Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17992 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 04/07/2019), n.17992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23199-2014 proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.PAOLUCCI
DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CIASCHI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GHERA, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1568/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/03/2014 R.G.N. 10982/2011.
LA CORTE:
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore:
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 1568/14 in data 14 febbraio – 27 marzo 2014 la Corte di Appello di ROMA, in accoglimento del gravame interposto da RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., riformava l’impugnata pronuncia n. 20719/2010, emessa dal locale giudice del lavoro, rigettando la domanda ivi accolta, proposta dall’attore, sig. F.P., con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese relative al doppio grado del giudizio, a tale scopo liquidate;
che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il sig. F. con atto del 26 settembre 2014, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la RAI S.p.a. mediante controricorso del 24 ottobre 2014;
che, successivamente, è stato depositato atto rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suddetto F.F. e dal suo difensore, avv. Stefania Ciaschi, laddove è menzionata l’anzidetta pronuncia di merito n. 1568/14, unitamente a precedente verbale di conciliazione del 5 giugno 2018, nel quale il ricorrente aveva pure dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del ricorso iscritto al r.g. n. 23199/14; che, quindi, con separato atto datato 30 novembre 2018 RAI S.p.a., in persona dell’avv. S. F., giusta i poteri conferitigli come da procura notarile in data 11-12-2013, sottoscritto da quest’ultimo e dal costituito avv. Federico Ghera per la controricorrente, ha dichiarato di accettare l’anzidetta rinuncia, notificata via p.e.c. il 17 ottobre 2018.
Diritto
CONSIDERATO
pertanto, che va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta anche dal suddetto difensore costituito per il ricorrente, ed accettata dalla controricorrente, di modo che nulla va comunque disposto in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità;
che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile, ipotesi che non ricorrono evidentemente nel caso di specie.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019