Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17994 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14904/2010 proposto da:

PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRITONE 102, presso l’avvocato TICOZZI UGO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICCHIERO GIANLUCA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RESIDENZE ITALIANE IMMOBILIARE PER IL TURISMO S.R.L. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. T.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso

l’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato REMY MARIA RITA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il

15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ORLANDO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 15 aprile 2010, il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della s.r.l. Residenze Italiane Immobiliari per il turismo, proposta dalla s.r.l. Progetti Immobiliari in relazione al rigetto della sua istanza di ammissione del credito di complessivi Euro 480.136,59 a titolo di restituzione di somme mutuate, o in subordine di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. Il Tribunale ha ritenuto: a) che, quanto a Euro 250.000,00, la stessa società opponente aveva riconosciuto, nella lettera del 19.9.2008 inviata alla società poi fallita, di averle versato tale somma per conto di tre soci di essa opponente, sicchè solo questi ultimi – e non la società – sarebbero legittimati a chiedere l’ammissione al passivo del credito per restituzione di tale somma; b)che quanto alla residua somma (in linea capitale) di Euro 216.000,00, la domanda di restituzione a titolo di mutuo non è sostenuta da prova idonea in ordine alla conclusione del relativo contratto, e per la domanda subordinata manca la prova in ordine alla originaria mancanza – o al successivo venir meno – del titolo dedotto dall’opponente.

Avverso tale provvedimento la s.r.l. Progetti Immobiliari, con atto notificato il 25 maggio 2010, ha proposto ricorso a questa Corte formulando sette motivi. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento della s.r.l. Residenze Italiane Immobiliari per il turismo. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la statuizione circa il difetto di legittimazione attiva alla domanda di restituzione della somma di Euro 250.000,00 e denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., e art. 81 c.p.c.: non sussisterebbe nella specie il difetto di legitimatio ad causam (la ricorrente non ha dedotto in giudizio di aver effettuato il versamento per conto di altri), il Tribunale avrebbe potuto semmai ritenere infondata la domanda con riguardo alla effettiva titolarità del diritto preteso, ma per farlo avrebbe dovuto esporre valutazioni di merito che invece non ha esposto.

Aggiunge la ricorrente nel secondo motivo che, qualora si ritenesse che il tribunale abbia implicitamente basato il suo convincimento su una confessione ravvisata nella lettera del 19.9.2008, allora si dovrebbe considerare la violazione degli artt. 2730 e 1406 c.c., oltre al difetto di motivazione per omessa valutazione di documenti e di una richiesta di prova per testi, che il Tribunale ha ritenuto superflua. Il terzo motivo ha ad oggetto la statuizione, relativa alla domanda principale di restituzione della somma di Euro 216.000,00, circa il difetto di prova della conclusione di un contratto di mutuo tra le parti, e denuncia l’omessa motivazione in ordine ai documenti prodotti e alle istanze istruttorie formulate al riguardo, che il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto superflue. Il quarto e quinto motivo denunciano l’omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.) in ordine alla domanda subordinata di ripetizione di indebito e/o alla ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa (che il Tribunale avrebbe solo enunciato).

Il sesto e settimo motivo censurano comunque la pronuncia sulla domanda subordinata, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 24 Cost., sia sotto quello dell’omessa motivazione sulle istanze istruttorie formulate a sostegno della domanda di ripetizione di indebito.

2. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, non meritano condivisione. Quanto al primo, è vero che la verìfica circa la legittimazione attiva ad causam, trattandosi di questione preliminare attinente alla regolarità processuale del contraddittorio instaurato, ha ad oggetto la coerenza tra la prospettazione della domanda offerta dall’attore e la individuazione in quest’ultimo del soggetto titolare dell’interesse giuridicamente qualificato a proporre tale domanda; che la distinta indagine sulla sussistenza di prova idonea a supporto della domanda stessa attiene al merito della causa, essendo diretta a stabilire la effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto; e che il Tribunale non ha in alcun modo ricollegato la carenza di legittimazione attiva alla prospettazione della domanda, avendo invece fatto riferimento alla prova contraria in ordine alla titolarità in capo alla società attrice del credito azionato (in parte qua), emergente dal contenuto di una lettera proveniente dalla stessa parte. Ma, in tal modo, il Tribunale ha in effetti esaminato la questione sostanziale concernente la titolarità del diritto, ed ha ritenuto la prova documentale sufficiente a fondare il suo convincimento. Sì che l’erronea qualificazione giuridica della questione esaminata ben può essere corretta in questa sede senza incidere sulla ratio deciderseli chiaramente emergente dalla motivazione del provvedimento. Nè a diverse conclusioni può condurre il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la valutazione che il giudice di merito ha effettuato in ordine al contenuto della richiamata lettera del 19.9.2008, sostenendo che essa non conterrebbe una confessione della propria estraneità al rapporto di mutuo delle somme di denaro ivi indicate, bensì una proposta di modifica del soggetto mutuante, che la società mutuataria poi fallita non avrebbe accettato. La censura è inammissibile, perchè tende ad una rivisitazione del merito della valutazione espressa dal Tribunale, non consentita in questa sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è fondato. Il Tribunale, dopo aver premesso in via generale che la controversia può essere decisa sulla scorta delle allegazioni difensive e delle produzioni documentali – con conseguente superfluità delle istanze istruttorie articolate dalla opponente -, si è poi limitato ad affermare, in relazione alla domanda principale di restituzione a titolo di mutuo della somma di Euro 216.000,00, che “non vi è prova che sia stato stipulato un contratto di mutuo”, senza precisare alcunchè neppure in ordine ai documenti depositati dalla opponente, cui incombe – come il Tribunale non ha mancato di evidenziare – l’onere di fornire tale prova. Tra i suddetti documenti è compresa la copia del bilancio relativo all’esercizio 2007 della società poi fallita, integralmente trascritto nel ricorso per cassazione: nella nota integrativa, che come è noto costituisce parte integrante del bilancio, risulta, alla voce Debiti, l’annotazione di un debito della società nei confronti della ricorrente Progetti Immobiliari s.r.l. di Euro 466.000,00. In ordine alla efficacia probatoria delle risultanze delle scritture contabili della società fallita nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, questa Corte ha già statuito (cfr. Cass. n. 5582/2005) che, se da un lato la posizione di terzo rivestita dal Curatore in tali giudizi non consente che sia applicabile nei suoi confronti l’art. 2709 c.c., (al pari del art. 2710 c.c.), con la conseguenza che tali risultanze in sè considerate non vincolano il giudice, d’altro lato ciò non implica la totale irrilevanza delle stesse, che ben possono e devono essere oggetto di esame quali elementi indiziarii in ordine all’esistenza del credito, unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali già emerse ovvero eventualmente acquisibili sulla base delle richieste istruttorie che siano tempestivamente formulate e rilevanti ai fini della decisione.

Deriva da tali principii – che il collegio fa propri- la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, che, non considerando la rilevanza probatoria delle risultanze del bilancio della società fallita, ha omesso di esaminare – nella prospettiva sopra indicata – tali risultanze e di inquadrarle nel contesto complessivo emerso dall’istruttoria, già svolta o eventualmente da svolgere.

4. Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto – assorbiti gli altri, relativi alle domande subordinate – ed il rinvio della causa al Tribunale di Ferrara, che procederà, in diversa composizione, al riesame secondo i principii qui esposti, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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