Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17993 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 04/07/2019), n.17993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1816-2018 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

PALESANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/07/2017 R.G.N. 482/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per accoglimento del settimo

motivo, rigetto del resto;

udito l’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Palermo, con due successivi atti di recesso disciplinare per giusta causa, ha licenziato B.A., suo dipendente impiegato di VI livello, già assunto attraverso una procedura di stabilizzazione e con rapporto di lavoro regolato dal c.c.n.l. Edilizia.

2. La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato, con sentenza n. 435/2017, il gravame proposto dal lavoratore, nei riguardi della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso l’impugnativa di tali licenziamenti. Peraltro, il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa nei riguardi del primo licenziamento, ritenendo assorbito quanto dedotto rispetto al secondo, mentre la Corte d’Appello, poichè nel frattempo era intervenuta sentenza penale di assoluzione rispetto ai fatti posti a fondamento del primo atto di recesso, confermava la sentenza impugnata ritenendo infondata l’impugnativa rispetto al secondo atto di recesso.

Tale secondo atto di recesso era stato posto in essere per avere il B., in qualità di responsabile del procedimento di rilascio degli abbonamenti dell’Azienda comunale di trasporto pubblico (Amat) ai c.d. dipendenti Coime, consegnato indebitamente gli stessi a due persone, tra cui la di lui moglie, che non ne avevano diritto, in quanto non dipendenti del Comune; per tale vicenda il ricorrente, pur avendo ottenuto sentenza di non luogo a procedere in sede penale, perchè i fatti non costituivano reato, era stato perseguito dal datore di lavoro ed aveva ammesso, in sede disciplinare, la propria responsabilità.

3. La Corte territoriale riteneva, per quanto qui ancora interessa, che la predetta ammissione di responsabilità da parte del B. nulla aggiungesse, in senso giustificativo, al già raggiunto quadro probatorio a suo carico, nè che avesse rilievo la prospettata disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente in quanto perseguito per un fatto diverso e munito di posizione diversa e di minore importanza. Non decisiva era poi ritenuta anche la sentenza di non luogo a procedere emessa a favore del ricorrente all’esito delle indagini preliminari, in quanto inidonea a dispiegare effetti preclusivi di giudicato in sede disciplinare e civile, nonchè priva di motivazioni con riferimento alla posizione del medesimo; così come ininfluente era anche l’assoluzione di una delle beneficiarie degli abbonamenti rilasciati dal B. perchè i fatti non costituivano reato, in quanto attinente al profilo squisitamente soggettivo della responsabilità della stessa. Riteneva poi la Corte che la sanzione fosse giustificata dalla gravità delle irregolarità poste in essere e proporzionata, tanto più rispetto a persona che ricopriva anche un posto significativo nell’organigramma, il cui comportamento era idoneo a vulnerare irreparabilmente il vincolo fiduciario. Infine l’applicazione del licenziamento era ritenuto coerente con il disposto della contrattazione collettiva, che riguardava appunto anche i casi di “frode”, cui era riportabile la vicenda oggetto di causa.

4. La sentenza è stata impugnata dal B. con sette motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Comune.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il B. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto oggetto di discussione, consistente nell’inesistenza di due delle circostanze poste a base della decisione. A suo dire non era infatti vero (prima circostanza) che egli fosse ab origine responsabile del procedimento di rilascio degli abbonamenti, essendolo diventato solo nel 2008 sicchè era solo per un anno che poteva essergli mossa la più grave contestazione di avere commesso il fatto in tale veste; per analoghe ragioni non si poteva dunque parlare (seconda circostanza) di permanenza della condotta. Oltre a ciò, con il medesimo motivo, il ricorrente sostiene che il materiale istruttorio avrebbe inoltre dovuto essere valutato anche e soprattutto alla luce delle due sentenze penali di assoluzione pronunciate nel corso del giudizio in favore delle due beneficiarie dei predetti abbonamenti.

1.1 Il motivo è complessivamente inammissibile.

1.2 Rispetto alla questione attinente al periodo in cui il ricorrente sarebbe stato responsabile del procedimento, l’affermazione per cui la considerazione che tale carica egli l’aveva rivestita solo nell’ultimo anno sarebbe stata “determinante al fine di decidere l’applicazione di una sanzione disciplinare diversa” è apodittica.

Essa non è corredata dalla trascrizione del verbale di contestazione, onde apprezzare con quale rilievo ed in che modo la posizione di responsabilità nel corso del tempo fosse stata valorizzata nell’ambito del procedimento disciplinare e ciò comporta l’inammissibilità del motivo, in quanto la sua formulazione si pone in contrasto con i presupposti giuridici e di rito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, e con i principi di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai n. 4 e 6 della predetta disposizione, da cui si trae, nel contesto comune del principio di specificità predetto, l’esigenza che l’argomentare sia idoneo a manifestare la pregnanza (ovverosia la decisività) del motivo, attraverso non solo il richiamo ai documenti che possono sorreggerlo, ma con l’inserimento logico del contenuto rilevante di essi nell’ambito del ragionamento impugnatorio.

Oltre a ciò il motivo neppure si misura con il fatto che la Corte d’Appello ha fatto riferimento a tale posizione di responsabilità quale considerazione ad abundantiam (“per di più”), dal che si desume che appunto quel profilo non rivestiva, secondo l’insindacabile valutazione del giudice di merito, portata decisiva nel valutare il grado di responsabilità e la natura della sanzione.

Ed ancora, con riferimento alla permanenza della condotta lo stesso B. ha sempre ammesso la responsabilità rispetto al rilascio degli abbonamenti alla di lui moglie, per un periodo pacificamente di più anni, sicchè resta insondabile quale decisività possa avere il fatto che la sua responsabilità quale titolare del procedimento sia poi, secondo la sua tesi, ravvisabile solo nell’ultimo anno della condotta illegittima.

1.3 Non diversamente, risulta sterile la deduzione in ordine alla necessità di valutare le sentenze assolutorie rese in sede penale per le due beneficiarie degli abbonamenti.

A parte il fatto che la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione una di quelle sentenze, escludendone la rilevanza perchè attinente al “profilo squisitamente soggettivo” dell’indebita percezione degli abbonamenti da parte di quella beneficiaria, in realtà è assorbente il rilievo per cui il ricorrente, nel formulare la censura, non spiega perchè quelle sentenze rivestirebbero portata decisiva, nè trascrive il loro contenuto, così manifestandosi un deficit argomentativo che determina anche da questo punto di vista l’inammissibilità del motivo.

2. Il secondo motivo è dedicato dal ricorrente alla denuncia di violazione da parte della Corte d’Appello dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per avere omesso la pronuncia sul comportamento discriminatorio rispetto ai comportamenti tenuti dal medesimo Comune verso altro dipendente, F.T., oltre a quello ( C.G.) citato nella motivazione di appello.

2.1 Anche tale motivo va disatteso, per plurime ragioni.

Intanto non può parlarsi di omessa pronuncia sulla censura attinente alla disparità di trattamento, perchè il tema è stato esplicitamente affrontato dalla Corte territoriale, seppure facendo riferimento ad uno solo dei casi (quello del predetto C.G.) relativi ad altri dipendenti.

In ogni caso, proprio per il trattarsi di profilo (quello relativo al diverso trattamento rispetto a tale F.T.) non affrontato come tale dalla Corte territoriale, era onere – non assolto – della parte, nel prospettare con il ricorso per cassazione tale questione, cui la sentenza impugnata non fa cenno, non solo di allegare, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’avvenuta deduzione di tale profilo innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità e completezza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse stato fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Ciò senza contare che la diversità di funzioni e vicende che emerge dalla stessa narrativa del ricorrente rende generico e sostanzialmente esplorativo l’assunto difensivo, che si connota essenzialmente come una mera affermazione di ingiustizia, carente sotto il profilo di una precisa e pregnante individuazione dei concreti e necessari profili di decisività.

3. Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sul presupposto che vi sarebbe stata violazione dell’art. 100 del c.c.n.l. Edilizia 2008, norma che prevederebbe la sanzione del licenziamento rispetto a fatti di furto, frode o altri reati, non ricorrenti nel caso di specie (terzo motivo), sia, in connessione con ciò, per violazione anche artt. 2106 e 2119 c.c. e quindi del richiesto, ai fini dell’individuazione di una giusta causa, canone di proporzionalità (quarto motivo).

3. 1 Anche tali motivi vanno disattesi.

3.2 I ricorrente, intendendo far valere le proprie ragioni sulla base di un c.c.n.l. di diritto privato, che asserisce regolare il suo rapporto di lavoro, era tenuto al deposito integrale (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 23 settembre 2009, n. 20075) del contratto collettivo, da eseguirsi eventualmente anche attraverso il deposito del fascicolo di parte, “purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile” (Cass., S.U., 25 marzo 2010, n. 7161).

Nel caso di specie non è stata riportata alcuna delle predette indicazioni, mentre in sede di legittimità vi è stato soltanto il deposito di un estratto contenente due norme (art. 99 e art. 100) e non dunque l’integrale testo, come richiesto dalla citata e costante giurisprudenza, sicchè il ricorso manifesta la violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

D’altra parte, la norma collettiva cui fanno riferimento le difese del ricorrente ed allegata al ricorso per cassazione ha, quanto alle ipotesi in essa prevista (art. 100 punto 3), espressamente portata esemplificativa ed il motivo neppure esplicita come, pur a fronte di una valutazione di proporzionalità in concreto sviluppata dalla Corte d’Appello (che fa riferimento ad un’intensa gravità dell’elemento soggettivo, nonchè alla posizione rivestita dal B. all’interno dell’organizzazione dell’ente), la sentenza resa in sede penale sarebbe decisiva in suo favore.

Infatti, si tratta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., la quale come rileva la Corte territoriale, non essendo in senso proprio sentenza di assoluzione, non gode dell’efficacia di giudicato nel processo civile di cui agli artt. 653 e 654 c.p.p. (v., anche, Cass. 16 maggio 2007, n. 11295) e dunque essa è solo uno degli elementi istruttori da considerare e che la Corte ha anche in concreto considerato, ritenendone l’ininfluenza, per il fatto che tale sentenza, pur disponendo il non luogo a procedere, in motivazione non contiene alcun apprezzamento sulla condotta del B., sicchè non poteva in concreto trarsi da essa alcun elemento favorevole al ricorrente.

Si tratta palesemente di una non implausibile valutazione degli elementi istruttori, rispetto alla quale il motivo propone un diverso apprezzamento di merito, inammissibile in questa sede.

5. Il tema introduce alla disamina del quinto motivo con cui il B. sostiene ancora che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 2106 e 1455 c.c., in quanto l’esiguità del danno economico arrecato dal ricorrente all’Amministrazione, nell’ordine di poche migliaia di Euro e per giunta spalmato su vari anni, avrebbe denotato il trattarsi di comportamenti da qualificare come di mera iattanza e dunque tali da non incrinare il rapporto di fiducia.

Anche in questo caso quella che si sottopone è una valutazione fondata sul (peraltro assai discutibile) presupposto che un comportamento di mera iattanza di chi eserciti poteri organizzativi che la Corte territoriale reputa, nel loro ambito, rilevanti, vada apprezzato come tale da non incrinare la fiducia datoriale: quindi, ancora, una diversa lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità.

6. Il sesto motivo è dedicato dal ricorrente al tema processuale della difformità tra dispositivo e motivazione, da cui discenderebbe la nullità della sentenza, denunciata appunto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Come già precisato, il Tribunale respinse l’impugnativa dei due licenziamenti sul presupposto della fondatezza del primo, poi superato dal sopravvenire, nel corso del giudizio di appello, di sentenza penale di assoluzione per insussistenza del medesimo fatto posto a base di quel primo recesso per ragioni disciplinari.

La Corte d’Appello, prendendo atto di ciò e concentrando quindi l’attenzione solo sul secondo licenziamento, nel ritenere fondato il recesso datoriale, ha confermato “nei sensi di cui in motivazione” la sentenza di primo grado.

E’ vero in effetti che il riguardare le due decisioni atti di licenziamento differenziati (per quanto a distanza di pochi giorni) nel tempo e relativi a fatti diversi, avrebbe imposto di ritenere che l’annullamento del primo licenziamento e la conferma del secondo fosse pronunciata attraverso una formale riforma della pronuncia di primo grado.

E’ però altrettanto vero che, nei limiti consentiti dalla logica e dalle possibilità semantiche, il dispositivo, anche nel rito del lavoro, va inteso in senso coerente con la motivazione che lo precede, dovendosi presumere che il giudice formuli il primo in termini di razionalità rispetto alle ragioni del decidere quali da lui esplicitate, e non viceversa.

D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte va intesa nel senso che solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza (Cass. 24 novembre 2008, n. 27880), che non ricorre allorquando, come si è detto, l’apparente divergenza è suscettibile di essere colmata nei termini di cui si è detto.

Pertanto, nel caso di specie, ove tra l’altro la conferma della sentenza di prima grado è stata esplicitamente formulata, in dispositivo, con la precisazione che ciò avveniva “nei sensi di cui in motivazione”, non può non ritenersi che vi era reiezione della pretesa del ricorrente di vanificare la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., per il fatto che tale cessazione legittimamente derivava, come appunto spiegato nella parte motivazionale, dal secondo atto di licenziamento.

Ne deriva l’infondatezza del motivo di impugnazione in esame.

7. Con il settimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fatto mal governo della decisione sulle spese di lite di secondo grado, avendole poste integralmente a suo carico, nonostante la reciproca soccombenza derivante dall’accoglimento dell’appello rispetto al primo licenziamento.

Il motivo è fondato.

Non vi è infatti dubbio che, per quanto detto rispetto al sesto motivo, la pronuncia di appello abbia avuto un contenuto di parziale riforma della sentenza di primo grado, attestando la fondatezza dell’impugnativa del primo licenziamento.

Disponendo la condanna integrale alla rifusione delle spese di appello è stato dunque violato il principio per cui la parte vincitrice (e rispetto al primo licenziamento era da considerare tale il lavoratore) non può essere condannata a rifondere le spese alla controparte.

Sul punto, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, può peraltro procedersi alla definizione nel merito, a riguardo della quale deve considerarsi l’indubbia maggior rilevanza che ha assunto il dibattito di appello rispetto al secondo licenziamento, atteso che la soluzione rispetto al primo è risultata indotta dal sopravvenire della sentenza penale di assoluzione rispetto ai corrispondenti fatti.

Pertanto, premesso che nessuna doglianza da alcuna delle parti è mossa rispetto alla compensazione integrale disposta in primo grado, si ritiene che un’adeguata ponderazione delle reciproche soccombenze giustifichi la compensazione delle spese di secondo grado in misura di un terzo, con condanna del B. a rifondere alla controparte i restanti due terzi e che analoga regolazione possa essere svolta con riferimento al giudizio di legittimità, in cui parimenti si manifesta una soccombenza reciproca, per quanto palesemente non paritaria, atteso che il ricorso viene accolto solo rispetto alla questione sulle spese di appello.

8. In definitiva, in esito al presente giudizio, resta confermata la decisione di merito sulla fondatezza del secondo licenziamento, che ha dunque comportato la cessazione in pari data del rapporto di lavoro. La sentenza di secondo grado viene invece modificata quanto al regime delle spese del secondo grado di giudizio, nei termini sopra visti e secondo le più precise quantificazioni di cui al dispositivo, con regolazione, sempre nei termini sopra visti e secondo gli importi del dispositivo che segue, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa per un terzo le spese del giudizio di appello e condanna il B. a rifondere alla controparte i restanti due terzi, quota che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità e condanna il B. a rifondere alla controparte i restanti due terzi, quota che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 140,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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