Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17995 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE GIOLICA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso

l’avvocato CUFFARO VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CRISTIANO VINCENZO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

sul ricorso 1591/2006 proposto da:

L.R. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

assuntore del concordato del Fallimento P.C. e P.

O. S.D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso l’avvocato OZZOLA MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUAGLIERINI PIERO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE GIOLICA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 994/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato V. CUFFARO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il ricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato C.

QUAGLIERINI, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 30.6.05, respinse il gravame proposto dall’Immobiliare Giolica s.p.a. (già Immobiliare Rapezzi s.p.a.) avverso la sentenza 31.7.02 del Tribunale che, in accoglimento della domanda svolta dal Fallimento di P.C. (dichiarato il (OMISSIS)), fatta propria, in corso di causa, dall’assuntore del concordato fallimentare, L.R., aveva dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1 dell’atto a rogito del notaio Maria Piccinini del 9.4.75, con il quale l’imprenditore poi fallito aveva venduto alla società convenuta un opificio industriale con annessi terreni agricoli al prezzo di vecchie L. 160 milioni.

Per ciò che nella presente sede interessa, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che le parti, col contratto preliminare stipulato il 30.1.75 (e dunque anteriormente al c.d. biennio sospetto) avevano regolato gli assetti sostanziali, non più modificati, degli interessi in gioco, ritenne di dover comunque aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito secondo cui, nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l’accertamento dei presupposti dell’azione va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, con il quale il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, è sottratto alla garanzia dei creditori; affermò, inoltre, che erano infondati i rilievi mossi dall’appellante alla ctu, affidata dal Tribunale ad un dottore commercialista che si era fatto coadiuvare da un architetto, ed, in particolare, che il ctu aveva chiarito le ragioni per le quali si era discostato dalla stima dell’ausiliare, operando minori detrazioni per vetustà dell’immobile e per oneri locativi, giungendo, oltretutto, a conclusioni corrispondenti a quelle del perito penale, incaricato di valutare il medesimo bene nell’ambito del processo per ricettazione prefallimentare svoltosi a carico dell’A.U. dell’Immobiliare Giolica e conclusosi con l’assoluzione dell’imputato.

La sentenza è stata impugnata dall’Immobiliare Giolica s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L.R. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta circa l’identificazione della parte ricorrente, che non ha mai indicato il proprio codice fiscale nè quello di iscrizione al R.E.A. e che si sarebbe trasformata in una s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) In ordine logico, deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale proposto da L.R., che è infondato e deve essere respinto.

Non ricorre, infatti, alcuna incertezza in ordine alla denominazione ed al tipo sociale della società soccombente in grado d’appello, e perciò legittimata a proporre il ricorso per cassazione (Cass. n. 16983/06), non essendo in contestazione che la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) siano state emesse nei confronti dell’Immobiliare Giolica s.p.a., identificata attraverso il nominativo dei suoi legali rappresentanti e l’indicazione della sede sociale.

2) Con il primo motivo di ricorso, l’Immobiliare Giolica denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. Fall., art. 67 degli artt. 1362, 1363 e 1470 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia. Deduce a riguardo: che in sede d’appello essa aveva lamentato l’erroneità del capo della sentenza di primo grado che, identificato l’atto di compravendita nel rogito notarile stipulato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento della Piantini Arredamenti, l’aveva ritenuto temporalmente assoggettabile a revocatoria, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, senza considerare che il trasferimento della proprietà dell’immobile era già avvenuto a seguito della sottoscrizione fra le parti, il 30.1.75, di un atto che, benchè denominato “compromesso”, conteneva in realtà tutti gli elementi del contratto definitivo, poi formalmente riprodotti nel successivo atto pubblico; che dunque alla Corte di merito era stato richiesto, attraverso il motivo di gravame, di interpretare il “compromesso”, proprio al fine di stabilire se potesse essergli attribuita la natura di vero e proprio contratto di vendita, non revocabile in quanto stipulato anteriormente al c.d.

periodo sospetto; che la Corte l’ha invece respinto con argomentazioni non inerenti alla questione sottoposta al suo esame.

2.1) Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio (introdotto con citazione del 31.5.77) è soggetto al rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, nel quale, ai sensi dell’allora vigente art. 345 c.p.c., comma 2 era consentito alle parti di proporre nuove eccezioni in appello. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da L.R. nel controricorso, le questioni illustrate nel motivo, volte a paralizzare la domanda di revocatoria, non possono essere dichiarate tardive (e dunque inammissibili) solo perchè prospettate per la prima volta dall’Immobiliare Giolica in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.

2.2) E’ invece inammissibile l’ulteriore eccezione sollevata dal controricorrente, di inopponibilità al Fallimento del contratto preliminare, siccome privo di data certa, che non risulta essere stata dedotta nelle precedenti fasi di merito.

2.3) Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

La Corte fiorentina, pur avendo dato atto che “nella specie è col contratto preliminare (del 30.1.75 e, in quanto tale stipulato anteriormente al periodo sospetto) che le parti diedero l’assetto sostanziale, non più modificato, degli interessi in gioco”, ha respinto il motivo d’appello affermando di non potersi discostare “dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito secondo cui, nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l’accertamento dei presupposti dell’azione va compiuta con riferimento alla data del contratto definitivo”. Attraverso l’argomentazione posta a sostegno della statuizione di rigetto, la Corte ha dunque, sia pur in maniera assiomatica, inteso escludere che alla scrittura del 30.1.75 potesse essere attribuita la natura di contratto definitivo.

Non ricorrendo, pertanto, il lamentato vizio di omessa pronuncia della sentenza (ed avendo la ricorrente solo astrattamente prospettato la violazione delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti), la censura potrebbe essere apprezzata unicamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sennonchè, sotto tale profilo, essa difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto l’Immobiliare Giolica ha omesso di trascrivere nel ricorso il testo della citata scrittura, della quale non ha neppure riportato le clausole maggiormente indicative dell’effettiva volontà delle parti, in tal modo impedendo a questa Corte di esercitare il dovuto controllo sulla decisività delle circostanze non valutate, o insufficientemente valutate, dal giudice d’appello nel pervenire all’accertamento contestato (fra molte, Cass. 12988/010, 14938/09, 15952/07).

3) Con il secondo motivo, l’Immobiliare Giolica, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e L. Fall., art. 67, nonchè vizio di omessa pronuncia e di omessa o insufficiente motivazione, lamenta che la Corte di merito abbia confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il requisito della notevole sproporzione fra le prestazioni contrattuali.

La ricorrente osserva che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulle immotivate conclusioni del ctu – che aveva stimato (al netto dell’azienda agricola) in oltre L. 186 milioni il valore di mercato del capannone industriale alla data della compravendita – mentre non aveva tenuto in alcun conto quelle assunte dall’architetto coadiutore, che aveva attribuito all’immobile un valore di circa 140 milioni; che essa aveva debitamente denunciato, in sede di gravame, l’erroneità e l’incompletezza della ctu; che la Corte fiorentina, anzichè rispondere alle sue critiche, si è limitata ad una tralaticia e generica condivisione dell’elaborato peritale, senza affrontare la questione del contrasto esistente fra la stima eseguita dall’incaricato dell’indagine e quella del suo coadiutore e senza chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dare prevalenza alla valutazione del primo.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La Corte territoriale ha motivato il rigetto, sul punto, dell’appello osservando che le determinazioni del ctu andavano condivise sia perchè esaustive ed immuni da vizi logici, sia perchè davano conto delle ragioni per le quali si discostavano da quelle dell’ausiliare in ordine alla stima del capannone (non contemplando, a differenza di queste ultime, abbattimenti per vetustà e per locazione dell’immobile), sia, infine, perchè erano pressochè coincidenti con quelle cui era pervenuto il perito penale, nominato nel corso del processo che aveva visto imputato l’A.U. della società acquirente.

Più avanti, in altro passo della sentenza, la Corte ha poi rilevato che la valutazione dei beni operata dal ctu era particolarmente prudenziale, se non addirittura riduttiva, in quanto dagli atti del diverso giudizio promosso dall’Immobiliare Giolica contro un terzo occupante l’immobile, e dalla sentenza pronunciata al suo esito (gli uni e l’altra prodotti dall’appellata), emergeva che il valore dell’opificio industriale era superiore a quello accertato dal ctu.

Il giudice dell’appello ha dunque chiaramente enunciato le ragioni di adesione alle conclusioni del ctu, per ciò stesso escludendo che potessero essere condivise quelle assunte dal coadiutore.

La ricorrente, d’altro canto, si è limitata a dedurre nel motivo la sussistenza di un contrasto fra i due tecnici, ma non ha specificato (così come avrebbe dovuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso) nè quali critiche avesse in concreto mosso all’elaborato del ctu, nè sotto quali aspetti avesse prospettato la maggiore attendibilità della valutazione dell’ausiliario, impedendo ancora una volta a questa Corte di verificare la decisività delle circostanze asseritamente non valutate nella sentenza impugnata; non ha, infine, in alcun modo contrastato l’affermazione della Corte di merito circa un presunto maggior valore dell’immobile, desumibile dagli atti del processo instaurato dalla stessa acquirente contro terzi occupanti, che costituisce ragione di per sè sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale a pagare a L.R. le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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