. per violazione dell’art. 1367 c.c., per obliterazione del canone ermeneutico previsto da tale norma, il giudice di rinvio in conformità di tale statuizione si è correttamente ritenuto vincolato alla applicazione di tale regola interpretativa riguardo alla suddetta convenzione, posto che l’interpretazione adottata dal Collegio Arbitrale aveva privato di ogni efficacia la clausola di sbarramento temporale di cui all’art. 4 della convenzione, e pertanto, rilevata la violazione del principio di conservazione del contratto, ha dichiarato “in parte qua” la nullità del lodo arbitrale; è quindi appena il caso di rilevare che l’assunto della ricorrente incidentale in ordine alla pretesa violazione del principio gerarchico riguardante l’applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è infondato in quanto trascura i limiti dell’oggetto del giudizio di rinvio come delineati dalla sentenza di questa stessa Corte sopra richiamata.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver confermato la ripartizione delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, poste a carico della Comunità Montana in ragione dei due terzi; invero il riconoscimento della non esigibilità del credito da parte del S. ed il conseguente accoglimento della eccezione sollevata avevano comportato una soccombenza sostanziale a carico del professionista che non giustificava la indicata ripartizione delle suddette spese.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che tale questione, implicante un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente principale aveva l’onere – in realtà non assolto – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione stessa dinanzi al giudice di rinvio, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne l’oggetto.

Anche il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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