Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17994 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.17994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9053-2016 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;

– ricorrente –

contro

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI

FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/02/2016 R.G.N. 332/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

D.B.A. ricorse al Tribunale di Massa lamentando l’errata quantificazione della prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze, per cui chiese che fosse accertato il suo diritto alla determinazione della pensione complementare a carico del predetto Fondo, a decorrere dalla data del pensionamento dell’1.7.2006, secondo il parametro dell’85% della retribuzione pensionabile e non secondo il minore parametro dell’82% in concreto applicatogli, con conseguente condanna del Fondo convenuto alla corresponsione delle relative differenze economiche;

respinta la domanda dal giudice adito, la Corte d’appello di Firenze (sentenza del 5/2/2016) ha rigettato l’impugnazione del pensionato dopo aver spiegato che a seguito della stipulazione del CCNL del 1999, in riferimento al quale il ricorrente aveva proposto la domanda, era stata abolita la qualifica dei funzionari ed era stata creata la nuova categoria dei “quadri dirigenti”, nella quale erano transitati gli ex funzionari ed i quadri, come il medesimo D.B., per cui era corretta l’applicazione della percentuale dell’82% stabilita per il calcolo della pensione complementare spettante ai funzionari;

per la cassazione della sentenza ricorre D.B.A. con un solo motivo, cui resiste il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 18 dello Statuto del Fondo, nonchè dell’art. 66 del CCNL Credito 1999, conferente allo stesso effetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al capo della sentenza che esclude che egli avesse diritto alla corresponsione della prestazione di previdenza complementare secondo il parametro dell’85% della retribuzione pensionabile stabilito dall’art. 18 dello Statuto del Fondo per la categoria dei “Quadri”;

in particolare il ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 18 del predetto Statuto prevedeva che per le prestazioni annue tempo a tempo erogate dall’A.G.O. erano integrate dal Fondo fino a raggiungere l’85% per i Quadri, l’82% per i Funzionari ed il 78% per i Dirigenti e che al momento del pensionamento dell’1.7.2006 era inserito nella categoria dei Quadri, assume che l’errore in cui era incorsa la Corte territoriale era stato quello di aver stravolto la prospettazione attorea, traendo dalle vicende del CCNL del 1999 la disciplina del caso di lite che, invece, soggiaceva a quella dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, senza considerare che all’epoca del pensionamento vigeva un altro contratto collettivo;

secondo il ricorrente gli altri errori in cui era incorsa la Corte di merito erano stati quelli di aver tratto dalla volontà delle parti contraenti del CCNL del 1999 la volontà posta a base della creazione della norma dell’art. 18 dello Statuto del Fondo istituito convenzionalmente, non avvedendosi della diversità delle parti dei due atti non confondibili tra di loro, e di aver disatteso la portata dello stesso art. 18 che prevedeva l’applicazione del coefficiente di determinazione della pensione integrativa con riferimento all’inquadramento del lavoratore al momento del pensionamento;

era pacifico che al momento del pensionamento, avvenuto l’1.7.2006, esso ricorrente era inserito nella categoria dei “Quadri”, non essendo più Funzionario sin da quando nel 1999 era stata abolita quest’ultima qualifica, per cui la soluzione adottata dalla Corte territoriale finiva per porsi in contrasto col dato testuale della norma statutaria dell’art. 18 applicabile al caso di specie;

il ricorso è fondato, in quanto il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti (v. in tal senso anche Cass. Sez. lav. n. 3309 del 12.2.2018);

non ha, quindi, pregio il riferimento operato dalla difesa del Fondo al fatto che il ricorrente, ex Funzionario di 4 grado, aveva assunto, solo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva, la qualifica di Quadro Direttivo di 4 livello a decorrere dal mese di gennaio del 2001, al fine di sostenere che in occasione di tale cambio di inquadramento il D.B. aveva, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico, la qual cosa non giustificava la rivendicazione della percentuale dell’85% delle retribuzione pensionabile prevista per i Quadri, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista dall’art. 18 dello Statuto per i dipendenti con qualifica di Funzionario;

in realtà, una tale distinzione non rileva ai fini che qui interessano, posto che l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato propugnato dal ricorrente;

pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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