Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17992 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato

BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONAIUTI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONAIUTI PAOLO, giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositato il

19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CHIABOTTO SUSANNA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia depositato il 26 settembre 2007, M.F. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale del Lazio (poi proseguito dinanzi alla Sezione Giurisdizionale dell’Umbria) nel maggio 1978, e definito in primo grado con sentenza di accoglimento depositata il 29 marzo 2004.

La Corte d’appello, accogliendo l’eccezione sollevata dal resistente Ministero Economia e Finanze, dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza a norma della L. n. 89 del 2001, art. 4, compensando le spese. Rilevava infatti: a)che la sentenza del 29.3.2004, essendo di primo grado, non era soggetta a revocazione R.D. n. 1214 del 1934, ex art. 68 bensì ad appello; b)che il termine per l’appello – tenuto conto della sospensione feriale – era infruttuosamente scaduto il 15 maggio 2006, e che da tale data, corrispondente al passaggio in giudicato, iniziava a decorrere il termine semestrale dì cui all’art. 4 citato – anch’esso sottoposto a sospensione feriale – giunto poi a scadenza in data (31.12.2006) ben anteriore a quella del deposito del ricorso per equa riparazione (26.9.2007).

Avverso tale decreto, depositato il 19 giugno 2008, il M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2009, affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero proponendo anche ricorso incidentale, cui resiste con controricorso il M., il quale ha inoltre depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si impone, innanzi tutto, la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (art. 335 c.p.c).

2. Il M. denunzia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 4, R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. A) e R.D. n. 1038 del 1933, art. 137 e segg.

Assume che, nel giudizio in materia pensionistica, tanto le sentenze di primo grado quanto quelle rese in grado di appello sono soggette a revocazione entro tre anni dal deposito a norma del R.D. del 1934, art. 68, lett. A); e di conseguenza che l’esperibilità di tale mezzo, riconducibile appunto alle ipotesi di revocazione ordinaria previste dall’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 e quindi incidente sul passaggio in giudicato della sentenza, deve condurre a considerare il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorrente dalla scadenza del termine triennale previsto dalla norma speciale per la proposizione della domanda di revocazione, con la conseguenza che il suddetto termine di decadenza non era ancora decorso al momento del deposito della domanda di equa riparazione.

2.1 Chiari dunque sono i termini della questione: posto che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 inizia a decorrere dal momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento presupposto è divenuto definitivo, cioè non è più impugnabile, occorre valutare se, nel caso in esame, ai fini dell’accertamento della data in cui la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti è divenuta definitiva alla stregua delle norme che regolano quel procedimento, debba considerarsi, o non, il termine triennale previsto dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. A) per la revocazione (c.d. ordinaria) delle sentenze della Corte dei Conti.

2.2 Merita condivisione la risposta negativa che a tale quesito la Corte di merito ha dato nel provvedimento qui in esame, sul rilievo che nella specie la sentenza conclusiva del procedimento presupposto era di primo grado, sottoposta al rimedio impugnatorio dell’appello dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali Centrali, previsto dal D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 convertito in L. n. 19 del 1994.

Rimedio del quale il ricorrente non si è avvalso entro il termine di legge.

2.3 Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, la revocazione c.d. ordinaria (nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., commi 4 e 5) è ammessa, a norma degli artt. 395 e 396 c.p.c., contro le sole sentenze pronunziate in grado dì appello o in unico grado (la esperibilità della revocazione c.d. straordinaria, ammessa a determinate condizioni anche contro le sentenze di primo grado non più appellabili, qui non rileva, perchè non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza). La sentenza ancora appellabile non è suscettibile di revocazione perchè, essendo quest’ultimo un mezzo di impugnazione a critica vincolata, i suoi motivi ben possono essere fatti valere con il rimedio generale ed illimitato contro l’ingiustizia della decisione costituito dall’appello (cfr. ex multis Cass. n. 3104/2001; n. 4689/1993). Tale principio normativo, essendo strettamente connesso alla conformazione dei due mezzi di impugnazione in questione ed al conseguente rapporto tra di essi, opera anche nei procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte dei Conti, nei quali, a norma dell’art. 26 del relativo Regolamento approvato con R.D. n. 1038 del 1933, si osservano le norme e i termini della procedura civile, in quanto applicabili e non modificati dalle disposizioni del Regolamento stesso. Esclusa de plano quest’ultima ipotesi di deroga, deve del pari escludersi che il principio normativo sopra richiamato sia incompatibile con le peculiarità del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, tenendo anche conto del fatto che la scarna regolamentazione del rimedio della revocazione dettata dal R.D. del 1934, artt. 68-70 non si discosta da quella più ampia contenuta nel codice di procedura civile, confermandone la natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata.

Il generico riferimento, contenuto nell’art.68 citato, alle “decisioni della Corte” impugnabili per revocazione deve dunque essere inteso nel senso, conforme alle norme del codice di procedura civile, che solo le sentenze di appello possono essere impugnate con tale mezzo. Il rigetto del ricorso principale ne deriva dunque dì necessità.

3. Altrettanto vale per il ricorso incidentale, con il quale l’Amministrazione censura la statuizione – che sarebbe priva di motivazione – sulla compensazione delle spese del giudizio di merito, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c. La Corte di merito si è, invero, legittimamente avvalsa della facoltà discrezionale riconosciutale dall’art. 92 cod. proc. civ., esponendo la non incongrua motivazione circa la obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, peraltro scarsamente affrontate dalla giurisprudenza.

4. Sulla base di analoghe considerazioni, ed anche in ragione della reciproca soccombenza, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA