Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17994 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 02/08/2010), n.17994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIVARADIO SRL P. IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 213, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIVELLINI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), P.G., C.

B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

ERMA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il

28/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli avvocati M.A., P.G. P. e C.B., quali arbitri di un Collegio costituito nel 2001 per dirimere una controversia tra Vivaradio srl ed Erma srl, il 4 aprile 2003 trasmettevano alle parti un originale del lodo e la proposta di liquidazione del compenso. Non ottenuto il pagamento delle loro spettanze, ne richiedevano la liquidazione al Presidente del tribunale di Padova, il quale provvedeva in data 28 ottobre 2003.

Il provvedimento, notificato il 15 dicembre 2003, veniva impugnato ex art. 111 Cost., dalla Vivaradio srl con ricorso per Cassazione del 12 febbraio 2004. I ricorrenti denunciavano l’erroneità dei criteri utilizzati per individuare il valore della controversia, sulla base del quale era stato determinato il compenso.

I tre professionisti resistevano con controricorso. All’udienza dell’8 aprile 2008 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio con Erma srl, per vizio nella comunicazione dell’ordinanza al difensore di parte ricorrente; il provvedimento, a causa di disguidi nella comunicazione, veniva reiterato il 21 maggio 2009. Erma srl restava intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le Sezioni Unite della Corte con recente sentenza (n. 15586/09) hanno ritenuto, con riguardo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, che secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne hanno desunto che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.;

Il Collegio deve conformarsi a tale insegnamento e “dichiarare inammissibile l’odierno ricorso. La modifica dell’orientamento giurisprudenziale in precedenza prevalente giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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