Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17991 del 14/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17991 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 3111-2008 proposto da:
CO.GE.SY

S.P.A.,

rappresentante

in
pro

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso

Data pubblicazione: 14/08/2014

l’avvocato CANCRINI ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

450

ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
– intimata –

1

sul ricorso 6185-2008 proposto da:
ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f./p.i. 05617641001), in
proprio e nella qualità di mandataria di ENEL
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAPPONI BRUNO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CO.GE.SY

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso
l’avvocato CANCRINI ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5594/2006 della CORTE

NICOLO’ PORPORA, 16, presso l’avvocato MOLE’

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUCA NICOLETTI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento;

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udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato MOLE’ che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del
ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto di entrambi i ricorsi.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con riferimento al contratto d’appalto

(del 25.11.1991, con consegna lavori

intervenuta il 30.01.1992), avente ad oggetto i lavori di rinnovamento della vasca di

Tribunale di Roma, con sentenza del 16-27 gennaio 2003, tra l’altro ed in parziale
accoglimento della domanda introduttiva dell’appaltatrice CO.GE.SY S.p.A,
condannava l’ENEL Produzione S.p.A. in proprio e quale mandataria dell’appaltante
ENEL S.p.A., a pagare alla prima sia la somma capitale di € 368.028,00, oltre interessi
in forza di riserve iscritte nella contabilità e sia la somma capitale di E 414.470,00 oltre
interessi, a titolo di restituzione delle somme dall’appaltante indebitamente trattenute
sugli Stati di Avanzamento Lavori nn. 9, 10, 13, 14 e 15 del medesimo rapporto.
Con sentenza del 21.11-14.12.2006 la Corte di appello di Roma in parziale
accoglimento degli appelli principale ed incidentale, rispettivamente proposti
dall’ENEL Produzione S.p.A., anche nella spiegata veste, e dalla CO.GE.SY . S.p.a.
riduceva sino alla concorrenza di € 112.648,84 la sorte oggetto della condanna statuita
dal giudice di primo grado, compensando per la metà le spese del secondo grado e
ponendo a carico della CO.GE.SY la residua parte.
La Corte territoriale, previo rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello
principale dell’ENEL, riteneva che fossero fondati i motivi di gravame svolti da questa
società contro le statuizioni favorevoli all’appaltatrice adottate dal primo giudice
relativamente alle riserve contraddistinte dai nn 8, 13 e 22 ( rectius 32), sicché
espungeva i relativi importi dal totale stabilito dal Tribunale come dovuto
dall’appaltante. Respingeva, invece, le ulteriori doglianze della medesima società
ENEL inerenti alla riserva n. 15 nonché al rigetto della sua eccezione di litispendenza
con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, svolta in riferimento allo

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carico, della centrale e delle opere di restituzione dell’impianto di Arci-Tivoli, il

svincolo delle trattenute da lei operate sui SAL nn. 9, 10, 13, 14 e 15, svincolo chiesto
dall’appaltatrice ed accordato dal primo giudice. In relazione all’eccepita litispendenza
la Corte d’appello riteneva che le doglianze dell’ENEL dovessero essere disattese,

pendenza di un identico giudizio dinanzi ad altro Tribunale. Rilevava in particolare che.
contrariamente a quanto aveva sostenuto l’istante, non poteva di certo ritenersi
appagante la mera circostanza che tale pendenza fosse risultata incontroversa,
versandosi non già nel caso di un mero dato fattuale, come tale assoggettato ai consueti
canoni dettati ex art. 2697 cc in tema di riparto dell’onere probatorio, bensì di uno
specifico dato processuale, soggetto al preciso dovere officioso del giudice di verificare
compiutamente l’effettiva identità tra le cause, sotto i profili del petitum, della causa
petendi e dei soggetti coinvolti.
La Corte distrettuale respingeva, inoltre, tutti i motivi dell’appello incidentale proposti
dalla CO.GE.SY ed inerenti alla sorte in primo grado delle sue pretese inerenti alle
riserve contraddistinte dai nn 5-6-9 e 39, che erano state respinte, nonché dai nn 17-2125-27 oltre che dai nn 13-15-32, queste tre involte anche nell’avversa impugnazione,
tutte solo parzialmente accolte dal Tribunale.
Avverso questa sentenza la Cogesy S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a
nove motivi, illustrato da memoria e notificato il 28.01.2008 all’Enel Produzione S.p.a.
in proprio e quale mandataria dell’Enel S.p.a., che nella duplice veste, ha resistito il
29.02-3.03.2008 con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo,
cui il 9-10.04.2008 ha replicato la società Cogesy. La società Enel Green Power ha
depositato memoria in veste di successore nel rapporto controverso dell’Enel
Produzione S.p.a., a seguito di scissione societaria con assegnazione parziaria del
patrimonio aziendale.

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dovendosi ribadire il rilievo del primo Giudice circa l’assenza di riscontri in merito alla

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

controricorso dell’ENEL, estranei al novero di quelli per i quali la produzione è
ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nonché inammissibile la costituzione in questa
sede dell’Enel Green Power, implicante intervento del successore a titolo particolare
dell’Enel Produzione S.p.a., intervento irritualmente attuato in forza di procura al
difensore apposta a margine della depositata memoria, invece che in base a procura
notarile necessaria ratione temporis al conferimento della rappresentanza processuale,
essendo il giudizio iniziato nel 1997, e, quindi, in data anteriore al 4 luglio 2009.
A sostegno del ricorso principale la Cogesy S.p.a. denunzia:
“Sul mancato riconoscimento della riserva 8; Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3.14 del Capitolato Generale d’appalto (art. 360 n.
3, c.p.c.). Insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360, n.
5, c.p.c.).”.
La riserva n. 8 concerneva l’applicata penale da ritardo nell’ultimazione delle partite 3
e 4. Sul punto la Corte distrettuale ha ritenuto fondata la doglianza dell’ENEL
concernente la tardività della riserva in questione, laddove invece il Tribunale ne aveva
ravvisata la tempestività, malgrado che la relativa iscrizione fosse intervenuta ad
avvenuto completamento delle suddette partite, vale a dire allorquando erano ormai
trascorsi i corrispondenti termini di ultimazione lavori. La Corte territoriale ha rilevato
che, al di là delle considerazioni generali in ordine all’istituto della proroga, le quali già
avrebbero imposto la conclusione che la relativa istanza dovesse necessariamente
precedere la scadenza del termine che ne formava l’oggetto, valeva considerare come il

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Sempre in via preliminare va ritenuta l’irricevibilità dei nuovi documenti allegati al

relativo capitolato di appalto, laddove al punto 3.14, conteneva in proposito un esplicito
riferimento ad esigenze sopravvenute che potessero dar luogo a spostamento dei
termini di ultimazione, lasciasse chiaramente intendere come la relativa richiesta

Corte aveva ulteriormente rilevato che, del resto, non appariva esauriente l’assunto del
Tribunale circa la necessità che di tale richiesta l’esplicazione/motivazione/contezza
potesse essere apprezzata soltanto dopo l’effettivo verificarsi del ritardo, dovendosi
piuttosto ritenere che, quanto meno per la stazione appaltante, la relativa valutazione
rientrasse nei compiti previsionali d’impresa.
La ricorrente formula conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis «Dica l’Ecc. ma Corte di Cassazione adita
se il punto 3.14 del capitolato generale d’appalto che qui si trascrive “Ogni qualvolta si
verifichino circostanze che possano dar luogo a spostamenti dei termini di ultimazione,
l’Appaltatore… è tenuto a presentare all’ENEL a pena di decadenza, domanda di
proroga scritta, debitamente motivata e documentata” preveda o meno un termine entro
il quale l’appaltatore è tenuto a presentare all’Enel domanda di proroga scritta motivata
qualora si verifichino circostanze che possano dar luogo a spostamenti dei termini di
ultimazione.».
Il motivo è inammissibile per inammissibilità del quesito, che pone un generico ed
esplorativo interrogativo, muto in ordine alle specifiche ragioni che pure in via
esegetica hanno indotto i giudici d’appello ad accogliere sul punto l’impugnazione
dell’ appaltante.
2.

“Sul mancato riconoscimento della riserva n. 13. Insufficienza e
contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 2.1.2-2.2.1.1.-2.2.00 e 2.2.2 del Capitolato Tecnico Generale.”.

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dovesse fare immediato seguito a tali sopravvenienze. Sempre allo stesso riguardo la

La riserva n. 13 ineriva a costi scaturenti da oneri aggiuntivi di scavo di pozzi, a loro
volta originati da variazioni progettuali in corso d’opera e da impreviste conformazioni
dei suoli. In primo grado la pretesa dell’appaltatrice era stata accolta per l’importo di £

sostanzialmente condivisibili gli addebiti di contraddittorietà mossi dall’appellante
ENEL, posto che, in effetti, nella sentenza figuravano pienamente recepiti dal
Tribunale i rilevi del CTU circa la non maggiore onerosità delle opere aggiuntive e che,
comunque, il computo della somma riconosciuta dal Tribunale si basava
esclusivamente sul dato, invero non conferente, di una pretesa non congruità dei
parametri tariffari adottati dalla committenza.
Il motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., si rivela privo
della prescritta sintesi dei rilievi afferenti la motivazione dell’impugnata sentenza e
peraltro anche involgenti indeducibili critiche in fatto.
3.

“Sul mancato riconoscimento integrale della riserva 15. Insufficienza e
contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).”
La riserva n. 15 riguardava le nuove lavorazioni di prerivestimento di due pozzi con
fornitura e posa in opera di gunite e centine ed in primo grado la pretesa
dell’appaltatrice era stata accolta per minore importo rispetto al preteso. I giudici
d’appello ritenevano di disattendere i gravami proposti sul punto da entrambe le parti,
e, quindi, di confermare la prima pronuncia, data da un canto la mancanza di specifici
elementi a confutazione di quanto al riguardo accertato dal Consulente Tecnico e
recepito dal Tribunale e dall’altro la mancanza di riscontro dei maggiori costi
asseritamene sopportati dalla Cogesy.
La ricorrente formula il seguente quesito <>.

tutto privo di riferimento alle specificità del caso, come tale inidoneo anche a costituire
sintesi delle dedotte censure, peraltro nell’illustrazione pure non autosufficienti, in
quanto non avvalorate da concreti richiami a precisi dati di riscontro dei dedotti rilievi,
eventualmente emersi nei pregressi gradi di merito.
4.

“Sul mancato riconoscimento della riserva 32. Insufficienza e contraddittorietà
della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).”.
Riguardo alla riserva n. 32, riguardante il compenso per il rivestimento definitivo dei
tre pozzi dei gruppi 1 e 2 e dal primo giudice riconosciuta al netto di quanto già
contabilizzato, i giudici d’appello osservavano che le maggiori pretese dell’appaltatore
erano state erroneamente fondate sull’applicabilità delle tariffe dei lavori in sotterraneo,
in luogo di quelle relative a lavori svolti all’aperto, cui si era riferita la committente.
Ritenevano in particolare sul punto condivisibile la considerazione che le opere in
questione, indipendentemente da tutte le difficoltà operative connesse al dislivello
rispetto al piano di campagna, per loro natura fossero state pur sempre realizzate
all’aperto, con la conseguente non riconducibilità di esse alla tipologia dei lavori in
sotterraneo.
Il motivo è inammissibile perché privo della prescritta sintesi delle dedotte censure.

5.

“Sul mancato riconoscimento delle riserve 5 e 6. Insufficienza e
contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).”
Le riserve nn. 5 e 6, erano state iscritte a titolo l’una di compenso per la sosta
dell’attrezzatura di perforazione e l’altra di compenso per l’allungamento dei tempi

9

Il motivo è inammissibile per genericità ed assiomaticità del dedotto interrogativo, del

d’iniezione. Al riguardo i giudici d’appello respingevano le doglianze dell’appaltatrice,
osservando che in entrambi i casi era decisiva la considerazione circa l’assenza di
qualsiasi riscontro sulla pretesa non attendibilità dei sondaggi geognostici, come anche

l’istante avrebbe voluto identificare la causa della dilatazione dei tempi di lavorazione.
Il motivo è inammissibile perché privo della prescritta sintesi delle dedotte censure,
peraltro generiche e prive di autosufficienza.
6.

“Sul mancato riconoscimento delle riserve 17, 21, 25 e 27. Insufficienza e
contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).”.
Le riserve sub 17, 21, 25 e 27 che attenevano a compensi per oneri di scavo di
materiale e fermo macchine conseguenti a due episodi di sifonamento, erano state dal
Tribunale parzialmente riconosciute ed i giudici d’appello avevano reputato affatto
generiche le censure della Cogesy a fronte della decurtazione operata in ragione di una
parziale utilizzazione in altre lavorazioni delle attrezzature, non essendo peraltro
contestata l’attitudine dei detti macchinari ad essere impiegati per l’approntamento
degli altri pozzi in costruzione.
La ricorrente formula il seguente quesito <>.
Il motivo è inammissibile per genericità del dedotto, esplorativo ed assiomatico
interrogativo, inidoneo anche ad integrare la prescritta sintesi delle dedotte censure.

7.

“Sul mancato riconoscimento delle riserve 9 e 39. Insufficienza e
contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).”

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dell’eccedenza rispetto alla norma delle condizioni di lavoro, profili, invece, in cui

In ordine alle riserve nn. 9 e 39, rispettivamente esplicate con riferimento alla mancata
concessione di un’ulteriore proroga per il completamento della partita n. 7 ed
all’irrogazione della correlativa penale da ritardo, i giudici d’appello rilevavano che

complessivamente assegnatole dall’ENEL, che, inoltre, come già posto in risalto dal
primo Giudice, l’eliminazione della penale non poteva essere giustificata dal rilevo del
CTU, circa la rinunzia espressa dall’appaltatrice a ragioni di danno per £ 298.000.000,
posto soprattutto che a fronte di ciò non figurava un’analoga rinunzia di controparte ed
ancora che nulla risultava in merito all’effettività dei pretesi danni.
Il motivo è inammissibile per assenza della prescritta sintesi dei rilievi
8.

“Sull’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza con
riferimento alle somme trattenute sui S.A.L. nr. 9, 10,13, 14 e 15 (art. 360 n. 5 c.p.c.).”
Formula il seguente quesito « Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione adita, all’esito del
rigetto in motivazione dell’appello principale proposto dall’Enel Produzione S.p.A. in
proprio e quale mandataria dell’ Enel S.p.A. se la sentenza impugnata è viziata ex art.
360 nr. 5 c.p.c., nella parte del dispositivo in cui ha omesso di confermare l’ulteriore
condanna di pagamento a carico delle suddette società in solido tra di loro a favore
della CO.GE.SY . S.p.a. per la restituzione delle somme trattenute sui S.A.L. nr.
9,10,13,14 e 15, oltre agli interessi previsti e calcolati come da sentenza di prime
cure?.>>.
Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse, dal momento che sul punto la
COGESI non risulta la soccombenza, posto anche che i motivi dell’appello principale
dell’appaltante involgevano disattese eccezioni processuali e non anche direttamente le
ragioni per le quali il Tribunale aveva riconosciuto la debenza degli importi che la

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l’appellante Cogesy non aveva addotto elementi a contestazione del termine

medesima appaltante aveva impropriamente trattenuto sui maggiori crediti maturati in
favore dell’appaltatrice, sulla base dei menzionati stati di avanzamento dei lavori.
9. “Sull’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza con

c.p.c.).”.
Si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente ridotto l’importo dovutole per sorte
ad € 112.648,84 in luogo di € 122.013,06 e che non lo abbia corredato di interessi come
riconosciuti in primo grado, con statuizione non assoggettata ad appello.
Il motivo è inammissibile, in quanto in parte involge semmai un mero errore di calcolo
suscettibile di correzione tramite l’apposito procedimento contemplato dagli artt. 287 e
ss c.p.c. e non a mezzo dell’impugnazione in questa sede; per il resto l’auspicata
integrazione è priva d’interesse, costituendo già effetto del giudicato interno formatosi
sugli accessori del credito ridotto in appello solo con riguardo a parte della sorte
capitale su cui andavano computati i già attribuiti interessi.
Col ricorso incidentale l’ENEL Produzione deduce “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 38 e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 2), 3) e 4) c.p.c. nonché violazione
e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4) c.p.c..”
Formula i seguenti quesiti <

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